CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta la confisca di danaro effettuata in sede di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup, è manifestamente infondato, recando la sentenza non illogica motivazione sulla pertinenza del denaro rispetto al reato contestato (si osservi, peraltro, come il fatto oggetto di imputazione e di richiesta di applicazione pena concordata riguardasse espressamente anche la detenzione di "un quantitativo di stupefacente pari all'importo detenuto", sottoposto a sequestro e poi a confisca, così inequivocabilmente individuando il denaro stesso come prodotto del reato di una precedente detenzione illecita di sostanza poi spacciata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]