CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale – in funzione di giudice dell’esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati, tra loro già unificati, giudicati mediante due sentenze (sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 30/04/2019, riformata dalla Corte di appello di Salerno il 30/09/2021 e divenuta irrevocabile il 15/06/2022, di condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, per i delitti ex artt. 494, 497-bis, 223 R.d. 16/03/1942 n. 267, tutti posti in essere nel 2015 e sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riformata dalla Corte di appello di Napoli e passata in giudicato in data 11/05/2023, di condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, per i delitti di cui agli artt. 497-bis cod. pen., 216, 219, 223 legge fall., commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 2- [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e i reati ex artt. 216 e 223 legge fall., commessi il 03/04/2014 in Gorizia e giudicati con sentenza del Tribunale di Gorizia del 03/03/2022, di condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] – con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - deducendo due motivi, di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia nullità dell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento alla partecipazione del difensore, dunque ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., in relazione all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in punto di errata valutazione degli elementi fondanti l’applicazione dell’istituto della continuazione in fase esecutiva, sia con riferimento al dato temporale, sia quanto alla ritenuta omessa allegazione. L’errore commesso dal giudice a quo si anniderebbe – in ipotesi difensiva - nella fallace valutazione del dato temporale, in quanto sarebbe stata presa in considerazione esclusivamente la data della dichiarazione di fallimento e non la effettiva collocazione temporale delle condotte. Errata sarebbe, inoltre, l’affermazione circa la non coincidenza dell’oggetto sociale delle due società dichiarate fallite. Non grava sul richiedente, infine, uno specifico onere di allegazione, quanto agli elementi da porre a fondamento della medesimezza del disegno criminoso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il primo motivo è generico, dal momento che non è chiarito se fosse stato rappresentato un legittimo impedimento o, come sembra, se si sia trattato di assenza del difensore al momento in cui l’udienza è stata chiamata. Il secondo motivo è infondato, dato che il provvedimento ha considerato sia la distanza temporale tra i fatti dedotti in continuazione, sia la differenza sostanziale riscontrabile tra le condotte poste in essere, sebbene esse siano tutte afferenti a profili finanziari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo. 2. Con il primo motivo, viene posta una questione processuale, attinente allo svolgimento dell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sul punto, è noto l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un "error in procedendo", questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte - in presenza di una doglianza di carattere processuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori" (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). L’esame dell’incarto processuale, dunque, mostra la fondatezza della doglianza difensiva, atteso che il decreto di fissazione dell’udienza camerale suddetta recava l’indicazione delle ore 12.00 del giorno 02/10/2025; l’udienza è stata aperta, però, alle ore 09.27 – in assenza del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e con nomina del difensore di ufficio – mentre il relativo verbale è stato chiuso alle ore 09.30. Pacifica, quindi, è la realizzazione della dedotta nullità - assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento - prevista dall’art. 179, comma primo, cod. proc. pen., attinente alla partecipazione del difensore al procedimento [per un precedente in termini, si veda Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, dep. 2015, Traore, Rv. 262676 – 01, a mente della quale: ‹‹Integra la nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore (Fattispecie in cui l'udienza fissata alle ore 12 era stata celebrata alle 10,08, designando un difensore ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.)››]. Come sopra accennato, infine, la fondatezza del motivo processuale assorbe ogni altra censura. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia. P.Q.M Annulla l'ordi