CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di leva Salvatore; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente la responsabilità per la scarsa rilevanza dell'allontanamento risulta manifestamente infondato e riproduttivo di censura confutata dalla Corte di appello che ha rappresentato come la detenzione domiciliare del ricorrente non fosse ricompresa nella previsione dell'art. 47-sexies, 0.P., interessata dalla pronuncia della Corte costituzionale e che, pertanto, nessuna rilevanza assumesse la durata dell'allontanamento dall'abitazione realizzatosi in orario non coperto da idonea autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15