CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 31270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 settembre 1990 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 6 luglio 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 18 agosto 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2021 la Corte d'appello di Roma aveva rifiutato, ai sensi dell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, la consegna del cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i, richiesta con il mandato di arresto europeo esecutivo, emesso il 3 giugno 2021 dall'autorità giudiziaria della Romania in relazione alla sentenza di condanna, emessa il 28 aprile 2021 dal Tribunale di Tulcea. Riconosciuta la sentenza straniera a norma del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, la Corte romana aveva disposto che la pena residua (detratto il periodo presofferto rispetto alla pena inflitta) venisse espiata in Italia. 2. Avverso tale sentenza aveva presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, che aveva dedotto la 1,/ violazione di legge, in relazione all'art. 7 della legge n. 69 del 2005, per avere la Corte territoriale violato il principio di doppia punibilità, avendo erroneamente riconosciuto in Italia la sentenza penale emessa dall'autorità giudiziaria rumena, avente ad oggetto la condanna per i reati di omessa registrazione, nelle scritture contabili, di fatture per operazioni commerciali, al fine di evadere le relative imposte, per un importo inferiore a quello annuale di 150.000 euro, che costituisce la soglia di punibilità prevista dalla corrispondente fattispecie incriminatrice italiana, all'epoca regolata dall'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 3. Con sentenza del 2 febbraio 2022 la Sesta Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma ed ha disposto il compimento di ogni più opportuno atto di acquisizione di informazioni ovvero di altri accertamenti integrativi, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005. In particolare, la Sesta Sezione ha affermato che la disciplina applicabile, ai fini del riconoscimento della sentenza rumena, è quella dettata dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che stabilisce, in generale, che il riconoscimento della sentenza di condanna, emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia, è possibile a condizione che il fatto, per il quale è stata pronunciata la condanna, sia «previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato» (art. 10, comma 1, lett. e). La Sesta Sezione ha precisato che il d.lgs. n. 161 del 2000 non opera alcun rinvio all'art. 7 della L. n. 69 del 2005 mentre, nel caso in esame, i giudici di merito avevano errato nel valorizzare l'art. 7, comma 2, legge n. 69 del 2005, non applicabile nel caso di rifiuto della consegna e di riconoscimento in Italia della sentenza straniera di condanna. La sentenza rescindente ha sottolineato, inoltre, che, tuttavia, l'esame della documentazione in atti non permetteva di definire la correttezza finale dell'adottata decisione di riconoscimento, in quanto dalla lettura del mandato di arresto si evince che l'[OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato dall'autorità giudiziaria rumena penalmente responsabile per avere, "al fine di eludere l'adempimento degli obblighi fiscali, omesso di registrare nei documenti contabili o in altri atti legali della propria società fatture riguardanti operazioni commerciali compiute o redditi realizzati, eludendo il pagamento dell'imposta sul profitto per un importo di 640.935 let e di iva per un importo di 26.199,60 lei. Ciò senza che sia dato esattamente comprendere a quale delle fattispecie di reato tributario previste dal nostro ordinamento possa eventualmente corrispondere il reato oggetto di quella sentenza di condanna'. La Sesta Sezione ha infine rammentato che, laddove il riconoscimento in Italia della sentenza straniera di condanna non fosse possibile, l'art. 18 bis della L. n. 69 del 2005 impone di dare esecuzione alla richiesta di consegna, formulata con il mandato di arresto dall'autorità giudiziaria di un altro Stato dell'Unione europea. 4. In sede di rinvio, la Corte d'appello, ritenendo che il reato commesso dal condannato corrisponde a quello previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, ha richiesto informazioni all'autorità rumena circa la quantificazione in euro del complesso degli elementi attivi, indicati nelle dichiarazioni presentate dal condannato per gli anni 2013 e 2014, e dell'imposta sul reddito e dell'IVA evase. L'autorità rumena ha risposto che tale accertamento esula dal perimetro della sua cognizione e avrebbe dovuto essere compiuto dall'esperto giudiziario contabile. La Corte d'appello, quindi, precisato che le dichiarazioni dei redditi, presentate da [OSCURATO:PERSONA], non consentivano di acquisire il dato richiesto, ha ritenuto che alla qualificazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 4 d. Igs n. 74 del 2000 ostava la condizione sub lettera b) del comma 1 della predetta disposizione, non essendo stato accertato se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione fosse superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a due milioni di euro. Ferma la qualificazione dei fatti, commessi da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 4 d.lgs n. 74/2000, la Corte d'appello ha affermato che a diverse conclusioni doveva giungersi per la procedura di consegna ex L. n. 69/2005. La