CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07104/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28702/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.3520/2022 depositata il 21/04/2022.Rilevato che nei termini previsti dalla legge, la ricorrente non ha presentato istanza di trattazione avverso la proposta di definizione accelerata; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi del combinato disposto degli artt. 380-bis e 391 c.p.c. ; che le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal Comune che liquida in euro 2.400,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 14/