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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 01608/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa, che ha prorogato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, per la durata non inferiore a un anno, relativamente al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 17 luglio 2020, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania.

Considerato che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità, perché devolve censura in fatto, giudizio rimesso all'esclusiva valutazione dei giudici di merito.

Rilevato, infatti, che il ricorrente intende provare, nella presente sede di legittimità, allegando documentazione, la pendenza del procedimento per i fatti che il Tribunale esamina e valorizza nel provvedimento censurato, operazione inibita nella presente sede, in assenza di travisamento debitamente dedotto, così come si confuta la ritenuta pericolosità e i rapporti del ricorrente con il contesto malavitoso che ha giustificato la misura di sicurezza, sollecitando il riesame di atti e relazioni, inibito del tutto in sede di legittimità.

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa, che ha prorogato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, per la durata non inferiore a un anno, relativamente al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 17 luglio 2020, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania. Considerato che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità, perché devolve censura in fatto, giudizio rimesso all'esclusiva valutazione dei giudici di merito. Rilevato, infatti, che il ricorrente intende provare, nella presente sede di legittimità, allegando documentazione, la pendenza del procedimento per i fatti che il Tribunale esamina e valorizza nel provvedimento censurato, operazione inibita nella presente sede, in assenza di travisamento debitamente dedotto, così come si confuta la ritenuta pericolosità e i rapporti del ricorrente con il contesto malavitoso che ha giustificato la misura di sicurezza, sollecitando il riesame di atti e relazioni, inibito del tutto in sede di legittimità. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01608/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris