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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 1954

Cassazione n. 01934/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1954 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Genova il 22 febbraio 2019 che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di quattro reati di truffa meglio descritti rubrica, unificati per continuazione e lo ha condannato alla pena di giustizia.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto la corte per negare le attenuanti generiche invocate ha correttamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio e l'assenza di elementi positivi che possano giustificare l'invocato beneficio, considerato che Ascione non ha posto in essere alcuna attività risarcitoria o riparatoria.

Il ricorrente non si confronta con tale motivazione e reitera le censure formulate con l'appello senza peraltro neppure evidenziare elementi di segno contrario.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MARIAtiir ELA B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1954 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Genova il 22 febbraio 2019 che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di quattro reati di truffa meglio descritti rubrica, unificati per continuazione e lo ha condannato alla pena di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto la corte per negare le attenuanti generiche invocate ha correttamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio e l'assenza di elementi positivi che possano giustificare l'invocato beneficio, considerato che Ascione non ha posto in essere alcuna attività risarcitoria o riparatoria. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione e reitera le censure formulate con l'appello senza peraltro neppure evidenziare elementi di segno contrario. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MARIAtiir ELA B
Sentenza Cassazione n. 01934/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris