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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00081/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma il 24 luglio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dagli imputati, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Latina il 10 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili entrambi del reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso tra loro e con altra persona, illecitamente trasportato più di 223 kg di hashish (capo n. 1) ed inoltre il solo Boukrab anche di quello di cui all'art. 497-bis cod. pen., per possesso di una carta d'identità falsa (capo n. 2), fatti entrambi commessi il 2 dicembre 2018, e„ in conseguenza, li ha condannati, con la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi curati dal medesimo difensore di fiducia.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si affida a tre motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

3.1. Con il primo motivo censura inosservanza ed erronea applicazione degli art. 125, num. 3, 127 e 130 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza, denominata di correzione di errore materiale, con la quale il G.i.p. 1'8 gennaio 2020 ha modificato il dispositivo di sentenza che era stato pubblicato il 10 ottobre 2019, invertendo i nominativi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il risultato che all'odierno ricorrente è stata inflitta pena più severa (all'esito della correzione, anziché tre anni e 14.000,00 euro di multa, quattro anni e due mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa, sanzione che prima figurava come pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], il quale correlativamente, per effetto della modifica, è risultato destinatario di una pena inferiore di un anno e due mesi di reclusione e 2.000,00 euro).

Si tratterebbe di modifica non consentita, tra l'altro adottata di ufficio, senza alcun contraddittorio con la difesa, in presenza di provvedimento non contestualmente motivato che ha comportato una modificazione essenziale del contenuto decisorio della sentenza, con sostituzione dello stesso con altro, e non solo la correzione del nome degli imputati (come si legge alla p. 5 della sentenza di appello), dunque, una nullità e, ciononostante, confermata - si ritiene illegittimamente ed erroneamente - dalla Corte territoriale, malgrado le censure svolte con il quinto motivo dell'impugnazione di merito (pp. 12-17 dell'appello).

3.2. Tramite il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancata esclusione della recidiva reiterata contestata all'imputato, esclusione chiesta con il secondo motivo di appello (pp. 7-9), difettando, secondo il ricorrente, qualsiasi giustificazione, che è necessaria, circa la marcata pericolosità dell'imputato.

3.3. Infine, con il terzo motivo il ricorrente si duole della illegittimità ed erroneità dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., errore non emendato e, anzi, ribadito dalla Corte di appello, che ha disatteso, con motivazione che si stima essere illogica, apparente e contraddittoria, il motivo che era stato sviluppato con il motivo di appello (pp. 10-11 dell'appello).

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 125 cod. proc. pen. e 69 e 133 cod. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe meramente apparente, oltre che manifestamente illogica e contraddittoria, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ed alla mancata valutazione, una volta riconosciute, delle stesse in termini di prevalenza sull'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, segnalando sia che manca motivazione al riguardo nella sentenza di primo grado sia che l'imputato è giovanissimo, incensurato, ha avuto un ruolo di mero corriere ed ha tenuto buona condotta processuale (come evidenziato con il terzo motivo di appello, pp. 9-10 dell'atto di appello).

5. Il P.G. della S.C. il 7 ottobre 2021 ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], fondato su di un unico motivo (con il quale, come si è visto, si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, con auspicato giudizio di prevalenza), è manifestamente infondato, perché strutturato in maniera aspecifica.

Infatti, alle pp. 6-7 della sentenza impugnata si rinviene sintetica ma adeguata e logica motivazione circa la insussistenza di ragioni idonee al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con richiamo anche alla gravità del fatto ed alle modalità che denotano professionalità, nella consapevolezza da parte dei giudici di merito che [OSCURATO:PERSONA] è incensurato: si tratta di ragionamento logico e sufficiente con cui il ricorso non si confronta.

2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue.

2.1. Con il primo motivo si lamenta la illegittimità della correzione di errore materiale effettuata dal Tribunale di Latina con ordinanza dell'8 gennaio 2020.La giustificazione che si rinviene al riguardo alle pp. 4-5 della sentenza impugnata (oltre che alla p. 8 di quella di primo grado) non è corretta poiché, tramite quella che viene presentata come semplice inversione dei nominativi, si è in realtà determinata una modifica essenziale del contenuto della decisione, aumentando la pena per un imputato (e diminuendola per un altro) ma in difetto di impugnazione del Pubblico Ministero.

Appare necessario richiamare i seguenti, condivisibili, principi: secondo Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717, «In caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata» (in conformità, tra le altre„ Sez. 6, n. 29348 del 13/06/2013, P.G. in proc.

Bignone, Rv. 257212; Sez. 2, n. 20958 del 15/05/2012, P.G. in proc.

Musumeci, Rv. 252837); inoltre, secondo Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Goma e altro, Rv. 257158, resa in fattispecie diversa da quella in esame, «Non può farsi ricorso alla procedura di correzione de/I' errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto con ordinanza che la provvisionale risarcitoria determinata a carico degli imputati fosse riferita a ciascuna delle parti civili, in assenza di una relativa e specifica indicazione nel dispositivo o nella motivazione della sentenza di merito)»; secondo Sez. 3, n. 19537 del 10/02/2015, Attardi, Rv. 263638, «L'omessa irrogazione di una pena prevista dalla legge nel dispositivo di una sentenza di condanna integra un errore di diritto e non un errore materiale, e, in quanto tale, non è rettificabile nè con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., nè attraverso la motivazione della sentenza medesima, poichè trattasi di lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, a norma dell'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva inflitto, per il reato di violazione di sigilli, la pena pecumiaria, che il giudice di primo grado aveva omesso di irrogare in dispositivo ed aveva poi determinato in motivazione, dando atto che tale sanzione non era stata indicata in dispositivo per mero errore materiale)»; assai chiaramente, secondo Sez. 1, ord. n. 4619 del 11/11/1992, Calò ed altri, Rv. 192415, «Il procedimento di correzione di errori materiali può essere adottato solo per porre riparo ad errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento oppure di natura tale da non modificarne il contenuto essenziale, e ad esso non può farsi ricorso nel caso di errore di giudizio, né di vizio della volontà del giudice, e neppure di errore nella formazione del giudizio, dovendosi provvedere, in tali casi, con l'uso degli ordinari mezzi di impugnazione, se consentiti.

In altre parole, l'errore o l'omissione materiale sussistono quando, in seguito a confronto esterno e formale del testo letterale del provvedimento, si riscontri una divergenza tra il pensiero del giudice, reso manifesto dall'atto stesso, ed i segni materiali espressivi in cui è stato tradotto in sede di redazione; e ciò tanto nel senso del difetto di una o più parole coessenziali al pensiero esposto, che dell'esistenza di espressioni ad esso estranee, come pure nel caso di scambi o errate indicazioni di generalità, o di meri errori di ortografia e di ricopiatura.

Coerentemente, dunque, il procedimento in questione non è praticabile nell'ipotesi in cui l'errore è rapportato al preteso conflitto del provvedimento con un elemento documentale esterno al processo o con un qualsiasi altro dato esterno all'atto stesso, ovvero quando si ripropone il confronto con una scelta interpretativa o con una prospettazione, in fatto o in diritto, non accolta nel provvedimento, in via espressa o tacita; tanto meno la correzione è invocabile nel caso in cui si richiede un diverso indirizzo de//"iter" logico sottostante alla decisione o si avanzano censure sulla linearità della sequenza argomentativa o sulla congruità dei supporti del provvedimento».

Peraltro, la circostanza che la correzione dell'errore materiale sia stata effettuata nella stessa data (8 gennaio 2020) in cui è stata depositata la motivazione in Cancelleria appare indicativa della volontà di modificare il contenuto, esistendo sino a quel momento solo il dispositivo - dal difforme decisum - pubblicato mediante lettura all'udienza del 10 ottobre 2019.

Ed è appena il caso di osservare che è evidente la sussistenza nel caso di specie di un concreto interesse dell'imputato (al quale è stata aumentata, senza alcun contraddittorio, la pena) a partecipare all'udienza camerale per la correzione dell'errore materiale, udienza che però il G.i.p. - inspiegabilmente - non ha fissato («L'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale»: così Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219; sostanzialmente in termini, Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247).

Discende, di necessità, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la necessità di ripristino della originaria volontà giudiziale che è stata manifestata nel dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura.2.2.

Quanto al secondo ed al terzo motivo (con cui si lamentava, rispettivamente, la mancata esclusione della recidiva e la illegittimità-erroneità dell'aumento di pena ex art. 63, comma 4, cod. pen.), essi rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione, provvedendosi, appunto, ad applicare la pena (significativamente più bassa) in origine applicata all'imputato. 3.Consegue, in definitiva, relativamente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la declaratoria di inammissibilità: e, non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che viene indicata in dispositivo.

Quanto al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], devono essere annullate sia la sentenza impugnata che quella del Tribunale di Latina n. 1108/2019 del 10 ottobre 2019, così come corretta con ordinanza adottata 1'8 gennaio 2020 ex art.130 cod. proc. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato in quello in origine applicato, senza impugnazione del P.M., di tre anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa, pena già contenuta nel dispositivo pubblicato tramite lettura all'esito dell'udienza del 10 ottobre 2019.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e conseguentemente la sentenza del Tribunale di Latina n. 1108/2019 del 10.10.2019, così come corretta con l'ordinanza pronunciata ex art. 130 cod. proc. pen., dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così come indicato nel dispositivo pubblicato mediante lettura all'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma il 24 luglio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dagli imputati, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Latina il 10 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili entrambi del reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso tra loro e con altra persona, illecitamente trasportato più di 223 kg di hashish (capo n. 1) ed inoltre il solo Boukrab anche di quello di cui all'art. 497-bis cod. pen., per possesso di una carta d'identità falsa (capo n. 2), fatti entrambi commessi il 2 dicembre 2018, e„ in conseguenza, li ha condannati, con la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi curati dal medesimo difensore di fiducia. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si affida a tre motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 3.1. Con il primo motivo censura inosservanza ed erronea applicazione degli art. 125, num. 3, 127 e 130 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza, denominata di correzione di errore materiale, con la quale il G.i.p. 1'8 gennaio 2020 ha modificato il dispositivo di sentenza che era stato pubblicato il 10 ottobre 2019, invertendo i nominativi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il risultato che all'odierno ricorrente è stata inflitta pena più severa (all'esito della correzione, anziché tre anni e 14.000,00 euro di multa, quattro anni e due mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa, sanzione che prima figurava come pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], il quale correlativamente, per effetto della modifica, è risultato destinatario di una pena inferiore di un anno e due mesi di reclusione e 2.000,00 euro). Si tratterebbe di modifica non consentita, tra l'altro adottata di ufficio, senza alcun contraddittorio con la difesa, in presenza di provvedimento non contestualmente motivato che ha comportato una modificazione essenziale del contenuto decisorio della sentenza, con sostituzione dello stesso con altro, e non solo la correzione del nome degli imputati (come si legge alla p. 5 della sentenza di appello), dunque, una nullità e, ciononostante, confermata - si ritiene illegittimamente ed erroneamente - dalla Corte territoriale, malgrado le censure svolte con il quinto motivo dell'impugnazione di merito (pp. 12-17 dell'appello). 3.2. Tramite il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancata esclusione della recidiva reiterata contestata all'imputato, esclusione chiesta con il secondo motivo di appello (pp. 7-9), difettando, secondo il ricorrente, qualsiasi giustificazione, che è necessaria, circa la marcata pericolosità dell'imputato. 3.3. Infine, con il terzo motivo il ricorrente si duole della illegittimità ed erroneità dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., errore non emendato e, anzi, ribadito dalla Corte di appello, che ha disatteso, con motivazione che si stima essere illogica, apparente e contraddittoria, il motivo che era stato sviluppato con il motivo di appello (pp. 10-11 dell'appello). 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 125 cod. proc. pen. e 69 e 133 cod. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe meramente apparente, oltre che manifestamente illogica e contraddittoria, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ed alla mancata valutazione, una volta riconosciute, delle stesse in termini di prevalenza sull'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, segnalando sia che manca motivazione al riguardo nella sentenza di primo grado sia che l'imputato è giovanissimo, incensurato, ha avuto un ruolo di mero corriere ed ha tenuto buona condotta processuale (come evidenziato con il terzo motivo di appello, pp. 9-10 dell'atto di appello). 5. Il P.G. della S.C. il 7 ottobre 2021 ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], fondato su di un unico motivo (con il quale, come si è visto, si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, con auspicato giudizio di prevalenza), è manifestamente infondato, perché strutturato in maniera aspecifica. Infatti, alle pp. 6-7 della sentenza impugnata si rinviene sintetica ma adeguata e logica motivazione circa la insussistenza di ragioni idonee al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con richiamo anche alla gravità del fatto ed alle modalità che denotano professionalità, nella consapevolezza da parte dei giudici di merito che [OSCURATO:PERSONA] è incensurato: si tratta di ragionamento logico e sufficiente con cui il ricorso non si confronta. 2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la illegittimità della correzione di errore materiale effettuata dal Tribunale di Latina con ordinanza dell'8 gennaio 2020.La giustificazione che si rinviene al riguardo alle pp. 4-5 della sentenza impugnata (oltre che alla p. 8 di quella di primo grado) non è corretta poiché, tramite quella che viene presentata come semplice inversione dei nominativi, si è in realtà determinata una modifica essenziale del contenuto della decisione, aumentando la pena per un imputato (e diminuendola per un altro) ma in difetto di impugnazione del Pubblico Ministero. Appare necessario richiamare i seguenti, condivisibili, principi: secondo Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717, «In caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata» (in conformità, tra le altre„ Sez. 6, n. 29348 del 13/06/2013, P.G. in proc. Bignone, Rv. 257212; Sez. 2, n. 20958 del 15/05/2012, P.G. in proc. Musumeci, Rv. 252837); inoltre, secondo Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Goma e altro, Rv. 257158, resa in fattispecie diversa da quella in esame, «Non può farsi ricorso alla procedura di correzione de/I' errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto con ordinanza che la provvisionale risarcitoria determinata a carico degli imputati fosse riferita a ciascuna delle parti civili, in assenza di una relativa e specifica indicazione nel dispositivo o nella motivazione della sentenza di merito)»; secondo Sez. 3, n. 19537 del 10/02/2015, Attardi, Rv. 263638, «L'omessa irrogazione di una pena prevista dalla legge nel dispositivo di una sentenza di condanna integra un errore di diritto e non un errore materiale, e, in quanto tale, non è rettificabile nè con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., nè attraverso la motivazione della sentenza medesima, poichè trattasi di lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, a norma dell'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva inflitto, per il reato di violazione di sigilli, la pena pecumiaria, che il giudice di primo grado aveva omesso di irrogare in dispositivo ed aveva poi determinato in motivazione, dando atto che tale sanzione non era stata indicata in dispositivo per mero errore materiale)»; assai chiaramente, secondo Sez. 1, ord. n. 4619 del 11/11/1992, Calò ed altri, Rv. 192415, «Il procedimento di correzione di errori materiali può essere adottato solo per porre riparo ad errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento oppure di natura tale da non modificarne il contenuto essenziale, e ad esso non può farsi ricorso nel caso di errore di giudizio, né di vizio della volontà del giudice, e neppure di errore nella formazione del giudizio, dovendosi provvedere, in tali casi, con l'uso degli ordinari mezzi di impugnazione, se consentiti. In altre parole, l'errore o l'omissione materiale sussistono quando, in seguito a confronto esterno e formale del testo letterale del provvedimento, si riscontri una divergenza tra il pensiero del giudice, reso manifesto dall'atto stesso, ed i segni materiali espressivi in cui è stato tradotto in sede di redazione; e ciò tanto nel senso del difetto di una o più parole coessenziali al pensiero esposto, che dell'esistenza di espressioni ad esso estranee, come pure nel caso di scambi o errate indicazioni di generalità, o di meri errori di ortografia e di ricopiatura. Coerentemente, dunque, il procedimento in questione non è praticabile nell'ipotesi in cui l'errore è rapportato al preteso conflitto del provvedimento con un elemento documentale esterno al processo o con un qualsiasi altro dato esterno all'atto stesso, ovvero quando si ripropone il confronto con una scelta interpretativa o con una prospettazione, in fatto o in diritto, non accolta nel provvedimento, in via espressa o tacita; tanto meno la correzione è invocabile nel caso in cui si richiede un diverso indirizzo de//"iter" logico sottostante alla decisione o si avanzano censure sulla linearità della sequenza argomentativa o sulla congruità dei supporti del provvedimento». Peraltro, la circostanza che la correzione dell'errore materiale sia stata effettuata nella stessa data (8 gennaio 2020) in cui è stata depositata la motivazione in Cancelleria appare indicativa della volontà di modificare il contenuto, esistendo sino a quel momento solo il dispositivo - dal difforme decisum - pubblicato mediante lettura all'udienza del 10 ottobre 2019. Ed è appena il caso di osservare che è evidente la sussistenza nel caso di specie di un concreto interesse dell'imputato (al quale è stata aumentata, senza alcun contraddittorio, la pena) a partecipare all'udienza camerale per la correzione dell'errore materiale, udienza che però il G.i.p. - inspiegabilmente - non ha fissato («L'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale»: così Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219; sostanzialmente in termini, Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247). Discende, di necessità, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la necessità di ripristino della originaria volontà giudiziale che è stata manifestata nel dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura.2.2. Quanto al secondo ed al terzo motivo (con cui si lamentava, rispettivamente, la mancata esclusione della recidiva e la illegittimità-erroneità dell'aumento di pena ex art. 63, comma 4, cod. pen.), essi rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione, provvedendosi, appunto, ad applicare la pena (significativamente più bassa) in origine applicata all'imputato. 3.Consegue, in definitiva, relativamente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la declaratoria di inammissibilità: e, non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che viene indicata in dispositivo. Quanto al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], devono essere annullate sia la sentenza impugnata che quella del Tribunale di Latina n. 1108/2019 del 10 ottobre 2019, così come corretta con ordinanza adottata 1'8 gennaio 2020 ex art.130 cod. proc. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato in quello in origine applicato, senza impugnazione del P.M., di tre anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa, pena già contenuta nel dispositivo pubblicato tramite lettura all'esito dell'udienza del 10 ottobre 2019. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e conseguentemente la sentenza del Tribunale di Latina n. 1108/2019 del 10.10.2019, così come corretta con l'ordinanza pronunciata ex art. 130 cod. proc. pen., dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così come indicato nel dispositivo pubblicato mediante lettura all'u
Sentenza Cassazione n. 00081/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris