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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 27258/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 678/2025 CC - 09/05/2025 R.G.N. 6773/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COMOnei confronti di: ROMANO' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il provvedimento impugnato è stato pronunziato il 4 febbraio 2025 dal Giudice di pace di Como, il quale, alla prima udienza del processo per minaccia e percosse a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dalla difesa, in ordine alla «tardività della notifica» del decreto di citazione a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27258/2025 Roma, lì, 24/07/2025 giudizio, «mandando all’ufficio del pubblico ministero» per la «rinotifica nel rispetto dei termini».

2. Avverso il provvedimento del Giudice di pace, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ha proposto ricorso per cassazione.

Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali.

Rappresenta che il Giudice di pace, dopo aver rilevato la tardività della notifica del decreto di citazione, con l’impugnata ordinanza, ha rimesso gli atti al pubblico ministero per la «rinotifica nel rispetto dei termini».

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe abnorme, avendo determinato un'indebita regressione del procedimento.

Alla rinnovazione della notificazione, invero, ai sensi dell'art. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, avrebbe dovuto provvedere lo stesso giudice di pace.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

L’unico motivo di ricorso è fondato.

L’art. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 stabilisce che il giudice di pace, all'udienza di comparizione, «nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni», vi provveda egli stesso, anche d'ufficio.

Ebbene, nel caso in esame, il Giudice di pace di Como, in difformità alla norma citata, dopo aver rilevato la tardività della notifica del decreto di citazione, ha restituito gli atti al pubblico ministero, determinando un’indebita regressione del procedimento.

Questa Corte ha già da tempo affermato che, «nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme» (Sez.

U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999).

Ha ribadito tale orientamento anche con specifico riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, affermando che, «nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 20 comma terzo d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme» (Sez. 4, n. 37619 del 08/06/2004, Zamarco, Rv. 229148; Sez. 4, n. 4624 del 30/11/2004, Forgione, Rv. 230932; Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, Touré, Rv. 283389).

L'ordinanza impugnata, pertanto, risultando abnorme, deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice procedente per l'ulteriore corso del procedimento.

P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Como.

Così deciso, il 9 maggio 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 678/2025 CC - 09/05/2025 R.G.N. 6773/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COMOnei confronti di: ROMANO' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato è stato pronunziato il 4 febbraio 2025 dal Giudice di pace di Como, il quale, alla prima udienza del processo per minaccia e percosse a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dalla difesa, in ordine alla «tardività della notifica» del decreto di citazione a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27258/2025 Roma, lì, 24/07/2025 giudizio, «mandando all’ufficio del pubblico ministero» per la «rinotifica nel rispetto dei termini». 2. Avverso il provvedimento del Giudice di pace, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali. Rappresenta che il Giudice di pace, dopo aver rilevato la tardività della notifica del decreto di citazione, con l’impugnata ordinanza, ha rimesso gli atti al pubblico ministero per la «rinotifica nel rispetto dei termini». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe abnorme, avendo determinato un'indebita regressione del procedimento. Alla rinnovazione della notificazione, invero, ai sensi dell'art. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, avrebbe dovuto provvedere lo stesso giudice di pace. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. L’art. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 stabilisce che il giudice di pace, all'udienza di comparizione, «nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni», vi provveda egli stesso, anche d'ufficio. Ebbene, nel caso in esame, il Giudice di pace di Como, in difformità alla norma citata, dopo aver rilevato la tardività della notifica del decreto di citazione, ha restituito gli atti al pubblico ministero, determinando un’indebita regressione del procedimento. Questa Corte ha già da tempo affermato che, «nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme» (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999). Ha ribadito tale orientamento anche con specifico riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, affermando che, «nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 20 comma terzo d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme» (Sez. 4, n. 37619 del 08/06/2004, Zamarco, Rv. 229148; Sez. 4, n. 4624 del 30/11/2004, Forgione, Rv. 230932; Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, Touré, Rv. 283389). L'ordinanza impugnata, pertanto, risultando abnorme, deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice procedente per l'ulteriore corso del procedimento. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Como. Così deciso, il 9 maggio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli
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