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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 40128/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V OSSERVA Ritenuto che il motivo in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla considerazione del precedente ostativo successivo alla prima condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7.10.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V OSSERVA Ritenuto che il motivo in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla considerazione del precedente ostativo successivo alla prima condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2022
Sentenza Cassazione n. 40128/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris