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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 23406/2024

Testo disponibile della fonte

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/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25795/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- Avversola SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST.

MESSINA n. 6048/2021 depositata i l 21/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia sez. dist.Messina (hinc: CTR) con sentenza n. 6048/21/10 depositata in data 21/06/2021 ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Messina aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo aveva proposto ricorso avverso il diniego dell’istanza di annullamento in autotutela ( prot. n. 4012/2009 notificato in data 02/03/2009) della cartella di pagamento n. 29520070015371562 emessa a seguito dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Taormina per presunta mancata dichiarazione dei redditi nell’anno 2001.

2. La CTR ha evidenziato che la nota di cui al prot. n. 2009/4012 del 24/02/2009 non era un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, evidenziando che il contribuente non aveva impugnato gli atti prodromici regolarmente notificati, come l’avviso di accertamento notificato in data 18/10/2006 e la cartella di pagamento notificata il 03/07/2007.

Di conseguenza, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (che aveva accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti prodromici, dichiarando, tuttavia, non dovute le sanzioni).

3. Controla sentenza della CTR il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione con un motivo di ricorso.

4. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso proposto la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 10, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119 convertito con modifiche dalla legge 17/12/2018, n. 136 , degli artt. 1, comma 2, 43, comma 1, e 45 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e dell’art. 297 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ.

1.1. In via preliminare occorre dare atto del refuso della parte ricorrente che nell’intestazione del motivo fa riferimento all’art. 6, comma 10, del «D.L. 199/18», anziché al d.l. n. 119 del 2018.

L’errore materiale in cui è incorsa la parte ricorrente non preclude l’individuazione delle censure svolte dal contribuente con tale motivo di ricorso, come dimostrano anche le controdeduzioni dell’amministrazione finanziaria a pag. 3 del controricorso, dove viene fatto riferimento all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018.

1.2. La ricorrente contesta che la CTR abbia errato a non applicare il combinato disposto degli artt. 43, comma 1, e 45 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto a seguito della mancata riassunzione del processo nei termini previsti dalla legge avrebbe dovuto dichiarare estinto il procedimento.

1.3. La parte ricorrente evidenzia che la CTR, in data 10/12/2018, aveva sospeso il procedimento fino al 10/6/2019, ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018.

1.4. All’udienza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] –cui erano assenti le parti che secondo la ricorrente erano ignare dell’udienza – la CTR ha disposto, tuttavia, il rinvio al 15/03/2021 per la decisione, concedendo alle parti termine per note.

Proprio in tali note la ricorrente dichiara di aver evidenziato che il giudizio,sospeso ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, considerata la mancata presentazione di un’istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio presso la segreteria della CTR.

La legge tributaria prevede, infatti, che decorsi sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione, senza la riattivazione ex art. 43, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il processo si estingue ai sensi dell’art. 45, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

1.5. L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede, poi, l’applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo tributario, con la conseguente applicabilità a quest’ultimo anche dell’art. 297 cod. proc. civ., quale norma che esprime un principio di carattere generale.

1.6. L’estinzione del processo determina, a sua volta, il passaggio in giudicato della sentenza, anche applicando il termine più lungo di sei mesi a decorrere dal 10/06/2019.

2. La controricorrente ha contestato la fondatezza del ricorso di controparte, evidenziando che,se è vero che, in base alla disciplina generale del processo tributario, la cessazione del la causa di sospensioneimpone la riassunzione del processo entro il termine di sei mesi al fine di evitare l’estinzione, è altrettanto vero che l’art. 6 d.l. n. 199 del 2018 detta una disciplina speciale.

Quest’ultima non prevede, infatti, alcuna conseguenza nell’ipotesi di un’eventuale omissione di ripresa del processo, ma stabilisce solamente, che «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2020 dalla parte interessata» il processo «è dichiarato estinto», con decreto del Presidente, specificando che «l’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.»

3. Il ricorso è fondato in relazione alle censure svolte ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

3.1. Nel caso di specie non è controverso che il processo sia stato sospeso ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119del 2018 e che non sia stata depositata dalle parti istanza di trattazione, una volta decorso il termine di sospensione e (anche) quello previsto dal tredicesimo comma della norma appena cita (v. infra, sub 3.4.).

3.2. L’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 stabilisceche: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» La norma appena richiamata prevede, quindi,un’ipotesi (speciale) di sospensione del processo tributario, funzionale alla definizione agevolata delle controversie in materia tributaria.

3.3. La situazione di inerzia delle parti che, successivamente alla sospensione del processo, omettano di presentare un’istanza di trattazionedeve essere, tuttavia, regolata secondo i principi generali che caratterizzano il processo tributario come processo su impulso di parte.

Ciò trova conferma, da un punto di vista sistematico, sia nelleprevision i generali che in quelle speciali.

Sotto il primo profilo vengono in rilievo le disposizioni contenute nell’art. 43, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 («Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione dellacommissione, che provvede a norma dell’art. 30.») e 45 d.lgs. n. 546 del 1992 («Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.»).

3.4. Sotto il secondo profilo viene in rilievo la previsione contenuta nel tredicesimo comma dello stesso art. 6d.l. n. 119 del 2018, dove si legge che: «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.»

3.5. Anche il dettato della norma appena richiamata è inequivoco nel senso di far conseguire alla mancata presentazione di un’istanza di trattazione ( e quindi a un impulso di parte) l’estinzione del processo.

3.6. A fronte di un meccanismo processuale che, in via generale, richiede, anche nel processo tributario, l’iniziativa di parte per la prosecuzione del processo sospeso o interrotto è evidente che, in tali evenienze, eventuali iniziative officiose per la continuazione del processo siano possibili solo in presenza di un’espressa norma di legge che deroghi espressamente al principio (generale) dell’impulso di parte.

