CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 15501/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Rilevato che il motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non potendo essere devoluto per la prima volta in questa Sede, né il ricorrente contesta che la Corte di appello non ha dato atto in sentenza della deduzione del motivo. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliere stensore Il Presidente,