valutazione della doppia incriminazione doveva, infatti, in questo caso, essere effettuata ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, L. n. 69/ 2005. Ha quindi ritenuto sovrapponibili le pertinenti fattispecie penali, rumena e italiana, nonché assimilabili l'imposizione fiscale italiana e rumena. La Corte territoriale ha poi considerato che la sentenza di condanna rumena dà atto che l'omessa registrazione di numerose fatture in contabilità e la mancata dichiarazione dei corrispondenti ricavi agli organi fiscali hanno provocato un danno all'erario di oltre 130.000 curo, tenuto conto dell'imposta sul profitto e dell'IVA. Ha, pertanto, ritenuto sussistenti le condizioni richieste dall'art. 7, comma 2, L. n. 69/2005 per l'accoglimento della richiesta di consegna da parte dell'autorità giudiziaria della Romania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Avverso quest'ultimo provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. n. 69/2005, degli artt. 10, comma 1, d.lgs. n. 161 del 2010 e 2 cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione. Posto che la condotta, oggetto della sentenza straniera, è prevista nel nostro ordinamento dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, che punisc:e espressamente la dichiarazione infedele, il ricorrente ha dedotto che, nello specifico, la soglia di punibilità di cui all'art. 4 citato, oggi fissata in 100.000 euro, era in precedenza stabilita nella misura di euro 150.000, talché l'evasione, accertata nella sentenza rumena, pari a un importo di euro 130.000, nel nostro Paese era espressamente prevista dalla legge non quale reato ma quale semplice illecito amministrativo. Lungi dal poter considerare non prevista la fattispecie penale nel nostro ordinamento, si sarebbe dovuto affermare che in Italia era espressamente stabilito di non punire penalmente l'evasione fiscale in casi come quelli oggetto della sentenza rumena, posta a base del m.a.e., con conseguente illegittimità della disposta consegna. Il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio anche laddove avrebbe escluso la riconducibilità del caso al disposto del comma 2 dell'art. 7, salvo poi decidere per la consegna dell'imputato proprio in virtù della citata normativa. Sarebbe stato violato anche l'art. 2, comma 4, cod. pen., non essendo stato applicato il principio del favor rei e, quindi, avendo la Corte d'appello preso in considerazione in relazione alla soglia di punibilità prevista nell'art. 4 citato il valore di euro 100.000, oggi in vigore, in luogo del precedente, fissato in euro 150.000, di fatto applicando al condannato la legge meno favorevole; 2) violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. nonché degli artt. 10 e 14 L. n. 69/2005. La Corte di cassazione aveva annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma al fine di acquisire informazioni. Avendo l'autorità rumena dichiarato di non essere in grado di evadere completamente la richiesta del giudice italiano, essendo necessario adire l'esperto contabile al fine di calcolare gli elementi attivi, sottratti all'imposizione, la Corte d'appello avrebbe dovuto inoltrare ulteriore richiesta di integrazione documentale per non vedere solo apparentemente soddisfatta la prescrizione imposta dalla sentenza rescindente. Laddove l'integrazione documentale fosse stata completa, si sarebbe potuto con certezza definire l'esatto ammontare degli elementi attivi, oggetto delle dichiarazioni fiscali contestate al condannato, e conseguentemente valutare la punibilità in Italia della condotta ai sensi dell'art. 4 citato con la conseguente ammissione del condannato all'espiazione in Italia della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1 II provvedimento impugnato ha dato puntuale applicazione ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento con rinvio, pronunciata in questo procedimento dalla Sesta Sezione Penale. Contrariamente agli assunti del ricorrente, infatti, la sentenza di annullamento non ha affatto escluso in via generale l'applicabilità dell'art. 7, comma 2, L. n. 69/2005 al caso di specie. Al contrario, quella sentenza ha chiaramente limitato tale esclusione al caso di riconoscimento della sentenza di condanna estera in vista della sua esecuzione in Italia, ritenendo in tal caso applicabile esclusivamente le disposizioni del digs. n. 161/2010, e in particolare gli artt. 10, comma 1, lett. e) e 11. La stessa sentenza rescindente ha anche espressamente affermato che "laddove il riconoscimento in Italia della sentenza straniera di condanna non fosse possibile, l'articolo 18 bis della legge n. 69 del 2005 impone di dare esecuzione alla richiesta di consegna", tornando all'evidenza in tal caso applicabile, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della doppia incriminazione, l'intero contenuto precettivo dell'art. 7 L. n. 69/2005 (ivi compreso, dunque, il comma 2), che proprio alla decisione di consegna si riferisce. Deve pertanto rilevarsi che la sentenza impugnata è stata pronunciata nel rispetto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui "il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa". In vero, la Corte territoriale, in ottemperanza a quanto affermato nella sentenza rescindente, ha innanzitutto valul:ato se, al fine del riconoscimento della sentenza di condanna rumena in Italia, sussistesse il requisito della doppia punibilità alla stregua dell'art. 10, comma 1 lettera e), del d. Igs. n. 161/2010, che richiede che