4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25795/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- Avversola SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST. MESSINA n. 6048/2021 depositata i l 21/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia sez. dist.Messina (hinc: CTR) con sentenza n. 6048/21/10 depositata in data 21/06/2021 ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Messina aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo aveva proposto ricorso avverso il diniego dell’istanza di annullamento in autotutela ( prot. n. 4012/2009 notificato in data 02/03/2009) della cartella di pagamento n. 29520070015371562 emessa a seguito dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Taormina per presunta mancata dichiarazione dei redditi nell’anno 2001. 2. La CTR ha evidenziato che la nota di cui al prot. n. 2009/4012 del 24/02/2009 non era un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, evidenziando che il contribuente non aveva impugnato gli atti prodromici regolarmente notificati, come l’avviso di accertamento notificato in data 18/10/2006 e la cartella di pagamento notificata il 03/07/2007. Di conseguenza, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (che aveva accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti prodromici, dichiarando, tuttavia, non dovute le sanzioni). 3. Controla sentenza della CTR il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione con un motivo di ricorso. 4. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso proposto la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 10, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119 convertito con modifiche dalla legge 17/12/2018, n. 136 , degli artt. 1, comma 2, 43, comma 1, e 45 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e dell’art. 297 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ. 1.1. In via preliminare occorre dare atto del refuso della parte ricorrente che nell’intestazione del motivo fa riferimento all’art. 6, comma 10, del «D.L. 199/18», anziché al d.l. n. 119 del 2018. L’errore materiale in cui è incorsa la parte ricorrente non preclude l’individuazione delle censure svolte dal contribuente con tale motivo di ricorso, come dimostrano anche le controdeduzioni dell’amministrazione finanziaria a pag. 3 del controricorso, dove viene fatto riferimento all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. 1.2. La ricorrente contesta che la CTR abbia errato a non applicare il combinato disposto degli artt. 43, comma 1, e 45 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto a seguito della mancata riassunzione del processo nei termini previsti dalla legge avrebbe dovuto dichiarare estinto il procedimento. 1.3. La parte ricorrente evidenzia che la CTR, in data 10/12/2018, aveva sospeso il procedimento fino al 10/6/2019, ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018. 1.4. All’udienza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] –cui erano assenti le parti che secondo la ricorrente erano ignare dell’udienza – la CTR ha disposto, tuttavia, il rinvio al 15/03/2021 per la decisione, concedendo alle parti termine per note. Proprio in tali note la ricorrente dichiara di aver evidenziato che il giudizio,sospeso ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, considerata la mancata presentazione di un’istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio presso la segreteria della CTR. La legge tributaria prevede, infatti, che decorsi sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione, senza la riattivazione ex art. 43, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il processo si estingue ai sensi dell’art. 45, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. 1.5. L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede, poi, l’applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo tributario, con la conseguente applicabilità a quest’ultimo anche dell’art. 297 cod. proc. civ., quale norma che esprime un principio di carattere generale. 1.6. L’estinzione del processo determina, a sua volta, il passaggio in giudicato della sentenza, anche applicando il termine più lungo di sei mesi a decorrere dal 10/06/2019. 2. La controricorrente ha contestato la fondatezza del ricorso di controparte, evidenziando che,se è vero che, in base alla disciplina generale del processo tributario, la cessazione del la causa di sospensioneimpone la riassunzione del processo entro il termine di sei mesi al fine di evitare l’estinzione, è altrettanto vero che l’art. 6 d.l. n. 199 del 2018 detta una disciplina speciale. Quest’ultima non prevede, infatti, alcuna conseguenza nell’ipotesi di un’eventuale omissione di ripresa del processo, ma stabilisce solamente, che «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2020 dalla parte interessata» il processo «è dichiarato estinto», con decreto del Presidente, specificando che «l’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.» 3. Il ricorso è fondato in relazione alle censure svolte ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 3.1. Nel caso di specie non è controverso che il processo sia stato sospeso ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119del 2018 e che non sia stata depositata dalle parti istanza di trattazione, una volta decorso il termine di sospensione e (anche) quello previsto dal tredicesimo comma della norma appena cita (v. infra, sub 3.4.). 3.2. L’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 stabilisceche: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» La norma appena richiamata prevede, quindi,un’ipotesi (speciale) di sospensione del processo tributario, funzionale alla definizione agevolata delle controversie in materia tributaria. 3.3. La situazione di inerzia delle parti che, successivamente alla sospensione del processo, omettano di presentare un’istanza di trattazionedeve essere, tuttavia, regolata secondo i principi generali che caratterizzano il processo tributario come processo su impulso di parte. Ciò trova conferma, da un punto di vista sistematico, sia nelleprevision i generali che in quelle speciali. Sotto il primo profilo vengono in rilievo le disposizioni contenute nell’art. 43, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 («Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione dellacommissione, che provvede a norma dell’art. 30.») e 45 d.lgs. n. 546 del 1992 («Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.»). 3.4. Sotto il secondo profilo viene in rilievo la previsione contenuta nel tredicesimo comma dello stesso art. 6d.l. n. 119 del 2018, dove si legge che: «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» 3.5. Anche il dettato della norma appena richiamata è inequivoco nel senso di far conseguire alla mancata presentazione di un’istanza di trattazione ( e quindi a un impulso di parte) l’estinzione del processo. 3.6. A fronte di un meccanismo processuale che, in via generale, richiede, anche nel processo tributario, l’iniziativa di parte per la prosecuzione del processo sospeso o interrotto è evidente che, in tali evenienze, eventuali iniziative officiose per la continuazione del processo siano possibili solo in presenza di un’espressa norma di legge che deroghi espressamente al principio (generale) dell’impulso di parte. 4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia
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