CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 19988/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, sia in considerazione delle concrete modalità della condotta, sia per la personalità dell'imputato (già sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale e privo della patente di guida); che detti elementi, unitariamente apprezzati, danno conto della non tenue offensività del fatto e rendono palese le ragioni del rigetto della relativa richiesta che il ricorrente vorrebbe confutare per mezzo di preclusi riferimenti in fatto tali da ridimensionare la vicenda; rilevato che, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nessun motivo è stato formulato in sede di gravame, con conseguente indeducibilità del motivo in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] stanzo [OSCURATO:PERSONA]