il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato. La sentenza impugnata, posto che il condannato, come si legge nella decisione rumena, aveva omesso la registrazione in contabilità di numerose fatture e non aveva dichiarato i ricavi corrispondenti agli organi fiscali, ha individuato, quale fattispecie astratta corrispondente a quella dell'ordinamento rumeno, che si assume violata, quella di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, che sanziona le dichiarazioni infedeli dei redditi e che incrimina la condotta di chi indichi in una delle dichiarazioni annuali, relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo quando, congiuntamente, l'imposta evasa è superiore ad euro centomila e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi, indicati in dichiarazione, o comunque è superiore ad euro due milioni. Non avendo, però, acquisito dall'autorità rumena il dato conoscitivo richiesto, relativo al superamento o meno delle percentuali indicate dall'art. 4 citato, la Corte d'appello ha affermato che alla qualificazione della condotta del condannato ex art. 4 ostava la condizione di cui alla lettera b) del comma 1 della predetta disposizione normativa, non essendo stato accertato se l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione fosse superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore ai due milioni di euro. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio, sindacabile in questa sede. Difatti, in mancanza dei dati richiesti all'autorità rumena, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto di non potere concludere con esito positivo la valutazione condotta secondo i parametri normativi di cui all'art. 10 d.lgs. n. 161/2010. L'eventuale reiterazione della richiesta di informazioni, del resto, non potrebbe sortire un esito diverso, avendo l'autorità rumena rappresentato che la quantificazione in euro sia del complesso degli elementi attivi indicati nelle dichiarazioni, presentate dal condannato per gli anni 2013 e 2014, sia dell'imposta sul reddito e dell'IVA evase non erano state effettuate dall'autorità giudiziaria stessa, essendo di competenza dell'esperto giudiziario contabile. E, d'altra parte, il ricorso si palesa a tal riguardo del tutto aspecifico. Il ricorrente, pur avendone la possibilità, trattandosi di dati evincibili dalla documentazione contabile e fiscale in suo possesso, perché da lui formata, e pur avendo partecipato al processo, svoltosi nei suoi confronti in Romania, non ha in alcun modo concretamente allegato che l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione fosse inferiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. Al riguardo va ribadito che, nell'ordinamento processuale penale, non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti, che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916). Sotto questo profilo, in alcune sentenze, con condivisibili argomentazioni, è stato altresì evocato il principio, noto nel processo civile, della "vicinanza della prova", secondo il quale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime d'esperienza, spetta all'imputato allegare concretamente il contrario (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245). Nel caso di specie, a fronte della descritta impossibilità per l'autorità giudiziaria rumena di fornire le informazioni richieste dalla Corte d'appello di Roma, il ricorrente si è limitato ad affermare che la mancanza delle notizie richieste avrebbe dovuto condurre il Collegio territoriale a un epilogo diverso ma non ha indicato elementi atti a provare il fondamento della sua tesi difensiva. 1.2 Esclusa la possibilità di dare esecuzione in Italia alla sentenza di condanna, la Corte territoriale, in ossequio al secondo principio di diritto formulato nella parte finale della sentenza rescindente, ha valutato se sussistessero le condizioni per la consegna del condannato alla stregua dell'art. 7 L. n. 69 del 2005 e, in particolare, vertendosi in tema di tasse e imposte, alla stregua del secondo comma del citato art. 7. La menzionata Corte ha ritenuto assimilabili l'imposizione fiscale italiana e rumena, atteso che la sentenza di condanna rumena dà atto che l'omessa registrazione di numerose fatture in contabilità e la mancata dichiarazione dei corrispondenti ricavi agli organi fiscali avevano provocato un danno all'erario di oltre 130.000 euro, considerata l'imposta sul profitto e VIVA. Da ciò ha tratto la conseguenza che erano sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna da parte dell'autorità giudiziaria della Romania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del mandato di arresto internazionale. Trattasi anche in tal caso di argomentazioni scevre da vizi. Deve rilevarsi al riguardo che il requisito della doppia punibilità è presupposto indispensabile per potersi far luogo alla consegna, secondo quanto previsto dall'art. 7, legge n. 69 del 2005, pur nella formulazione modificata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. La novella, infatti, alla regola generale per cui l'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel casa in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, ha significativamente aggiunto l'inciso «indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato» (comma 1), tenendo fermo, nel comma successivo, dedicato esplicitamente ai reati in materia di fiscale, doganale e valutaria, il principio secondo cui non è necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte, né che contenga lo stesso tipo di disciplina in tale materia, rispetto allo Stato membro di emissione. In tal modo, come già precisato da questa Corte (Sez. 6, n. 21336 del 26/05/2021, Rv. 281509 - 01), deve ritenersi che il recente intervento normativo abbia confermato la sedimentata giurisprudenza di legittimità, formatasi già nella materia estradizionale e sostanzialmente richiamata in tema di m.a.e., secondo cui, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, non è richiesto che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è comunque necessario, oltre che sufficiente, che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, non rilevando, invece, l'eventuale diversità del titolo, degli elementi richiesti per la configurazione del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovsky, Rv. 235947; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, Porta, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 4538 del 01/02/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard, Rv. 269918; Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Majkowska, Rv. 270405). Ne consegue che, con specifico riferimento alla materia fiscale e valutaria, mentre non rilevano la denominazione del tributo o l'eventuale previsione normativa di soglie di rilevanza penale della condotta o di condizioni di punibilità, è decisivo il nucleo essenziale della fattispecie, che ne racchiude il disvalore: ovvero, nello specifico, come ben evidenziato dalla Corte territoriale nel provvedimento in disamina, l'assimilabilità per analogia tra tasse e imposte previste in Italia e in Romania. La condizione della doppia incriminabilità risulta, infatti, espressamente mitigata, con riferimento alla materia delle tasse e delle imposte, dalla previsione dell'art. 7, comma secondo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto non si richiede una perfetta sovrapponibilità tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamenl:o italiano, ma solo che esse risultino analogicamente assimilabili, sicché, in relazione ai reati tributari, non è ostativo alla consegna il mancato superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge italiana in relazione ad una fattispecie comunque prevista come reato dall'ordinamento interno (ex multis: Sez. 6, n. 51014 del 30/10/2019, Rv. 277444 - 01). Alla luce di quanto precede deve quindi rilevarsi che anche il secondo motivo del ricorso è infondato. 1.3 Del tutto corretta è la risposta offerta dalla Corte territoriale in ordine alla deduzione secondo cui la condotta in esame, inquadrata nell'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 e risalente al periodo luglio 2013 - giugno 2014, considerate le diverse modifiche che hanno interessato le soglie di punibilità, non avrebbe rilevanza penale, dovendosi applicare la disposizione più favorevole al reo. Nel periodo in cui le condotte erano state poste in essere, la soglia di punibilità italiana era di 50.000 euro e, dunque, al di sotto del danno erariale arrecato dal condannato; il legislatore del 2015 è intervenuto sulla soglia di punibilità, elevandola ad euro 150.000: valore che ha avuto vigenza dal 22 ottobre 2015 al 26 ottobre 2019. Come correttamente affermato dalla Corte territoriale, la deduzione difensiva risulta inconferente, attesa l'irrilevanza, ai fini della consegna del condannato e in applicazione dell'art. 7, cornma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 del mancato superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge italiana. Come già detto, infatti, costituisce condiviso principio di diritto quello a mente del quale non è determinante la denominazione del tributo o l'eventuale previsione normativa di soglie di rilevanza penale della condotta o di condizioni di punibilità, essendo invece decisivo analizzare il nucleo essenziale della fattispecie, che ne racchiude il disvalore (Sez. 6, n. 51014 del 30/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277444; principio già espresso in ordine ai reati ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 da Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, Bertinato, Rv. 262806, nonché, Sez. 6, n. 45666 del 29/12/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 249220). Tale rilievo risulta dirimente e consente a rigore di ritenere superflua, seppure anch'essa assolutamente corretta, l'ulteriore aggiunta, formulata nella sentenza impugnata in ossequio ai principi affermati da questa Corte (Sez. 6, n. 13571 del 30/01/2020, Rv 278811 - 01), secondo cui, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 legge n. 69/ 2005, è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta, non essendo necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione. Giova ad ogni modo aggiungere che non è pertinente il riferimento all'art. 2 cod. pen., effettuato dal ricorrente. Ciò in quanto nella disciplina del m.a.e. e dell'estradizione il principio della doppia incriminazione è principalmente posto a tutela dello Stato richiesto, che non può essere obbligato a consegnare un soggetto che ha compiuto un fatto che nel proprio ordinamento non costituisce reato. Ad ogni modo, al momento della consegna, la soglia di punibilità del danno all'erario era assestata in euro 100.000: soglia superata nella fattispecie di evasione fiscale posta in essere dal ricorrente. 2. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e ciò comporta la condanna, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 della Legge n. 69