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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 44236/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari di Napoli visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento di imputazione coattiva impugnato; lette le conclusioni del difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Aguanno che ha chiesto l'annullamento della ordinanza del Giudice delle indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 maggio 2022 il Giudice delle indagini preliminari di Napoli ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero in ordine al delitto di furto in abitazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], delitto in ordine al quale era avvenuta regolare iscrizione nel registro delle notizie di reato, e disponeva l'imputazione coatta nei confronti del Perrella per il reato di cui all'art.392 cod. pen. 2.

Il Procuratore della Repubblica di Napoli ricorre per cassazione avverso la citata ordinanza deducendo la abnormità del provvedimento.

Premette il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] aveva sporto denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di furto in abitazione ai suoi danni, avendo rappresentato di aver preso in fitto nel 2018 una villa in Capri di proprietà della madre di [OSCURATO:PERSONA].

Allontanatosi dall'abitazione, veniva avvisato da un conoscente che costui si era ivi trasferito in maniera permanente e, nel mese di maggio, aveva accertato che era stato cambiato il lucchetto del cancello esterno tanto da essergli inibito di recuperare le attrezzature cinematografiche ed un cortometraggio - beni di ingente valore - depositati all'interno dell'immobile, operazione di recupero che veniva preclusa dal Perrella.

All'esito delle indagini, accertati i contrasti in materia di locazione esistenti tra inquilino e la proprietà dell'immobile, non emersi elementi da cui desumere che il Perrella avesse sottratto i beni del Turco, visto che l'abitazione era rimasta per lungo tempo abbandonata e senza alcuno all'interno, il Pubblico Ministero aveva richiesto l'archiviazione in ordine al reato di furto aggravato, giungendo ad escludere la sussistenza del delitto di violazione di domicilio visto che il Perrella, secondo le risultanze acquisite, era stato costretto a farvi ingresso, previa sostituzione delle serrature che erano state divelte, anche per l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento e la dichiarata volontà del Turco, per il tramite del difensore, dì lasciare libero l'immobile a partire dal 30 aprile 2020.

Il Procuratore ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari che, pur avendo rilevato l'assenza di elementi da cui desumere l'integrazione del delitto di furto in capo al Parrella, unico reato iscritto a notizia di reato e per il quale erano state svolte indagini, ha rappresentato di poter riqualificare la condotta di furto in abitazione nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 cod. pen., fatto storico differente, ulteriore ed estraneo all'oggetto delle indagini, afferente alla manomissione della serratura di un cancello che accedeva alla proprietà nella cui abitazione era stato denunciato il furto di merce di ingente valore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato ritenendo il Collegio che l'imputazione coatta disposta dal Giudice delle indagini preliminari costituisca atto abnorme.2.

Pertinente risulta la censura formulata dal Procuratore ricorrente al provvedimento impugnato che avrebbe imposto all'organo requirente un differente delitto rispetto a quello iscritto a notizia di reato, per il quale erano state svolte le indagini ed effettuata richiesta l'archiviazione.

3. Dalla visione degli atti - la cui conoscenza non è preclusa a questa Corte allorché venga dedotto Un "error in procedendo" (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - e comunque dal contenuto dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari impugnata che non risulta smentita nella parte in cui è stata ricostruita in fatto dal ricorrente, emerge che in data 23 maggio 2020 [OSCURATO:PERSONA] sporgeva denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di furto in abitazione; rappresentava che, in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] & Entertainment", aveva preso in fitto nel 2018 una villa sita in Capri di proprietà della madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dalla quale per un periodo si allontanava e, a causa della pandemia, ometteva di versare alcune mensilità; veniva avvisato da un conoscente che abitava nei pressi dell'immobile che [OSCURATO:PERSONA], figlio della proprietaria, si era ivi trasferito e, recatosi sul posto il 20 maggio 2020, aveva accertato l'avvenuto cambio della serratura del cancello esterno della villa tanto da non essergli materialmente consentito di recuperare le attrezzature cinematografiche ed un cortometraggio depositati all'interno dell'immobile, operazione di recupero impedita dal Perrella.

Il 9 giugno successivo, il Turco presentava un'integrazione di querela in cui rappresentava che, recatosi in data 27 maggio 2020 presso la villa di Capri, aveva notato la sottrazione degli oggetti di proprietà ivi custoditi, del valore di diverse centinaia di migliaia di euro.

All'esito delle indagini, il Procuratore ricorrente aveva richiesto la archiviazione in ordine al solo reato di furto aggravato.

4. Pur emergendo dalla sequenza in sintesi riepilogata che quantomeno la prima denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio 2020 avesse ad oggetto il fatto storico a mente del quale, a seguito del cambio del lucchetto apposto sul cancello e dell'occupazione dell'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], era stato impedito al Turco di fare ingresso nella villa e prendere visione degli oggetti di proprietà ivi riposti, se del caso asportandoli, chiara risulta la circostanza che nessuna iscrizione è stata disposta dal Pubblico ministero, che non ha ritenuto di svolgere indagini sul punto (non interessa in questa sede la ragione) e, pertanto, nulla ha evidenziato nella sua richiesta di archiviazione.5.

Ciò detto, assume carattere dirimente, come dedotto dal Procuratore ricorrente, che l'iscrizione di reato e le indagini siano state finalizzate alla scoperta dell'autore del furto, fatto differente rispetto a quello afferente alla condotta che aveva portato il Perrella a sostituire la serratura del cancello di ingresso alla villa, fatto sì portato alla conoscenza del giudice delle indagini preliminari con la richiesta di archiviazione che aveva fissato l'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen., ma in ordine al quale il Pubblico ministero non aveva svolto indagini; contestazioni su cui, tra l'altro, l'indagato non aveva potuto svolgere un'adeguata difesa.

Seppure, come affermato nell'ordinanza con citazione di giurisprudenza di questa Corte che ovviamente il Collegio condivide, sia consentito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione nei confronti della persona indagata per gli stessi fatti diversamente qualificati rispetto a quelli per i quali è stata richiesta l'archiviazione, non essendo necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del differente reato che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza (Sez. 5, n. 12987 del 16/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252312; Sez. 3, n. 28481 del 27/05/2009, Battisti, Rv. 244565), nel caso che ci occupa si è al di fuori da tale ipotesi, sussistendo, invece, identica situazione già oggetto di valutazione da questa Corte nel suo massimo consesso che ha avuto modo di ribadire l'abnormità del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'ad. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581).

6. In tal senso milita, infatti il preponderante dato a mente del quale l'iscrizione era stata effettuata in ordine al solo delitto di furto in abitazione, reato oggetto di indagini e per il quale è stata richiesta l'archiviazione, tra l'altro accolta in parte qua dal Giudice delle indagini preliminari che ha condiviso l'assenza di elementi che deponessero per una responsabilità del Perrella, mentre, con motivazione apodittica, ha ritenuto riqualificare i fatti, diversi e non ricompresi nell'oggetto del procedimento e della richiesta del Pubblico ministero, ex art. 392 cod. pen. quanto alla condotta che vedeva il Perrella responsabile della sostituzione della serratura del cancello di accesso alla villa.

7. Non vedendosi, in conclusione, in ipotesi di mera riqualificazione, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla disposizione di procedere coattivamente nei confronti del Parrella per il delitto di cui all'ad. 392 cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli affinché provveda, comunque, all'iscrizione della notizia di reato indicata dal giudice nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'ordine di imputazione per il reato ex art. 392 cod. pen. e dispone trasme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari di Napoli visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento di imputazione coattiva impugnato; lette le conclusioni del difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Aguanno che ha chiesto l'annullamento della ordinanza del Giudice delle indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 maggio 2022 il Giudice delle indagini preliminari di Napoli ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero in ordine al delitto di furto in abitazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], delitto in ordine al quale era avvenuta regolare iscrizione nel registro delle notizie di reato, e disponeva l'imputazione coatta nei confronti del Perrella per il reato di cui all'art.392 cod. pen. 2. Il Procuratore della Repubblica di Napoli ricorre per cassazione avverso la citata ordinanza deducendo la abnormità del provvedimento. Premette il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] aveva sporto denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di furto in abitazione ai suoi danni, avendo rappresentato di aver preso in fitto nel 2018 una villa in Capri di proprietà della madre di [OSCURATO:PERSONA]. Allontanatosi dall'abitazione, veniva avvisato da un conoscente che costui si era ivi trasferito in maniera permanente e, nel mese di maggio, aveva accertato che era stato cambiato il lucchetto del cancello esterno tanto da essergli inibito di recuperare le attrezzature cinematografiche ed un cortometraggio - beni di ingente valore - depositati all'interno dell'immobile, operazione di recupero che veniva preclusa dal Perrella. All'esito delle indagini, accertati i contrasti in materia di locazione esistenti tra inquilino e la proprietà dell'immobile, non emersi elementi da cui desumere che il Perrella avesse sottratto i beni del Turco, visto che l'abitazione era rimasta per lungo tempo abbandonata e senza alcuno all'interno, il Pubblico Ministero aveva richiesto l'archiviazione in ordine al reato di furto aggravato, giungendo ad escludere la sussistenza del delitto di violazione di domicilio visto che il Perrella, secondo le risultanze acquisite, era stato costretto a farvi ingresso, previa sostituzione delle serrature che erano state divelte, anche per l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento e la dichiarata volontà del Turco, per il tramite del difensore, dì lasciare libero l'immobile a partire dal 30 aprile 2020. Il Procuratore ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari che, pur avendo rilevato l'assenza di elementi da cui desumere l'integrazione del delitto di furto in capo al Parrella, unico reato iscritto a notizia di reato e per il quale erano state svolte indagini, ha rappresentato di poter riqualificare la condotta di furto in abitazione nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 cod. pen., fatto storico differente, ulteriore ed estraneo all'oggetto delle indagini, afferente alla manomissione della serratura di un cancello che accedeva alla proprietà nella cui abitazione era stato denunciato il furto di merce di ingente valore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato ritenendo il Collegio che l'imputazione coatta disposta dal Giudice delle indagini preliminari costituisca atto abnorme.2. Pertinente risulta la censura formulata dal Procuratore ricorrente al provvedimento impugnato che avrebbe imposto all'organo requirente un differente delitto rispetto a quello iscritto a notizia di reato, per il quale erano state svolte le indagini ed effettuata richiesta l'archiviazione. 3. Dalla visione degli atti - la cui conoscenza non è preclusa a questa Corte allorché venga dedotto Un "error in procedendo" (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - e comunque dal contenuto dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari impugnata che non risulta smentita nella parte in cui è stata ricostruita in fatto dal ricorrente, emerge che in data 23 maggio 2020 [OSCURATO:PERSONA] sporgeva denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di furto in abitazione; rappresentava che, in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] & Entertainment", aveva preso in fitto nel 2018 una villa sita in Capri di proprietà della madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dalla quale per un periodo si allontanava e, a causa della pandemia, ometteva di versare alcune mensilità; veniva avvisato da un conoscente che abitava nei pressi dell'immobile che [OSCURATO:PERSONA], figlio della proprietaria, si era ivi trasferito e, recatosi sul posto il 20 maggio 2020, aveva accertato l'avvenuto cambio della serratura del cancello esterno della villa tanto da non essergli materialmente consentito di recuperare le attrezzature cinematografiche ed un cortometraggio depositati all'interno dell'immobile, operazione di recupero impedita dal Perrella. Il 9 giugno successivo, il Turco presentava un'integrazione di querela in cui rappresentava che, recatosi in data 27 maggio 2020 presso la villa di Capri, aveva notato la sottrazione degli oggetti di proprietà ivi custoditi, del valore di diverse centinaia di migliaia di euro. All'esito delle indagini, il Procuratore ricorrente aveva richiesto la archiviazione in ordine al solo reato di furto aggravato. 4. Pur emergendo dalla sequenza in sintesi riepilogata che quantomeno la prima denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio 2020 avesse ad oggetto il fatto storico a mente del quale, a seguito del cambio del lucchetto apposto sul cancello e dell'occupazione dell'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], era stato impedito al Turco di fare ingresso nella villa e prendere visione degli oggetti di proprietà ivi riposti, se del caso asportandoli, chiara risulta la circostanza che nessuna iscrizione è stata disposta dal Pubblico ministero, che non ha ritenuto di svolgere indagini sul punto (non interessa in questa sede la ragione) e, pertanto, nulla ha evidenziato nella sua richiesta di archiviazione.5. Ciò detto, assume carattere dirimente, come dedotto dal Procuratore ricorrente, che l'iscrizione di reato e le indagini siano state finalizzate alla scoperta dell'autore del furto, fatto differente rispetto a quello afferente alla condotta che aveva portato il Perrella a sostituire la serratura del cancello di ingresso alla villa, fatto sì portato alla conoscenza del giudice delle indagini preliminari con la richiesta di archiviazione che aveva fissato l'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen., ma in ordine al quale il Pubblico ministero non aveva svolto indagini; contestazioni su cui, tra l'altro, l'indagato non aveva potuto svolgere un'adeguata difesa. Seppure, come affermato nell'ordinanza con citazione di giurisprudenza di questa Corte che ovviamente il Collegio condivide, sia consentito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione nei confronti della persona indagata per gli stessi fatti diversamente qualificati rispetto a quelli per i quali è stata richiesta l'archiviazione, non essendo necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del differente reato che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza (Sez. 5, n. 12987 del 16/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252312; Sez. 3, n. 28481 del 27/05/2009, Battisti, Rv. 244565), nel caso che ci occupa si è al di fuori da tale ipotesi, sussistendo, invece, identica situazione già oggetto di valutazione da questa Corte nel suo massimo consesso che ha avuto modo di ribadire l'abnormità del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'ad. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581). 6. In tal senso milita, infatti il preponderante dato a mente del quale l'iscrizione era stata effettuata in ordine al solo delitto di furto in abitazione, reato oggetto di indagini e per il quale è stata richiesta l'archiviazione, tra l'altro accolta in parte qua dal Giudice delle indagini preliminari che ha condiviso l'assenza di elementi che deponessero per una responsabilità del Perrella, mentre, con motivazione apodittica, ha ritenuto riqualificare i fatti, diversi e non ricompresi nell'oggetto del procedimento e della richiesta del Pubblico ministero, ex art. 392 cod. pen. quanto alla condotta che vedeva il Perrella responsabile della sostituzione della serratura del cancello di accesso alla villa. 7. Non vedendosi, in conclusione, in ipotesi di mera riqualificazione, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla disposizione di procedere coattivamente nei confronti del Parrella per il delitto di cui all'ad. 392 cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli affinché provveda, comunque, all'iscrizione della notizia di reato indicata dal giudice nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'ordine di imputazione per il reato ex art. 392 cod. pen. e dispone trasme
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