CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31969/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX lecui ragioni sono state ribadite con memoria,rilevato che il ricorrente ha dedotto:- vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della prova e dellacondizione di vulnerabilità psichica della persona offesa, posta a fondamentodella conferma della responsabilità per il reato di cui all’art. 643, cod. pen.;- violazione di legge penale e carenza di motivazione, in ordine allamancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 646, cod. pen., previoaccertamento dell’insussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie dicirconvenzione d’incapace;- violazione di legge penale e vizio di motivazione, in ordine all’applicazionedelle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, n. 5), 7), 11), cod. pen., e aldiniego di applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis, cod. pen.;- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili,ritenute erroneamente calcolate,ritenuto che si tratta di motivi non consentiti perché meramente reiteratividi doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli,Rv. 276970-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01);rilevato che la Corte d’appello ha correttamente accertato laresponsabilità della ricorrente ritenendo che le prove raccolte indicavanounivocamente che la persona offesa versasse in una situazione di vulnerabilitàpsichica, oggetto di strumentalizzazione ed ha altresì adeguatamente illustrato ipassaggi per la determinazione del risarcimento (si vedano le pagg. 15-20 dellasentenza impugnata, ove la Corte d’appello ha rilevato la non decisività, ai finidella valutazione del compendio probatorio, delle emergenze processualivalorizzate dalla difesa appellante, comprese le circostanze addotte in relazionealla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA]; e pag. 21 con riferimento alle statuizioni civili,in relazione alle quali il giudice del merito ha esplicitato le tappe del calcoloeffettuato, senza incorrere in alcun vizio censurabile in questa sede);ritenuto che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte haadeguatamente accertato la sussistenza di tutte le aggravanti contestate, conargomentazioni logicamente ineccepibili, confermando il giudizio di equivalenzatra circostanze aggravanti e attenuanti generiche senza incorrere in valutazioniarbitrarie ed illogiche, attesa l’assenza di elementi che possano giustificarel’ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio (si veda pag. 22 dellasentenza impugnata ove la Corte d’appello ha rilevato, tra l’altro, l’assenza disegnali di resipiscenza e di condotte riparatorie);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;ritenuto, altresì, che, trattandosi di procedimento che coinvolge soggettivulnerabili, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.