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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46251/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso si rivelano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello nella parte in cui ha valorizzato: 1) quanto alla qualificazione giuridica del fatto, non solo il dato ponderale afferente allo stupefacente, ma essenzialmente la differente tipologia di sostanza ceduta, le modalità in cui era stata professionalmente organizzata l'attività di spaccio, la declinazione della propria abitazione all'attività in questione in quanto dotata di impianto di video sorveglianza tale a monitorare un'ampia parte esterna dell'immobile, al contempo osservando come escludesse la lieve entità anche la considerevole somma di denaro rinvenuta in contante nell'appartamento non proporzionata all'inesistenza di redditi del nucleo familiare; 2) quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, completa risulta la motivazione della sentenza che ha fatto espresso riferimento ai presupposti di cui al primo e secondo comma dell'art. 133 cod. pen. con particolare riferimento alla personalità della ricorrente (pur essendo stata apprezzata l'incensuratezza), alla modalità della condotta di tipo professionale, dato ritenuto preponderante anche rispetto ai dedotti elementi positivi su cui poggiava la richiesta delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il motivo in ordine alla disposta confisca risulta non dedotto in appello e comunque manifestamente infondato in ragione della assoluta sproporzione tra la somma rinvenuta (euro 2635 in banconote di piccolo taglio) e l'assenza di reddito del nucleo familiare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso si rivelano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello nella parte in cui ha valorizzato: 1) quanto alla qualificazione giuridica del fatto, non solo il dato ponderale afferente allo stupefacente, ma essenzialmente la differente tipologia di sostanza ceduta, le modalità in cui era stata professionalmente organizzata l'attività di spaccio, la declinazione della propria abitazione all'attività in questione in quanto dotata di impianto di video sorveglianza tale a monitorare un'ampia parte esterna dell'immobile, al contempo osservando come escludesse la lieve entità anche la considerevole somma di denaro rinvenuta in contante nell'appartamento non proporzionata all'inesistenza di redditi del nucleo familiare; 2) quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, completa risulta la motivazione della sentenza che ha fatto espresso riferimento ai presupposti di cui al primo e secondo comma dell'art. 133 cod. pen. con particolare riferimento alla personalità della ricorrente (pur essendo stata apprezzata l'incensuratezza), alla modalità della condotta di tipo professionale, dato ritenuto preponderante anche rispetto ai dedotti elementi positivi su cui poggiava la richiesta delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il motivo in ordine alla disposta confisca risulta non dedotto in appello e comunque manifestamente infondato in ragione della assoluta sproporzione tra la somma rinvenuta (euro 2635 in banconote di piccolo taglio) e l'assenza di reddito del nucleo familiare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 46251/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris