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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 16906/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12431-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]0 MARITATO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,

V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 582/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2021 n. 12431 sez.

ML - ud. 15-02-2022 -2- R.G.12431/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Firenze, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla [OSCURATO:PERSONA], non tenuto a versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi professionali prodotti nell'anno 2010 (euro 2.065,00), in ragione del mancato raggiungimento della soglia reddituale prevista per i lavoratori occasionali dall'art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003; ha dichiarato, altresì, non raggiunta la prova in giudizio dell'abitualità dello svolgimento dell'attività libero professionale in capo all'appellato nel periodo di causa; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese e ha depositato altresì memoria difensiva in prossimità dell'adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8,

I. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella

I. n. 326/2003"; l'Istituto ricorrente contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo al professionista in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio dell'attività, sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; il motivo è infondato; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della

I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; in realtà, la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello circa l'esenzione dall'obbligo contributivo non consegue unicamente dall'automatica rilevazione di un reddito, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale, ma dall'accertamento della circostanza per la quale l'Inps non ha apportato argomentazioni idonee e sufficienti a porre in discussione il carattere occasionale dell'attività, che si desume non soltanto dal reddito prodotto, ma altresì dall'assenza di continuità dell'attività professionale, secondo il significato ad essa attribuito dall'ordinamento forense, confermata dall'esiguità del volume degli affari in capo al professionista; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso,, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per II ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12431-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]0 MARITATO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 582/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2021 n. 12431 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- R.G.12431/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Firenze, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla [OSCURATO:PERSONA], non tenuto a versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi professionali prodotti nell'anno 2010 (euro 2.065,00), in ragione del mancato raggiungimento della soglia reddituale prevista per i lavoratori occasionali dall'art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003; ha dichiarato, altresì, non raggiunta la prova in giudizio dell'abitualità dello svolgimento dell'attività libero professionale in capo all'appellato nel periodo di causa; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese e ha depositato altresì memoria difensiva in prossimità dell'adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. n. 326/2003"; l'Istituto ricorrente contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo al professionista in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio dell'attività, sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; il motivo è infondato; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; in realtà, la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello circa l'esenzione dall'obbligo contributivo non consegue unicamente dall'automatica rilevazione di un reddito, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale, ma dall'accertamento della circostanza per la quale l'Inps non ha apportato argomentazioni idonee e sufficienti a porre in discussione il carattere occasionale dell'attività, che si desume non soltanto dal reddito prodotto, ma altresì dall'assenza di continuità dell'attività professionale, secondo il significato ad essa attribuito dall'ordinamento forense, confermata dall'esiguità del volume degli affari in capo al professionista; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso,, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per II ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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