Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28201/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma con cui è stata confermata la sentenza, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Roma di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R n. 309/90 (capo a) e al reato di cui all'art. 385 cod. pen. (capo b) alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale.

Rilevato che il motivo con cui ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo a) è inammissibile per difetto di specificità.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la finalità di spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614; v. anche Sez. 6, n. 11025 del 2013, Rv. 255726, quanto alla rilevanza del parametro della capacità patrimoniale, anche ai fini della precostituzione di scorte per uso personale).

Si è anche affermato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto ,il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463).

La Corte ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, con un pertinente richiamo al quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata e al contestuale rinvenimento di materiale per il confezionamento, oltre che di appunti manoscritti con cifre e nomi riconducibili ad attività di spaccio.

Considerato che il secondo motivo incentrato su trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto generico.

La Corte ha spiegato che il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva è imposto dal dettato normativo e che la pena era giustificata dalla gravità dei fatti ascritti.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma con cui è stata confermata la sentenza, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Roma di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R n. 309/90 (capo a) e al reato di cui all'art. 385 cod. pen. (capo b) alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale. Rilevato che il motivo con cui ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo a) è inammissibile per difetto di specificità. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la finalità di spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614; v. anche Sez. 6, n. 11025 del 2013, Rv. 255726, quanto alla rilevanza del parametro della capacità patrimoniale, anche ai fini della precostituzione di scorte per uso personale). Si è anche affermato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto ,il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463). La Corte ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, con un pertinente richiamo al quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata e al contestuale rinvenimento di materiale per il confezionamento, oltre che di appunti manoscritti con cifre e nomi riconducibili ad attività di spaccio. Considerato che il secondo motivo incentrato su trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto generico. La Corte ha spiegato che il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva è imposto dal dettato normativo e che la pena era giustificata dalla gravità dei fatti ascritti.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28201/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris