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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 10195/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato esame della censure proposte con l'atto di appello; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi di diritto enunciati della giurisprudenza di legittimità sul tema, senza indicare specificamente le censure proposte nell'atto di appello e asseritamente obliterate dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del La ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato esame della censure proposte con l'atto di appello; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi di diritto enunciati della giurisprudenza di legittimità sul tema, senza indicare specificamente le censure proposte nell'atto di appello e asseritamente obliterate dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del La ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2026.
Sentenza Cassazione n. 10195/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris