CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: E023
Titolo CCNL: CCNL della Panificazione per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari
Titolo accordo: Stesura del CCNL unico della Panificazione per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ALIMENTARISTI
Sottosettori: panificazione - produzione e vendita
Parti datoriali: CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA; ASSOPANIFICATORI FIESA CONFESERCENTI; CONFESERCENTI; ASSIPAN
Parti sindacali: FLAI CGIL; FAI CISL; UILA UIL
Decorrenza: 2024-07-18
Scadenza: 2026-12-31
Stipula: 2025-02-26
Stato: Acquisito
Identificativo: 20626
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=212524
--- Testo contratto ---
CCNL della Panificazione
(Per il personale dipendente da aziende di
panificazione anche per attività collaterali e
complementari, nonché da negozi di vendita al
minuto di pane, genere alimentari e vari)
PAN
/\SSOCI/\ZIONE ITALIANA l'/\Nlf'IC/\TORI E /\FHNI
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Testo Unico
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26 febbraio 2025
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ECONFBERCENTI
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CCNL DELLA PANIFICAZIONE
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE ANCHE PER ATTIVITÀ
COLLATERALI E COMPLEMENTARI, NONCHÉ DA NEGOZI DI VENDITA AL MINUTO DI PANE,
GENERI ALIMENTARI E VARI
In data 26 febbraio 2025 in Roma, presso la sede di Confcommercio-lmprese per l'Italia, in piazza G.G. Belli
n.2,
TRA
Assipan, rappresentata dal Presidente Antonio Tassane e dal Vicepresidente Vicario Roberto D'lntino
con l'assistenza di Confcommercio-lmprese per l'Italia, rappresentata dalla Vicepresidente Donatella
Prampolini Manzini, dal Direttore Centrale Politiche del Lavoro e Welfare Guido Lazzarelli, e dal Settore
Lavoro, Contrattazione e Relazioni Sindacali, nelle persone del Responsabile Paolo Baldazzi, Laura lodice,
Andrea Zoppo e Lorella Maria lacovone, e nella persona di Massimiliano Meola
Fiesa-Confesercenti rappresentata dal Presidente Daniele Erasmi, Assopanificatori rappresentata dal
Presidente Mario Porrone
con l'assistenza tecnica di Confesercenti, rappresentata da Ermanno Anselmi Coordinatore Nazionale
Confesercenti, da Angelo Pellegrino e da Elvira Massimiano Responsabile Ufficio Politiche del Lavoro
E
Flai Cgil, rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Mininni, dai Segretari Nazionali Davide Fiatti,
Andrea Gambillara, Silvia Guaraldi, Angelo Francesco Paolella, Silvia Spera, assistita da Anselmo Briganti,
Carmine Franzese e dalla delegazione trattante composta da: Stefano Chiodino, Nicola Dal Magro, Antonio
Del Brocco, Silvia Grinzato, Giosuè Mattei, Natasha Nerola, Valentina Pantanella, Cristiano Pistone,
Manuela Sava, Angelo Savio, Alberto Semeraro, Luca Turcheria.
Fai Cisl, rappresentata dal Segretario Generale Onofrio Rota, dai Segretari Nazionali Massimiliano
Albanese, Raffaella Buonaguro, Patrizio Giorni, Mohamed Saady, assistita da Alessandro Anselmi,
Loredana Leone, Paolo Tosti e dalla delegazione trattante composta da: Antonio Bastardi, Francesco Biasi,
Simone Dezi, Massimiliano Gori, Emanuele lncani, Carmela Jaia, Vincenzo Nisi, Alexander Pancheri,
Daniele Saporetti, Marco Savi, Maurizio Tolotto, Roxana Vlad.
Uila Uil, rappresentata dalla Segretaria Generale Enrica Mammucari, dai Segretari Nazionali Gabriele De
Gasperis, Guido Majrone, Alice Mocci e Michele Tartaglione, assistita da Davide Ghigiarelli e Raffaella Sette
e dalla delegazione trattante composta da: Bozzini Giuseppe, Ceccanti Francesco, Croceo Tiziano, Fabbri~
Udirica, Marcaccioli Daniele, Mattei Antonio, Mazza Alessandro, Olivotto Devid, Rabaglia Valeria, Racitt ., ,
Alessandra Valente Rossella, Vezzani Maurizio. ~~
è stata sottoscritta la stesura del CCNL "unico" della Panificazione, in virtù dell'Accordo di rinnovo del 18
e= 1Luglio2024. A_h-/1 JL
~ .c.s.
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Confcommercio-lmprese per l'Italia
Confesercenti
---r
J)
2
INDICE
Unicità del contratto ........................................................................................................................................ 7
Art. 1 -Sfera di applicazione ....................................................................................................... 7
Art. 2 -Procedura di rinnovo ........................................................................................................ 8
TITOLO I: RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE ................................................................. 8
Art. 3 -Informazione e confronto ................................................................................................. 8
Art. 3 bis -Assetti contrattuali ...................................................................................................... 9
Art. 4 -Strumenti nazionali .......................................................................................................... 9
Art. 4 bis -Bilateralità, welfare contrattuale, promozione della panificazione e formazione ........ 1 O
Art. 4 ter -Finanziamento bilateralità ......................................................................................... 11
Art. 4 quater -Diritto alle prestazioni della bilateralità ................................................................ 11
Art. 4 quinquies -Previdenza Complementare .......................................................................... 12
Art. 4 sexies -Formazione Continua ......................................................................................... 12
Art. 5 -Osservatorio Nazionale del settore Panificazione .......................................................... 12
Art. 6 -Commissione Paritetica Nazionale ................................................................................ 13
Art. 7 -Commissione Paritetica Nazionale -Procedure ............................................................. 14
rt. 7 bis -RSU nelle aziende con più di 15 dipendenti ............................................................. 14 ~
Art. 7 ter -RSU / RSA ............................................................................................................... 21
ITOLO 11: RELAZIONI SINDACALI DI Il° LIVELLO ............................................................................... 21
Art. 8 -Diritti di in:ormazi_one ...................................................................................................... 2~~
Art. 9 -Secondo livello d1 contrattazione .................................................................................... 2~
Art. 10 -Contrattazione di 11° livello relativa ai panifici ad indirizzo produttivo industriale ........... 24
Art. 11 -Esame congiunto territoriale (regionale o provinciale) .................................................. 24
Art. 11 bis -Elemento Perequativo Regionale ........................................................................... 26
Art. 12 -Commissioni Paritetiche territoriali (regionali o provinciali) ........................................... 27
TITOLO Il BIS -SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ....................................................................... 27
Art. 13 -Sicurezza nei luoghi di lavoro ...................................................................................... 27
TITOLO lii: MERCATO DEL LAVORO ...................................................................................................... 29
Art. 14 -Contratto a tempo determinato .................................................................................... 29
Art. 15 -Somministrazione di lavoro .......................................................................................... 32
Art. 15 bis -Lavoro intermittente ................................................................................................ 33
TITOLO IV: DIRITTI SINDACALI ................................................................................................................ 33
Art. 16 -Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori ..................................... 33
Art. 17 -Diritto di assemblea ..................................................................................................... 34
Art. 19 -Aspettative per cariche sindacali e pubbliche elettive .................................................. 34
Art. 20 -Permessi sindacali relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici a indirizzo
artigianale ................................................................................................................................. 34
Art. 21 -Permessi sindacali relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo
produttivo industriale ................................................................................................................. 34
TITOLO V -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE .............................................................................. 35
Art. 22 -Classificazione del personale ....................................................................................... 35
Art. 23 -Classificazione del personale dipendente da panifici ad indirizzo produttivo industriale37
TITOLO VI: COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DI LAVORO ........................................................... 39
Art. 24 -Composizione delle squadre nella panificazione .......................................................... 39
TITOLO VII: ASSUNZIONE ......................................................................................................................... 39
Art. 25 -Assunzione .................................................................................................................. 39
Art. 26 -Esclusione dalle quote di riserva .................................................................................. 40
Art. 26 bis -Lavoratori di primo ingresso ................................................................................... 40
~Art. 26 ter -Regime del reimpiego ............................................................................................. 41
ç I ITOLO VIII: ~ERIO~O DI PROVA ........................................................................................................... 41
Art. 27 -Periodo DI Prova ......................................................................................................... 41
TITOLO IX: APPRENDISTATO .................................................................................................................. 42
Art. 28 -Disciplina dell'apprendistato ........................................................................................ 42
TITOLO X: ORARIO DI LAVORO .............................................................................................................. 49
Art. 29 -Orario di lavoro ............................................................................................................ 49
Art. 30 -Fissazione dell'orario ................................................................................................... 49
Art. 31 -Flessibilità dell'orario di lavoro per i panifici ad indirizzo artigiano ................................ 49 ~ /
Art. 31 bis -Flessibilità dell'orario di lavoro per i panifici industriali ............................................ se~
Art. 31 ter -Riposo per i pasti .................................................................................................... 50
TITOLO Xl: PART-TIME .............................................................................................................................. 50
Art. 32 -Contratto di lavoro a tempo parziale ............................................................................ 50
TITOLO Xli: LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E DOMENICALE ..................... 52
Art. 33 -Lavoro straordinario ..................................................................................................... 53
Art. 34 -Lavoro notturno e lavoratore notturno .......................................................................... 53
Art. 34 bis -Lavoro notturno e lavoratore notturno -Maggiorazioni. .......................................... 54
Art. 35 -Lavoro festivo e domenicale ........................................................................................ 54
Art. 36 -Cumulabilità delle maggiorazioni ................................................................................. 54
TITOLO Xlii: FERIE E FESTIVITA' ............................................................................................................ 54
Art. 37 -Ferie ............................................................................................................................ 54
Art. 38 -F~stività nazionali e infrasettimanali. ............................................................................ 55 l
TITOLO XIV. CONGEDI -DIRITTO ALLO STUDIO .............................................................................. 55 j '
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Art. 39 -Congedi ....................................................................................................................... 55
Art. 40 -Lavoratori studenti ....................................................................................................... 56
TITOLO XV: CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI ............................................................................... 56
Art. 41 -Chiamata alle armi ....................................................................................................... 56
Art. 42 -Richiamo alle armi ....................................................................................................... 56
TITOLO XVI: MALATTIE ED INFORTUNI ................................................................................................ 56
Art. 43 -Assicurazioni sociali ..................................................................................................... 56
Art. 44 -Infortunio sul lavoro relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo
produttivo industriale ................................................................................................................. 56
Art. 45 -Trattamento di malattia e di infortunio .......................................................................... 56
Art. 45 bis -Disposizioni relative a malattia e ad infortunio non sul lavoro ................................. 57
Art. 45 ter -Malattia insorta durante le ferie ............................................................................... 57
Art. 46 -Periodo di conservazione del posto ............................................................................. 58
Art. 47 -Casse mutue per l'integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio .. 59
TITOLO XVII: GENITORIALITÀ .................................................................................................................. 59
Art. 48 -Genitorialità ................................................................................................................. 59
TITOLO XVIII: TR~TT~ME.N.TO E~~NOMICO ....................................................................................... 59
Art. 49 -Aumenti retnbut1v1 mensili e una tantum ...................................................................... 60
Art. 50 -Paghe base nazionali dei lavoratori dipendenti da Panifici artigiani ............................. 61
Art. 50 bis -Paghe base nazionali dei lavoratori dipendenti da panifici a Indirizzo produttivo
industriale .................................................................................................................................. 63
Art. 51 -Scatti di anzianità per i lavoratori dipendenti da panifici ad Indirizzo produttivo .
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Art. 52 -Tredicesima e quattordicesima mensilità ..................................................................... 65
Art. 53 -14 ° Mensilità ................................................................................................................ 65
TITOLO XX: PREAWISO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................... 65
Art. 54 -Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro ............................................................. 66
TITOLO XXI: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ............................................................................. 66 r
Art. 55 -Trattamento di fine rapporto ......................................................................................... 66/
Art 56 -Trattamento di fine rapporto -Anticipazioni .................................................................. 67
TITOLO XXIII: TURNISTI PANETTIERI .................................................................................................... 67
Art. 57 -Disciplina dei turnisti panettieri ..................................................................................... 67
TITOLO XXIV: LAVORO DEI MINORl ....................................................................................................... 67
Art. 58 -Disciplina del lavoro dei minori ..................................................................................... 67
TITOLO XXV: DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE -NORME DISCIPLINARI .............................. 67
Art. 60 -Diritti e doveri ............................................................................................................... 68
Art. 61 -Provvedimenti disciplinari ............................................................................................ 68
TITOLO XXVI: APPALTI E TERZIARIZZAZIONI ..................................................................................... 69
Art. 62 -Appalti e Terziarizzazioni ............................................................................................. 69
TITOLO XXVII: PARITÀ UOMO-DONNA .................................................................................................. 70
Art. 63 -Parità uomo-donna ...................................................................................................... 70
TITOLO XXVIII: MOLESTIE SESSUALI .................................................................................................... 70
Art. 64 -Molestie sessuali, contrasto alla violenza di genere e mobbing ....................................... 70
TITOLO XXIX: LAVORATORI EXTRACOMUNITARI ............................................................................. 70
Art. 65 -Lavoratori extracomunitari ........................................................................................... 71
Art. 66 -Lavoratori Migranti ....................................................................................................... 71
TITOLO XXX: MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA .......................................................................... 71
Art. 67 -Mancanza di energia elettrica ...................................................................................... 71
TITOLO XXXI: TRAPASSO DI AZIENDA ................................................................................................. 71
Art. 68 -Trasferimento di azienda o di ramo d'azienda .............................................................. 71
TITOLO XXXII: INDUMENTI DI LAVORO ................................................................................................. 71
Art. 69 -Indumenti di lavoro ...................................................................................................... 71
~ . ITOLO XXXIII. DECORRENZA E DURATA ........................................................................................... 72
Art. 70 -Decorrenza e durata .................................................................................................... 72
TITOLO XXXIV: DISPOSIZIONI FINALI .................................................................................................... 72 r
Art. 71 -Condizioni di concorrenza ............................................................................................ 72 ~
ALLEGATI CCNL ~
ALLEGATO N. 1 -Contributo associativo sindacale ............................................................................... 73
ALLEGATO N.2 -Protocollo Straordinario per il settore della Panificazione sulle maggiorazioni del
13 gennaio 2024 ............................................................................................................................................ 74
ALLEGATO N. 3 -Accordo relativo all'applicazione dell'elemento perequativo regionale del 25 f
settembre 2023 .............................................................................................................................................. 76
ALLEGATO N. 4 -Verbale di Accordo del 31 gennaio 2024 (AFAC) ................................................... 78
ALLEGATO N. 5 -Accordo di modifica del CCNL del 4 novembre 2024 (Bilateralità) ...................... 80
9--.1-
6
Unicità del contratto
Assipan Confcommercio, Assopanificatori Fiesa Confesercenti, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, si riconoscono
reciprocamente quali soggetti comparativamente rappresentativi delle attività di panificazione e dei
lavoratori da esse dipendenti.
Conseguentemente le Parti soprarichiamate sI impegnano a riconoscere il vigente CCNL Panificazione
come unico ed esclusivo testo ufficiale della disciplina dei rapporti di lavoro nel comparto della panificazione
artigianale, industriale e attività affini, nonché come il CCNL ex art. 1 D.L. 338/89.
Dichiarano, altresì, ad ogni effetto, l'impegno ad astenersi dalla stipula con altre Parti di patti e/o accordi
diretti e indiretti, modificativi del presente CCNL e/o dal riconoscimento e/o istituzione di Enti bilaterali diversi
da quelli previsti dal presente CCNL.
Qualora altre organizzazioni datoriali siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori
dipendenti uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, lo potranno recepire unicamente
nella sua interezza, ivi compresi gli Enti bilaterali dallo stesso previsti.
Nel caso di eventuali richieste di firma per adesione al presente CCNL, da parte di altre Associazioni
di datori di lavoro e/o di altre Organizzazioni sindacali, le Parti stipulanti, ferma restando la loro
rispettiva autonomia, si consulteranno reciprocamente in merito agli effetti delle predette richieste di
adesione .
.// Art. 1 -Sfera di applicazione
;?" <11 presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da aziende
( di panificazione sia artigianali che industriali.
Il presente CCNL disciplina i contratti di lavoro del citato personale, quand'anche adibito ad attività collaterali
e complementari, nonché a negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi al
laboratorio di panificazione o comunque funzionalmente collegati e nella disponibilità del titolare, dell'attività s
di produzione qualunque sia il sistema produttivo, la natura giuridica e l'inquadramento delle aziende di
riferimento: artigiane, commerciali, industriali e cooperative. ~
Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere
considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici che per i
lavoratori sono globalmente migliorativi, sostituiscono e ricomprendono ad ogni effetto le norme di tutti i
precedenti contratti collettivi nazionali. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e
dal secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 9 e 1 O.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare in ogni
sede ed in relazione ad ogni livello di contrattazione la sfera di applicazione pattuita e, per tutto il periodo
di validità, le regole poste dal contratto nazionale, gli accordi contrattuali di secondo livello territoriali o, in
alternativa a questi ultimi, gli accordi contrattuali aziendali stipulati da R.S.A./R.S.U. o da rappresentanti
territoriali delle OO.SS stipulanti il presente CCNL.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
INDIRIZZO PRODUTTIVO AZIENDALE
Ai fini dell'applicazione del presente CCNL sono da considerarsi panifici ad indirizzo artigianale quelli tali
qualificabili in forza della L. n. 443/1985 e, in ogni caso, della normativa vigente. f
Fermi i presupposti concordati con il presente CCNL per l'applicazione dei distinti protocolli artigiano e
industriale, le Parti convengono che la nuova regolamentazione si applicherà dal 31.12.202;" ~
DICHIARAZIONE A VERBALE ~ ~ cxJ' I d
~ ~ (;f/1-J ~ 0 :J-
Fermo restando l'individuazione cosl come sopra definita dei Panifici a indirizzo artigianale, sono da
considerare Panifici ad indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei
processi di produzione e di cottura e che sono dotati di struttura adeguata, intendendosi per "impianto
automatizzato e linea automatica di produzione" un impianto o linea produttiva che, sulla base di parametri
prefissati a priori dall'operatore, può svolgere la produzione autonomamente e in via continuativa, senza
necessità di interventi da parte dell'operatore stesso relativamente ad una pluralità di fasi produttive quali, ad
esempio, dall'impasto degli ingredienti fino alla formatura finale o anche fino alla cottura del prodotto".
Rimangono esclusi da tale definizione singole attrezzature anche se telematicamente connesse tra loro
ognuna delle quali sia autonomamente gestibile.
Nel caso di difficoltà in relazione a quanto sopra esposto a livello territoriale, a richiesta delle Parti territoriali
è previsto l'intervento delle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente Contratto.
NOTA A VERBALE
Stati emergenziali
Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto che l'emergenza pandemica Covid-19
Sars-Cov-2 ha gravemente condizionato l'attività delle imprese e richiesto una diversa organizzazione del
lavoro con un ricorso significativo di modifiche anche di orario dello stesso.
Le Parti, ove in futuro ricorrano condizioni di eccezionalità emergenziale tali da richiedere una diversa
organizzazione del lavoro, si impegnano reciprocamente a riconvocare in via urgente il tavolo contrattuale al
~fi9e di valutare la possibilità di eventuali e conseguenti deroghe organizzative e di orario al presente CCNL
1~Cftili a garantire la sostenibilità economica delle imprese e la salvaguardia dei posti di lavoro.
? Art. 2 -Procedura di rinnovo
) L'Accordo dovrà intendersi come tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta comunicata \
con raccomandata NR almeno sei mesi prima della scadenza. La piattaforma per il rinnovo del contratto~
sarà inviata e presentata, per consentire l'apertura delle trattative in tempo utile, sei mesi prima dell'\__.,,~
scadenza del CCNL. La parte che avrà ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti
giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo rt· -
alla scadenza del contratto e comunque per un periodo pari complessivamente a sette mesi dalla data di
presentazione della piattaforma rivendicativa, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette. Decorsi mesi sette dalla presentazione della piattaforma, per ogni
successivo mese cadente oltre la scadenza del precedente contratto e l'adempimento sopra citato, le
aziende erogheranno ai lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le Parti.
Le Parti concordano che i futuri contratti avranno durata quadriennale.
TITOLO I: RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 3 -Informazione e confronto
Le parti contraenti concordano sull'opportunità di reciproche informazioni riguardanti le strutture, i metodi di
lavoro, e l'occupazione nel settore.
Ferme restando l'autonomia di iniziativa delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori
e delle Associazioni sindacali, le Organizzazioni contraenti si scambieranno, di norma annualmente, ne
primo quadrimestre a livello nazionale, informazioni globali sulle condizioni del settore e sul suo stato
produttivo-commerciale ed occupazionale.
In particolare, saranno oggetto di comunicazione:
1) le informazioni atte al miglioramento della qualificazione della panificazione italiana relative alle
strutture produttive e commerciali, all'affermazione dei parametri di qualità e genuinità del pane
attraverso una migliore caratterizzazione dei processi produttivi e la naturalità delle materie prime,
particolarmentp-alla tu;ccupa:,;deljt°' ~IL G/ 02=
2) le informazioni sulle iniziative tese a favorire la formazione, la qualificazione e la riqualificazione
professionale dei lavoratori del settore;
3) le informazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti di disciplina
produttiva e commerciale nel settore, contro qualsiasi forma di abusivismo;
4) le informazioni sul numero delle aziende, sulle loro tipologie, in rapporto anche alle forze di lavoro
del settore ed alle condizioni strutturali delle medesime;
5) le informazioni sulla situazione in materia di collocamento allo scopo di favorire nelle imprese
l'inserimento di lavoratori e di lavoratrici con tutela di parificazione in termini di diritti e di prestazioni,
avendo anche riguardo all'incentivazione dell'assunzione di giovani;
6) le informazioni sui programmi a carattere generale di investimenti nel settore con esame delle
conseguenze occupazionali che ne possono derivare;
7) le informazioni relative alle possibilità di accesso del settore a finanziamenti nazionali e/o comunitari,
finalizzate allo sviluppo ed alla tutela dell'occupazione e della formazione professionale;
8) informazioni sullo stato di applicazione del d.lgs. n. 626/94 "Salute e Sicurezza";
9) In relazione a queste informazioni, a richiesta di una delle parti, seguiranno verifiche ed eventuale
confronto sulle materie oggetto delle informazioni stesse.
Art. 3 bis -Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione:
• un contratto collettivo nazionale di lavoro;
• un secondo livello di contrattazione (regionale, territoriale e/o aziendale).
I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità dai
criteri stabiliti nei vigenti accordi interconfederali. Ne consegue che l'applicazione del contratto
,Z,,-c ll'ettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il
/~c ntratto collettivo di lavoro di li livello, ove esistente.
Al fine di favorire l'esercizio generalizzato della contrattazione le Parti, a livello nazionale, òJ
svolgeranno un'attività di monitoraggio e le situazioni regionali in cui la contrattazione stessa non 'j-\
fosse praticata saranno oggetto di valutazione specifica.
La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, ai soggetti di categoria
stipulanti, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale/territoriale.
Il presente contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e retributiva. Il contratto
nazionale stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le
voci in cui si articola la contrattazione di Il livello.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far
rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto nazionale e le norme integrative
regionali/territoriali e/o aziendali da esso previste. A tale fine, le Associazioni datoriali ai vari livelli
sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle Aziende
associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori, ivi comprese le loro articolazioni periferiche, si
impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a
modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Art. 4 -Strumenti nazionali
Le parti firmatarie del presente contratto, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le
rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, perseguono
l'intento di valorizzare il comune impegno a realizzare le attività bilaterali più utili ad assicurare, alle imprese
ed ai lavoratori del settore, servizi ed interventi di sostegno e/o di integrazione al reddito dei lavoratori.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, in aggiunta a:
-l'Osservatorio Nazionale;
9
f
-la Commissione Paritetica Nazionale
e al fine di razionalizzare e rendere operativi gli strumenti bilaterali già precedentemente contrattualmente
previsti, con l'accordo di rinnovo del CCNL di data 1 ° dicembre 2009 -sottoscritto dalle Associazioni
imprenditoriali Federazione Italiana Panificatori e Assopanificatori aderente alla Fiesa-Confesercenti e Fai
Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, -hanno costituito
• EBIPAN -Ente Bilaterale della Panificazione
• FonSaP -Fondo Sanitario Integrativo per i lavoratori delle aziende di Panificazione ed attività affini
Nell'ambito delle previsioni contrattuali, ciascuna delle Parti stipulanti il presente CCNL può proporre le
iniziative da assumere che, ai fini della messa in atto, vengano collegialmente valutate e consensualmente
definite.
Art. 4 bis -Bilateralità, welfare contrattuale, promozione della panificazione e formazione
A) AII' ENTE BILATERALE NAZIONALE DELLA PANIFICAZIONE -Ebipan vengono attribuite specifiche
aree di intervento quali quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. Promozione degli strumenti bilaterali istituiti contrattualmente a livello nazionale con le conseguenti
articolazioni territoriali (regionali e/o territoriali), con esplicito e specifico riferimento agli strumenti
indicati dettagliatamente nello stesso CCNL e specificatamente:
3.
4.
5.
6.
• Osservatorio Nazionale.
• Commissione Paritetica Nazionale.
• Commissione permanente sulle Pari Opportunità.
• Comitato Nazionale Ambiente e Sicurezza.
• Organismo Bilaterale nazionale per la formazione.
L'organizzazione e la gestione di attività e/o servizi e provvidenze bilaterali in tema di welfare previsti
dal CCNL, ovvero individuati e concordati dalle stesse Parti firmatarie del CCNL, con particolare
riferimento:
a. all'integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e
della paternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa post partum;
b. all'attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori.
Sostegno alle imprese con particolare riguardo ai costi correlati agli obblighi normativi previsti dal
d.lgs. 81/2008 (in via esemplificativa e non esaustiva formazione e visite mediche obbligatorie,
predisposizione e aggiornamento DVR, ecc.).
Attività di prima formazione e formazione continua e/o iniziative informative promosse dalle parti
stipulanti il presente CCNL, a favore delle imprese e dei lavoratori, anche, ove possibile, finalizzate a
incrementare le adesioni delle aziende a Ebipan e Fonsap e ad aumentare la conoscenza delle
prestazioni a favore di aziende e lavoratori iscritti alla bilateralità contrattuale.
Progetti ed attività di promozione finalizzati a promuovere il settore della panificazione e il consumo
dei prodotti da forno nei confronti dei consumatori. \ \_
Assistenza contrattuale. }J-"---
Alcune delle azioni previste dalle aree di intervento potranno essere affidate sia ad Ebipan che a Fonsap e/o
realizzate anche congiuntamente, compatibilmente con quanto previsto dalle finalità statutarie dei due enti.
B) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA-Fonsap
Le Parti nella condivisione dell'importanza che riveste l'istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa,
hanno attivato il Fondo sanitario integrativo Fonsap a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 9 mesi nell'arco
dell'anno solare.
Al Fondo, istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, ed iscritto all' Anagrafe dei fondi sanitari con il numero Fondo Sanitario numero 97658870585,
è affidato il compito di garantire ai lavoratori così come sopra indivi uati i trattamenti di assistenza sanitaria
integrativa. Potrà altresì operare negli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di
prevenzione, cura e riabilitazione di cui al D.M 31 marzo 2008.
A decorrere dal 1 ° gennaio 2011 sono iscritti al Fondo tutti i dipendenti così come sopra individuati.
Art. 4 ter -Finanziamento bilateralità
Il finanziamento della bilateralità, da corrispondersi ad Ebipan, è stabilito in€ 20,00 per 12 mensilità per
ogni dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9
mesi nell'arco dell'anno solare e a € 10,00 mensili per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato inferiore a 9 mesi nell'anno solare (e salvo conguagli in caso di proroghe e/o rinnovi che
conducano a superare i 9 mesi). La riscossione dei suddetti importi è affidata ad Ebipan.
I suddetti contributi sono da Ebipan così ripartiti:
A) 20 € complessivi in: 1 O € come contributo al Fondo sanitario integrativo (Fonsap) 5€ all'Ente
Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1€ agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e operativi e 5€ come contributo
di assistenza contrattuale.
B) 1 O € complessivi in: 5€ come contributo all'Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1€ agli Enti
Bilaterali territoriali costituiti e 5€ come contributo di assistenza contrattuale.
Le Parti si danno atto che le quote dei contributi previsti per il finanziamento dell'Ente Bilaterale nazionale
(Ebipan) e del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fonsap a carico delle aziende costituiscono parte
integrante del trattamento normativo ed economico dei lavoratori del settore. A tal proposito, ai sensi dell'art
2120 cc. le Parti contrattuali concordano che il relativo importo non è utile ai fini del calcolo del TFR, né al
ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.
~esta inteso che i contribuii di cui al presente articolo sono regolamentali anche dal "Protocollo
C Straordinario per il settore della panificazione" sottoscritto da Assipan, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil in~
data 13 gennaio 2023 e successivamente modificato in data 26 febbraio 2024. l,f----, \
Art. 4 quater -Diritto alle prestazioni della bilateralità
La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva della panificazione è un sistema che coinvolge
tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di
welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del
lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.
Le prestazioni di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che
pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non versanti al sistema bilaterale, il
diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle
erogate dall'Ente bilaterale nazionale, ivi comprese quelle relative all'assistenza sanitaria integrativa.
L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi assolve ogni
suo obbligo in materia, nei confronti dei lavoratori.
Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a
ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 20 lordi mensili per quattordici mensilità. Tale r
importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR.) che incide
su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle
prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso ~,
~'v)
di lavoratori assunti con contratto part -time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario
di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
Art. 4 quinquies -Previdenza Complementare
Le parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a
capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese non più rinviabili di tutela previdenziale dei lavoratori con
l'esigenza delle imprese, a fronte dell'impossibilità di costituire un fondo di settore per la mancanza di una
potenziale platea associativa in grado di garantire adeguato e duraturo equilibrio finanziario, individuano in
Alifond il Fondo con cui associarsi.
Quale quota di adesione contrattuale al suddetto fondo, il datore di lavoro è tenuto a versare
mensilmente e per un massimo di 12 mensilità per anno civile (1 gen. -31 dic.) 1'1,2% della
retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per ogni lavoratrice e per ogni lavoratore che avrà deciso
liberamente di iscriversi, versando una quota in misura non inferiore a11'1% come sopra calcolato. A
decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo a carico del datore di lavoro viene innalzato al 1,5%.
Le Parti contrattuali concordano che l'importo sopra definito non è utile ai fini del calcolo del TFR, né al
ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.
I dipendenti che aderiscono ad Alifond conferiscono anche il TFR, nella misura minima annua del
28,94% per i già occupati al 28 aprile 1993 e del 100% per coloro che a tale data non avevano
occupazione.
Le Parti firmatarie del CCNL, inoltre, ritengono indispensabile favorire l'adesione dei lavoratori e
delle lavoratrici del settore, soprattutto in relazione alle giovani generazioni, a forme di previdenza
6mP-lementare e, in questo senso, si impegnano, nell'ambito delle attività svolte da Ebipan, a
et.te~ in atto una specifica campagna divulgativa ed informativa.
Nota a verbale
Le Parti stipulanti il presente CCNL si impegnano a valutare, in occasione del prossimo rinnovo,
anche dopo un approfondito monitoraggio delle adesioni al fondo di previdenza complementare
Alifond, l'individuazione di un eventuale, ulteriore, fondo di riferimento a tutte le Parti stipulanti il
presente CCNL.
Le Parti concordano che i lavoratori iscritti a Fon.Te, al momento della data di stipula del presente ~
CCNL, potranno mantenere le loro posizioni individuali nel succitato Fondo. l ~
Art. 4 sexies -Formazione Continua
Le parti individuano in Far.Te. e FONTER i Fondi cui le istituzioni faranno riferimento per l'accesso agevolato
alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Art. 5 -Osservatorio Nazionale del settore Panificazione
L'Osservatorio Nazionale sulla Panificazione è istituito come una struttura permanente finalizzata
all'informazione ed alla documentazione delle tendenze più significative riguardanti il settore e utili alle parti,
nonché al fine di promuovere e coordinare la gestione dei programmi di ricerca e formazione professionale
del settore.
L'Osservatorio nasce per permettere alle parti stesse di conoscere più approfonditamente e monitorare le
tendenze e le caratteristiche del settore, in modo da favorire una corretta gestione delle relazioni sindacali.
In tale contesto sarà promossa l'adozione di strumenti e l'impegno di risorse che consentano una politica di
promozione del pane tradizionale italiano rispetto al contributo offerto dal settore alla formazione della
ricchezza nazionale. Lo stesso dovrà provvedere all'elaborazione di interventi nei confronti degli organi
governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo
sviluppo del settore della panificazione, onde non pregiudicare le prospettive di mantenimento e di
potenziale sviluppo dell'occupazione nel settore specie nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate.
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L'Osservatorio verificherà inoltre la rispondenza dell'istituto dell'apprendistato alle esigenze del settore
promuovendo interventi anche nei confronti delle istituzioni sia nazionali che regionali volti a migliorare ed a
rendere il ricorso all'apprendistato maggiormente aderente alle peculiarità del settore. L'Osservatorio
individuerà ulteriori qualifiche alle quali possa trovare applicazione l'apprendistato nell'ambito della revisione
dell'attuale sistema classificatorio.
L'Osservatorio è costituito pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie che provvederanno alla
gestione ed impostazione delle attività dell'Osservatorio.
Le parti potranno designare esperti e studiosi di propria fiducia per collaborare all'attività dell'Osservatorio.
In via generale ed indicativa si prevede di strutturare tali attività in quattro aree:
Banca dati di settore
Obiettivo di tale banca dati è raccogliere e ordinare i dati e le informazioni, soprattutto quantitative, relative
alle principali caratteristiche economiche, produttive e dimensionali del settore.
Indicativamente, tale banca-dati potrà articolarsi sui seguenti temi:
ruttura del settore (censimento aziende, numero, dislocazione, dimensioni, strutture occupazionali,
ecc)<'
andamento del settore e del mercato (censimento dei principali dati economici del settore ed
i ntificazione delle tendenze evolutive);
c) evoluzione dell'organizzazione del lavoro;
d) struttura dei costi e dei prezzi (aggiornamento dei dati sulla composizione e l'evoluzione di prezzi e costi,
anche per aree regionali o territoriali);
e) quadro normativo-legislativo (identificazione delle norme legislative relative al settore con particolare
riferimento alle direttive comunitarie);
f) aspetti Europei (valutazione dei parametri produttivi ed occupazionali del settore relativamente agli effetti
conseguenti all'integrazione europea).
Aspetti produttivi
L'Osservatorio ha il compito di analizzare le problematiche di comune interesse delle parti relative alle
specifiche caratteristiche produttive del settore, in particolare per le tendenze innovative, quali l'innovazione
tecnologica e gli orari di lavoro, rileva i fenomeni relativi alle professionalità necessarie per proporre adeguati
moduli formativi, raccoglie e archivia i dati relativi alle oscillazioni afferenti a: produttività, redditività,
competitività, posizionamento sui mercati, scostamenti del costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese.
Ricerche e formazione
L'Osservatorio potrà promuovere e coordinare la gestione di ricerche specifiche e/o programmi di formazione
professionale dopo averne comunque individuato gli opportuni obiettivi e bisogni, con particolare riguardo
alla manodopera femminile e giovanile e lo sviluppo occupazionale del settore.
L'Osservatorio mette a disposizione delle Parti gli elementi informativi della banca-dati nonché le analisi
relative agli aspetti produttivi.
Ambiente e Sicurezza
L'Osservatorio avrà il compito di monitorare, in tema di prevenzione-sicurezza e tutela della salute, i
fabbisogni in funzione dello stato di applicazione delle normative sul territorio nazionale, raccogliendo e
archiviando le esperienze sulla prevenzione al fine della loro diffusione.
Le Parti si incontreranno e renderanno operativo l'Osservatorio nazionale.
Art. 6 -Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce organo preposto a garantire il rispetto delle intese ed a
formulare alle Organizzazioni stipulanti proposte relative ad aggiornamen i tecnici del contratto.
La Commissione Paritetica Nazionale esamina inoltre, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari,
tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, ivi
comprese quelle relative al rispetto delle modalità delle procedure e dei tempi previsti dal presente contratto.
Svolge inoltre funzioni di supporto e monitoraggio in relazione alla contrattazione di secondo livello.
A tal fine riceve le piattaforme di cui all'art. 9 e copia degli accordi conclusi.
Svolge attraverso apposite Commissione Paritetiche territoriali (Regionali o Provinciali) le funzioni previste
dal successivo art. 12.
La Commissione Paritetica Nazionale avrà inoltre il compito di raccogliere e fornire all'Osservatorio tutte le
informazioni sulle esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza e tutela della salute. Definisce i parametri
di misurazione delle oscillazioni relative a: produttività, redditività, competitività, posizionamento sui mercati,
scostamenti del costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese. Coordina e individua gli spazi di
collaborazione e finanziamento nell'ambito formativo con gli organi istituzionali.
La Commissione Paritetica Nazionale dovrà monitorare ed eventualmente promuovere le Commissioni
Paritetiche territoriali.
Art. 7 -Commissione Paritetica Nazionale -Procedure
Per l'espletamento degli obiettivi previsti dal precedente articolo si applicano le procedure di seguito
elencate.
La Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso Assipan e si riunisce su istanza delle Organizzazioni
Sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni Nazionali, autonomamente o per conto di un
Lp estatore di lavoro, o delle aziende tramite le organizzazioni locali di categoria aderenti ad Assipan.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla
Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
La data delle convocazioni sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza
di cui al precedente comma e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione Paritetica Nazionale, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per
acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica Nazionale sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle
quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i
contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e
2113, quarto comma e.e., come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le Organizzazioni Sindacali e le parti
interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni
sindacali (di 1° e Il° livello), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia
previsto risulti leso, in assenza della deliberazione della Commissione Paritetica Nazionale, potrà decidere,
previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 1 O giorni) di non ottemperare a
sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. ~
Art. 7 bis -RSU nelle aziende con più di 15 dipendenti /
c~uzioned•~;: ~ )J_J) G(
\
Ad iniziativa delle Associazioni Sindacali Fai -Cisl, Flai -Cgil e Uila -Uil, in ciascuna unità produttiva con più
di 15 dipendenti, esclusi i Viaggiatori o Piazzisti e i lavoratori stagionali, potrà essere costituita la
Rappresentanza Sindacale Unitaria di tali lavoratori, R.S.U., sulla base dei rispettivi accordi
interconfederali di riferimento.
Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL applicato
nell'unità produttiva, ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, L. 20.5.1970, n. 300, che siano
firmatarie del presente accordo o comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla
procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A ..
Composizione della R.S.U.
Ai fine dell'elezione dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio
proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti.
Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere, attraverso una coerente
applicazione delle norme antidiscriminatorie.
//Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri
? La ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo
peso percentuale sul totale degli addetti.
Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi
loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica.
Numero dei componenti la R.S.U.
Il numero dei componenti la R.S.U. -calcolato con riferimento al numero dei dipendenti dell'unità produttiva
individuati secondo i criteri di cui al precedente punto 1, primo periodo - è pari a:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
-6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
-11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
-13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;
-16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;
-21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;
-25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;
-27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti;
-30 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni.
La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica e i suoi componenti subentrano, tenendo conto anche di quanto
previsto al successivo punto 5, alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. -ivi compresi quelli dei VV.PP. -di cui
alla L. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la
funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente Q--
Contratto. i ~ Clk 15 . JJ. i -\/ . r
~ \j c/1--k lJv:t-
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla L. n. 300/70 per i dirigenti R.S.A ..
Durata e sostituzione dell'incarico
La R.S.U. decade automaticamente dal mandato ricevuto:
-alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni;
-qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni richiamate dall'ultimo capoverso del presente
punto;
-in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata con raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al
voto, pari o superiori al 50%; tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno
essere opportunamente certificate.
In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente
alla medesima lista.
Le Parti stipulanti concordano inoltre che per "cambio di appartenenza sindacale" deve intendersi qualsiasi
modifica allo status sindacale del lavoratore regolarmente candidato nelle liste elettorali di Fai, Flai e Uila.
/~ In aggiunta all'ipotesi di decadenza per cambio di appartenenza sindacale di cui ai due commi precedenti, il
7--:. àvoratore decade dalla carica R.S.U. se:
-si iscrive a un sindacato diverso da quello della lista nella quale è stato eletto;
-invia regolare richiesta di disdetta alla organizzazione nella cui lista è stato eletto;
-viene espulso per violazione delle norme statutarie dall'organizzazione nella cui lista è stato eletto.
Si fa salva l'ipotesi del lavoratore che non iscritto a nessun sindacato, decide di candidarsi nella lista di una
organizzazione e poi aderisca formalmente alla stessa.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero
superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo
rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Accordo.
Elettorato passivo: lavoratori a tempo determinato
Fermo restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data
delle elezioni, candidati nelle liste, possono essere eletti anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui
contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non
inferiore a 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il
mandato conferito scade automaticamente.
I componenti decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al precedente punto.
Permessi sindacali
Alla R. S. U. è attribuito un monte ore di permessi retribuiti -distribuito in modo da consentire un paritetico
utilizzo tra i componenti la R.S. U. -pari a quello che sarebbe spettato, a norma dell'art. 23 della L. n. 300 del
~::~::t:~,:u::r:
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16
~
Eventuali condizioni di miglior favore, a livello aziendale, in termini di permessi sindacali, verranno
mantenute laddove derivanti da accordi formalmente sottoscritti e saranno armonizzate a tale livello.
Modalità delle votazioni e disciplina della elezione della R.S.U.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di
lavoro, in tale ultima ipotesi utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20.5.1970, n. 300.
Modalità per indire le elezioni
L'attivazione delle procedure per indire le elezioni delle RSU compete, congiuntamente, alle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo e del CCNL.
Le elezioni saranno indette mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'istituzione o l'ente
metterà a disposizione e da inviare alla Direzione Aziendale, la quale dovrà contenere anche i termini entro i
quali dovranno pervenire eventuali designazioni nella commissione elettorale.
In caso di rinnovo della RSU, le medesime organizzazioni sindacali, unitamente alla RSU uscente,
attiveranno le procedure previste dal presente accordo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato
della RSU interessata.
prermine per la presentazione delle liste
~I termine per la presentazione delle liste è fissato in 15 giorni dalla data di attivazione della procedura
<_ ovvero di pubblicazione all'albo della indizione delle elezioni da parte delle organizzazioni sindacali
competenti.
Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole realtà viene
costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di lista potrà designare un
lavoratore dipendente dell'istituzione o ente, non candidato.
La costituzione della commissione sarà coordinata dalle organizzazioni che hanno attivato la procedura al
fine di consentire a tutte le organizzazioni aventi diritto di poter designare il proprio rappresentante in seno
alla stessa.
Compiti della commissione elettorale
La Commissione Elettorale ha il compito di:
r
1'
~
a. ricevere la presentazione delle liste e l'elenco degli aventi diritto al voto,
b. deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste
previsti dal presente accordo;
stesse ai requisiti ~
c. verificare la valida presentazione delle liste;
d. portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli appositi
spazi riservati all'attività sindacale almeno 8 giorni prima della data fissata delle elezioni;
e. costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza
pregiudizio del normale svolgimento dell'attività della realtà interessata;
f. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
g. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
h. proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi
comprese le associazioni sindacali presentatrici delle liste.
Quorum per la validità delle elezioni ~
17
/IZ r
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia
partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi il diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali
prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione
venutasi a determinare nell'azienda.
Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di voto e di eleggibilità tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e gli
apprendisti e con contratto a tempo determinato con scadenza di almeno 6 mesi successivi alla data delle
elezioni.
Presentazione delle liste
Le Organizzazioni sindacali che intendono concorrere alle elezioni, dopo l'attivazione del percorso unitario
da parte delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL purché in possesso dei requisiti richiesti dal punto 1
1---. prima parte del presente accordo, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale almeno 1 O
~ -iorni prima della data fissata per le elezioni.
Le liste dei candidati devono essere controfirmate da un numero di presentatori almeno pari al 5% dei
lavoratori dipendenti e tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed membri della commissione
elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la
Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
alla affissione delle liste stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena
l'esclusione dalla competizione elettorale.
Scrutatori
È in facoltà delle organizzazioni presentatrici di lista di designare uno scrutatore per ciascun
elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
seggio~
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle
votazioni.
In assenza di designazione di scrutatori per tutte le liste concorrenti, il ruolo di scrutatori viene assunto dai
componenti la Commissione Elettorale.
Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di
presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio.
18
La loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del
voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro
componente il seggio elettorale.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di
individuazione.
Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del
candidato preferito, ovvero esprimendo la preferenza negli appositi spazi sulla scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se
non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze
date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di lista differenti, si considera valido
olamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
~odalità della votazione
Il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la
Direzione della realtà interessata in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
Qualora l'ubicazione delle strutture e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti
più luoghi di votazione evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la /
segretezza del voto. Xi
Nelle elezioni riguardanti più strutture le votazioni avranno luogo, di norma, contestualmente. ~
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante
comunicazione nell'albo esistente presso le realtà interessate almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le
votazioni.
Composizione seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori e da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale.
Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare
votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve,
inoltre, poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi il diritto al voto presso di esso.
Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In
mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Certificazione della votazione
r t
Nell'elenco di cui al precedente punto 14 a fianco del nome dJ\elettore sarà apposta la firma dell'elettore
~soaiermadeiaz~voto ~ ~ ~~~ h~) fj~
Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi
interessati.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso,
nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione
(schede, elenchi, ecc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni
riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.
La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in
un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi. Il piego sigillato, dopo la definitiva
convalida della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione della
realtà interessata in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato
della Direzione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla Direzione.
Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione
ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza
ottenuti da singoli candidati. In caso di parità di voti vale l'ordine di lista.
~Ricorsi alla Commissione elettorale
~ Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla
Ì ;;dazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della
Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte
dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la -;
Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra. ~
Ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro
esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovranno essere notificati a ciascun rappresentante delle
Organizzazioni Sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle
operazioni di cui al comma precedente.
Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato
dei garanti.
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle
Organizzazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, e presieduto da Direttore della ITL da un suo
delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 1 O giorni.
Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
La nomina a seguito di elezione o designazione dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali
ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione della realtà interessate a cura delle Organizzazioni
sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
Adempimenti della Direzione della realtà interessata
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La Direzione della realtà interessate metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei
dipendenti aventi diritto al voto e quanto è necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni
elettorali.
Clausola finale
Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a
4 mesi.
Attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti
Nel caso in cui nell'unità produttiva si svolgano attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti in
alcuni periodi dell'anno ed ove ciascuna di tali attività abbia una durata non inferiore a 60 giorni lavorativi, le
Organizzazioni Sindacali firmatarie potranno comunicare, al fine di interpretarne le particolari problematiche,
il nominativo di rappresentanti dei lavoratori addetti a tali attività.
Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, la suddetta facoltà potrà essere esercitata quando
sussistano congiuntamente nell'unità produttiva, al momento della comunicazione, le seguenti condizioni:
a) il numero degli addetti alle attività stagionali o per punti di maggior lavoro ricorrenti sia almeno pari al 10%
dei dipendenti a tempo indeterminato;
A~ tale numero non sia comunque inferiore alle 50 unità.
Il numero di tali Rappresentanti sarà complessivamente pari ad 1 qualora il numero degli addetti di cui al
comma precedente sia inferiore o pari a 220 ed a 2 sopra tale limite numerico.
I suddetti Rappresentanti saranno individuati di volta in volta tra gli assunti nei vari periodi di stagionalità o di
punte di maggior lavoro ricorrente e affiancheranno le R.S. U. fino alla cessazione del proprio rapporto di
lavoro e, durante tale periodo, potranno utilizzare i permessi attribuiti alle R.S.U. secondo le indicazioni delle
stesse.
Art. 7 ter -RSU / RSA
I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e~
vincolano tutte le associazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, operanti all'interno dell'azienda se .
approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole 1
vigenti.
In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i
suddetti contratti collettivi e le intese aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze
sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, \t
risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori
dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente _
dall'azienda. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le rappresentanze sindacali aziendali di
cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i
contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate
devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito ~
di una richiesta avanzata, entro 1 O giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione "t/
firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa. Per la validità della
consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L'intesa è respinta
con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.
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TITOLO Il: RELAZIONI SINDACALI DI 11° LIVELLO
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Art. 8 -Diritti di informazione
Annualmente, a livello territoriale (regionale o provinciale) o aziendale, di norma entro il primo quadrimestre
e successivamente all'incontro nazionale di cui all'art. 3, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e le
corrispondenti Organizzazioni Sindacali, anche avvalendosi delle attività dell'Osservatorio Nazionale, si
incontreranno al fine di procedere ad uno scambio informativo sulle condizioni del settore e sul suo stato
produttivo-commerciale ed occupazionale. In relazione a tali informazioni seguirà un esame congiunto
relativamente alle materie in oggetto.
Art. 9 -Secondo livello di contrattazione
Rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati
interconfederali di riferimento.
principi indicati negli accordi
Le Parti, nel ribadire quanto affermato nella premessa generale al presente contratto, si danno
reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione può avere ambito territoriale, ovvero regionale,
provinciale o di distretto, o aziendale.
La contrattazione di secondo livello riguarda in linea di principio materie ed istituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli propri del CCNL fatte salve particolari situazioni (in via esemplificativa e non esaustiva, crisi
aziendali o territoriali del comparto; investimenti; progetti e sperimentazioni di nuove forme contrattuali
connesse alle performance ed alla produttività) che siano motivate dalle Parti stipulanti a livello territoriale
e/o aziendale, ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle Parti.
Gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale. La piattaforma rivendicativa dovrà essere
presentata almeno due mesi prima della scadenza.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della
piattaforma rivendicativa e comunque fino ad un mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente,
saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad iniziative
unilaterali relative alla predetta piattaforma.
Le Parti stipulanti il presente Contratto costituiranno un'apposita commissione al fine di individuare le i:
modalità ed i termini attuativi del secondo livello di contrattazione. ~
Le Parti stipulanti demandano al secondo livello di contrattazione, su base territoriale per il settore artigiano
e secondo le regole del CCNL vigente per i panifici ad indirizzo produttivo industriale, la regolamentazione
delle seguenti materie: lv
a) premio variabile di risultato. Le erogazioni retributive previste dal secondo livello di contrattazione sono
strettamente correlate a:
i risultati conseguiti, con riferimento ad obiettivi incrementi di produttività ed altri elementi di \
competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività eccedente quella t.... ~
eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi in forza del CCNL; \\J \_
i risultati legati all'andamento complessivo delle imprese.
Il premio variabile di risultato potrà prevedere che l'erogazione intervenga al raggiungimento di specifici
obiettivi preventivamente identificati e definiti.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e, pertanto, non sono utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto
legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Laddove sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, la parte
variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate, mentre la parte fissa
sarà congelata in cifra. Le erogazioni di secondo livello devono rispettare i presupposti della normativa
statuale disciplinante la fruizione di agevolazioni di natura fiscale e/o contributiva. Le relative piattaforme
b) articolazione delle giornate lavorative ed articolazione oraria della prestazione lavorativa con riferimento
ad eventuali forme di flessibilità;
c) maggiorazioni retributive relative all'attività lavorativa prestata in giornate domenicali e/o festive, fatti salvi
eventuali accordi in sede aziendale già regolanti la materia;
d) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, attività di formazione e prevenzione in materia di
ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) le ulteriori materie e/o istituti contrattuali demandati dal presente CCNL alla contrattazione di secondo
livello;
f) Sulla base di accordi territoriali con i soggetti negoziali di parte sindacale e datoriale stipulanti il presente
CCNL, o di accordi aziendali tra parte datoriale e RSA o R.S.U. e/o OO.SS. territoriali stipulanti il presente
CCNL, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si
possono determinare intese per individuare modificazioni di quanto disciplinato dal presente CCNL in
materia di prestazioni lavorative, orari di lavoro e organizzazione del lavoro, prevedendone la natura
sperimentale e/o temporanea;
h) in via sperimentale i soggetti negoziali territoriali (di parte sindacale -R.S.U. e/o OO.SS. e datoriali)
facenti parte delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, al fine di promuovere e incentivare la tutela
della tipicità dei prodotti territoriali della produzione di pane e prodotti da forno, nonché ottimizzare i processi
di filiera del settore con ottimizzazione ed efficientamento dei processi produttivi, di trasformazione e
commercializzazione della filiera con particolare riguardo a iniziative finalizzate a progetti relativi
all'economia circolare, nonché nel caso di prodotti contraddistinti da specifici marchi o denominazioni di
tutela riconosciute dalla vigente normativa nazionale ed europea (in via esemplificativa e non esaustiva IGP,
DOP, DOC) potranno favorire e/o stipulare accordi di rete, di distretto o di filiera territoriale.
i) La costituzione di Enti Bilaterali Territoriali (regionali o provinciali), quale strumento fondamentale per
assicurare ad imprese e lavoratori del settore servizi adeguati ed innovativi offrendo risposte efficaci per
l'attuazione di accordi, compiti e materie ad esso attribuite da specifica negoziazione tra le Parti. A tale Ente
dovranno essere ricondotte le funzioni previste dall'art. 47 del CCNL "Casse mutue per l'integrazione del
trattamento economico di malattia e di infortunio", così come potranno essere previste ulteriori forme di
mutualizzazione, funzioni di articolazione di strumenti bilaterali previsti dal CCNL (Osservatori e Commissioni
varie) ed eventuali forme di welfare integrativo.
Fermo restando l'attuale sistema di classificazione, le Parti, al fine di rispondere a specifiche esigenze
connesse allo sviluppo ed all'evoluzione produttiva e commerciale conseguito nel settore ed alle prevedibili
ulteriori innovazioni, riconoscono l'importanza della valorizzazione delle risorse umane come obiettivo
strategico fondamentale per il mantenimento e l'accrescimento dei livelli di competitività e di efficienza delle
imprese. In tale ottica le Parti convengono sull'opportunità di procedere a livello territoriale, nonché a livello
aziendale ed in tal caso, ove costituite, con le R.S.A./R.S.U., ad esami congiunti che, sulla base della
polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro) e/o della polifunzionalità (intesa come
esercizio di attività complementari e connesse alla qualifica di riferimento) siano finalizzati alla definizione di
nuovi modelli di professionalità e di organizzazione del lavoro.
Ove, a seguito del confronto di cui sopra, vengano individuate nuove posizioni professionali, le Parti
definiranno gli inquadramenti conseguenti. Le Parti potranno altresì definire percorsi (ad esempio attraverso
attività di formazione e addestramento on the job) per il raggiungimento degli inquadramenti di cui sopra e/o
modalità diverse di riconoscimento delle prestazioni di lavoro e della relativa professionalità, in termini
rispondenti alle competenze e mansioni effettivamente espletate e legate alla continuità della prestazione.
Le Parti contrattuali, alla luce del non omogeneo sviluppo della contrattazione aziendale e/o territoriale sul
territorio nazionale, a fronte della rilevanza che il secondo livello di contrattazione ha assunto e sempre più
assumerà nelle politiche di sviluppo del settore con riferimento al miglioramento degli standard di
~rmaziisicurez~~ioç;~
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convengono quanto segue: su congiunta istanza delle sigle sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni
datoriali stipulanti il presente contratto operanti a livello territoriale, gli organi nazionali delle rispettive
associazioni potranno assistere i rappresentanti territoriali nelle trattative e nella eventuale stipulazione di
accordi di secondo livello. Tale previsione, ritenuta utile dalle Parti ai fini della promozione della
contrattazione di secondo livello, è da ritenersi sperimentale e sarà oggetto di verifica alla scadenza del
presente Contratto.
Art. 10 -Contrattazione di 11° livello relativa ai panifici ad indirizzo produttivo industriale
Nei Panifici ad indirizzo produttivo industriale la contrattazione di secondo livello di ambito aziendale,
sottoscritta ex art. 51 D.Lgs. 81/2015, è alternativa rispetto alla contrattazione di secondo livello territoriale,
fatta salva diversa volontà espressa dalle Parti stipulanti, sempre nel rispetto degli accordi interconfederali di
riferimento in materia.
I contratti aziendali potranno essere sottoscritti da R.S.A./R.S.U. che, a richiesta delle rappresentanze ~,..._ __
s :esse, potranno essere assistiti da rappresentanti territoriali delle 00.SS. stipulanti il presente CCNL. ~--
0n mancanza di Rappresentanze Sindacali Aziendali il Contratto aziendale potrà essere sottoscritto da
/ Rappresentanti Territoriali delle 00.SS. stipulanti il presente CCNL.
Tra gli obiettivi della contrattazione integrativa di 11 livello aziendale, prioritari sono il miglioramento del
risultato d'impresa (economico, qualitativo, produttivo) inteso come condizione essenziale per l'incremento
delle retribuzioni reali e di conseguenza delle condizioni di lavoro; a tale obiettivo tutti i lavoratori
possono/devono essere coinvolti e responsabilizzati, valorizzando la ricerca di competitività,
dell'innovazione, della flessibilità e dell'aumento della produttività.
Il premio variabile è quindi costituito da criteri di produttività e flessibilità operativa, in quanto indici rilevanti al
fine del miglioramento della competitività aziendale, e calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità,
di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Il salario di produttività previsto dalla contrattazione di secondo livello deve avere caratteristiche tali da
consentire l'applicazione delle particolari agevolazioni contributive e fiscali previste dalla normativa di legge.
Art. 11 -Esame congiunto territoriale (regionale o provinciale)
A livello provinciale o regionale, o aziendale per i panifici industriali, si procederà ad incontri di verifica tra le
Parti relativamente all'organizzazione del lavoro, riduzione di orario (permessi retribuiti), straordinaria ed
eventuale articolazione della flessibilità.
"Linee Guida per la contrattazione di Il livello" per favorire la contrattazione decentrata con contenuti
economici e normativi.
L'adozione delle Linee guida allegate non ha carattere di obbligatorietà per le Parti Territoriali e/o aziendali,
né costituire una surroga al ruolo degli attori della contrattazione di Il livello.
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e per tutte le materie non di esclusiva competenza del livello nazionale. Tale
contrattazione collettiva avrà una durata analoga alla durata del CCNL, pertanto di quattro anni e nel rispetto
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del criterio della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo dei contratti di secondo livello non potrà ~,L
svolgersi nell'anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL, conseguentemente le Parti a livello '\::),_}
territoriale determineranno eventualmente modalità di ultrattività per allineare le scadenze alla nuova durata
quadriennale.
Si conviene che dalla contrattazione di secondo livello debbano derivare concreti benefici economici per le Q.ì::
imprese della panificazione ed una opportuna redistribuzione di tali benefici ai lavoratori, offrendo in tal modo
un contributo determinante per fronteggiare la crisi di competitività, la precarietà del lavoro e per rafforzare
un clima di fiducia, caratteristica delle relazioni dirette tra imprenditore e lavoratore.
Viene ribadito che il modello contrattuale della panificazione è articolato su due livelli di contrattazione
nazionale e territoriale (regionale o provinciale), oppure aziendale per le aziende ad indirizzo produttivo
industriale e vanno intese con il vincolo dell'inscindibilità.
Ne consegue che l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unico della Panificazione
comporta l'obbligo, per il datore di lavoro che non applichi contratto collettivo aziendale, di applicare il
Contratto Collettivo Territoriale comprensivo dell'adesione e contribuzione al sistema bilaterale (Ente o
Cassa) che è emanato da tale contrattazione.
Ferma la cedevolezza delle intese territoriali rispetto ad accordi aziendali sottoscritti ex art. 51 D. Lgs.
81/2015, in essere o sopravvenienti, la contrattazione di natura territoriale potrà riguardare l'intera platea
delle aziende tenute all'applicazione del CCNL, oppure esclusivamente la platea delle aziende artigiane, che
interessano la gran parte delle realtà di panificazione.
Per le aziende ad indirizzo produttivo industriale resta quindi salva in ogni caso la facoltà, in alternativa
all'integrale applicazione del contratto integrativo territoriale, di concordare con le rappresentanze sindacali
--~""'"enti in azienda e/o le articolazioni territoriali delle federazioni stipulanti il presente CCNL un contratto di
ivello aziendale.
Contrattazione integrativa di secondo livello territoriale
Tra le materie oggetto della contrattazione, oltre a quanto demandato esplicitamente dal CCNL, vengono
indicati a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune aree ritenute di particolare rilievo:
a) L'orario di lavoro costituisce un filone centrale delle politiche contrattuali in quanto interagisce con aspetti
fondamentali della vita dell'azienda e della vita delle persone.
Lo stesso tema dell'occupabilità può trovare alcune risposte attraverso una modulazione contrattata degli
orari.
b) Va realizzato un intreccio tra contrattazione di secondo livello e normative legislative e del CCNL,
rivisitando anche la materia degli orari flessibili, del tempo parziale, dei congedi parentali, per esplorarne le
opportunità ed i vantaggi per le diverse categorie di lavoratori e delle aziende.
c) Il tema della salute e sicurezza, puntando alla drastica riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con un congiunto impegno per il miglioramento continuo sui luoghi di lavoro e nei diversi
contesti produttivi. Occorre promuovere, sostenere e stimolare sul territorio e nelle realtà lavorative gli
R.L.S./R.L.S.T., creando momenti formativi e di crescita culturale sul tema.
d) 11 tema della Formazione professionale e continua deve diventare terreno congiunto d'intervento delle
Parti sociali con la finalità di favorire una crescita della cultura professionale, della valorizzazione del lavoro
e delle competenze tecniche e professionali. Le Parti possono svolgere utilmente un monitoraggio
complessivo delle attività formative e potranno, dotandosi di strumenti adeguati (commissioni bilaterali),
sviluppare iniziative specifiche di ricerca e azioni di sistema sui fabbisogni formativi delle imprese e dei
lavoratori panificazione con particolare riferimento all'apprendistato, al lavoro giovanile, alla formazione
continua ed alla riqualificazione professionale.
e) Sull'area del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, senza promuovere forme esclusive che
determinerebbero forme di "segregazione contrattuale", la contrattazione di secondo livello potrà affrontare
tematiche quali:
Periodi di congedo prolungati per i ricongiungimenti familiari nei Paesi di origine.
Favorire una informazione/formazione in tema di prevenzione e sicurezza attenta ad aspetti culturali
~ edalla~ralinguis~~ #t,~-
Educazione linguistica, scolastica, professionale con l'utilizzo delle "150 ore" e la pianificazione
organizzativa esterna all'azienda da coordinare a livello territoriale.
Attivazione di "crediti formativi", facendo uso della banca ore, per ottenere la conversione volontaria
delle ore di straordinario in aggiunta alle "150 ore" per attività formativa esterna all'azienda.
Favorire forme di conciliazione dei tempi vita-lavoro a tutela delle differenti tradizioni culturali e
religiose.
Premio territoriale variabile per obiettivi -Salario
Il Contratto integrativo Territoriale potrà definire eventualmente di assegnare una quota dell'importo
complessivo del Premio su parametri specifici aziendali. La contrattazione territoriale potrà essere in tal caso
altresì strutturata mediante l'individuazione di un ampio catalogo di parametri di redditività, efficienza e
competitività aziendale, che potranno essere selezionati in ragione della maggiore pertinenza alla realtà
d'impresa.
Altresì potrà essere prevista la facoltà a livello di singola azienda di prevedere quote aggiuntive al Premio
--:>-\Territoriale Variabile, sempre in forma collettiva e con riferimento a parametri esclusivamente aziendali, da
?concordare possibilmente con le rappresentanze sindacali presenti in azienda e con caratteristiche tali da
( consentire l'applicazione delle particolari agevolazioni contributive e fiscali previste dalla normativa di legge.
Fermo quanto previsto dal primo capoverso dell'art. 1 O che precede, in alternativa a quanto stabilito dai
commi precedenti, le Parti possono concordare un Elemento Retributivo Territoriale integrante il salario.
COSTITUZIONE OD IMPLEMENTAZIONE ENTE BILATERALE TERRITORIALE
Le Parti riconoscono, per le caratteristiche dimensionali specifiche del settore panificazione, lo
strumento della bilateralità, anche a livello decentrato, uno strumento che può valorizzare la
responsabilità congiunta delle parti, determinando sinergie alla contrattazione, utili ed opportune per
offrire risposte concrete ed efficaci ai molteplici bisogni di imprese e lavoratori, creando pertanto
valore aggiunto all'intero settore.
La fonte costitutiva di un Ente Bilaterale è la contrattazione territoriale tra le Parti stipulanti il
presente CCNL, che deve determinare la missione, le strutture e regole di funzionamento e
finanziamento, la governance, le funzioni e le prestazioni offerte. L'Ente Bilaterale Territoriale
(regionale o provinciale) trova il suo fondamento negli interessi concreti del territorio, e quindi è
strettamente legato alla contrattazione collettiva.
Tra le materie oggetto della bilateralità territoriale, oltre a quanto demandato esplicitamente dal
CCNL, alcune aree ritenute di particolare rilievo:
• Osservatorio Territoriale del settore
• Articolazione territoriale di strumenti bilaterali previsti dal CCNL.
• Assorbimento delle funzioni previste dall'art. 47 del CCNL "Casse mutue per l'integrazione
del trattamento economico di malattia e di infortunio"
• Altre forme di mutualizzazione a vantaggio delle Imprese e lavoratori. Ad esempio: Oneri
della Previdenza complementare; Oneri a carico imprese per la gestione della Sicurezza,
Istituzione RLST e Rappresentanza sindacale territoriale
• Formazione Professionale e Continua
• Organismo Paritetico Sicurezza, previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.
• Organizzazione e gestione attività, servizi e provvidenze bilaterali in tema di welfare
integrativo, evitando sovrapposizioni con le prestazioni nazionali di EBIPAN e FONSAP
• Assistenza contrattuale.
Art. 11 bis -Elemento Perequativo Regionale
Le parti, a titolo sperimentale, si impegnano entro i 90 giorni antecedenti la data di scadenza del presente
CCNL ad una verifica congiunta sullo stato di attuazione a livello regionale/territoriale delle intese raggiunte
relativamente agli accordi di secondo livello. Tale verifica non riguarderà i panifici ad indirizzo produttivo
industriale.
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In tale sede Le Parti, valutato l'andamento del prodotto interno lordo regionale (sulla base dei dati comunicati
dall'ISTAT relativi a ogni singola regione), potranno definire l'introduzione e l'applicazione dell'eventuale
elemento perequativo regionale laddove non risulti vigente la contrattazione di secondo livello. L'elemento
perequativo regionale eventualmente convenuto verrà erogato a decorrere dal primo mese successivo alla
scadenza del presente CCNL, fino all'eventuale stipula del contratto di secondo livello e comunque per non più
di 24 mesi.
Entro 90 giorni dal termine di 24 mesi le Parti si incontreranno al fine di valutare lo stato di attuazione degli
accordi di secondo livello nonché, ridefinire le modalità di applicazione dell'eventuale elemento perequativo
regionale per i successivi 24 mesi.
Tale importo si intenderà onnicomprensivo e non incidente sul TFR.
Art. 12 -Commissioni Paritetiche territoriali (regionali o provinciali)
Sono costituite a livello territoriale (regionale o provinciale) le Commissioni Paritetiche Territoriali aventi per
oggetto il tentativo di conciliazione in prima istanza per tutte le controversie singole o plurime relative
all'applicazione del presente contratto e di altri contratti ed accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro
delle aziende oggetto del presente contratto.
Le Commissioni paritetiche territoriali avranno il compito di approfondire la conoscenza del comparto della
panificazione sul territorio attraverso una rilevazione dei fenomeni relativi alle professionalità necessarie per
~ na attiva politica formativa, la rilevazione del posizionamento del comparto sui mercati e gli scostamenti del
) costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese.
Dovranno inoltre rilevare la possibilità di sviluppo ed esigenze occupazionali con riferimento alla situazione
locale del mercato del lavoro e dagli strumenti a disposizione delle parti.
Le Commissioni paritetiche avranno il compito di attivare le opportune procedure per individuare le soluzioni
che possano consentire il ricollocamento dei lavoratori notturni inidonei di cui all'art. 34.
Le Commissioni paritetiche territoriali avranno inoltre il compito di coordinare le iniziative del servizio di
prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese attraverso l'individuazione dei fabbisogni in ambito ~,,..·,.
territoriale, la programmazione delle attività formative proponendo percorsi congiunti per i rappresentanti alla
sicurezza, la promozione di azioni per ricercare forme di sostegno economico finalizzate al risanamento
ambientale alla sicurezza e ad interventi formativi, il monitoraggio sullo stato di applicazione delle normative
in ambito territoriale con riferimento alle tipologie aziendali, la raccolta dei nomi dei responsabili del servizio
prevenzione e protezione, dell'evacuazione, dell'antincendio e del pronto soccorso, nonché dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Le Commissioni paritetiche territoriali avranno inoltre il compito di promuovere il ricorso al RSL di bacino, di
disporre le procedure per l'attività dei responsabili territoriali dei lavoratori alla sicurezza e raccogliere le
quote che concorrono al finanziamento dell'attività dei rappresentanti alla sicurezza di bacino, versate dalle
imprese che utilizzano il servizio, nonché verificarne il flusso.
Le Commissioni paritetiche saranno anche la sedi in cui si esplicheranno gli obblighi di informazione e
consultazione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
TITOLO Il BIS -SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 13 -Sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Parti firmatarie del presente CCNL condividono l'importanza della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro, da realizzarsi attraverso attività di prevenzione, informazione
e formazione, secondo quanto sancito dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni. ~ /0,c;,
,4--t ff l\~
Anche a tal fine, le Parti si impegnano a dedicare una giornata al tema della sicurezza sul luogo di
lavoro, da fissare il 28 aprile di ogni anno in occasione della Giornata internazionale della sicurezza
(istituita dall'Ilo), quale momento di sensibilizzazione e di confronto attraverso iniziative da svolgersi
in tutti i panifici.
Con particolare attenzione ai Panifici a indirizzo artigiano, si ritiene necessario confermare un percorso che
permetta di incrementare le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.).
Alla luce del suddetto impegno e, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 nonché in relazione
alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, è stata prevista la seguente
disciplina.
• IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più
aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo" (art. 47 c.3 del D.lgs. 81/2008).
-RLST
A partire dal 1.9.2025 concorrono al finanziamento dei RLST (Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriale, ex art. 48 del D. Lgs. 81/2008) tutte le imprese che applicano il presente CCNL
rr _ _,..,on un contributo fino a 21 euro annui (1,75 euro per 12 mensilità). Modalità di versamento e
< contribuzione saranno definite in un Regolamento concordato tra le Parti stipulanti il presente CCNL.
( L'obbligo di contribuzione è subordinato all'approvazione del predetto Regolamento.
Restano escluse dall'ambito di applicazione del precedente comma le aziende che già
contribuiscono al finanziamento dei RLST tramite accordi regionali e/o territoriali sottoscritti tra le
Parti stipulanti il presente CCNL.
Le imprese di nuova costituzione e quelle che per la prima volta si dotano di personale dipendente,
sempreché utilizzino il servizio dovranno versare entro il 20 del mese successivo a quello in cui effettuano
l'assunzione una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura a fine anno.
L'accesso ai luoghi di lavoro dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale avviene alla
presenza di rappresentanti designati dall'impresa e secondo le procedure previste dal Regolamento di cui
sopra.
I RLST resteranno in carica tre anni.
RLS
Il RLS, eventualmente eletto all'interno delle aziende fino a 15 dipendenti, dovrà comunicare al datore di
lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'utilizzo del tempo di lavoro
retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni e che sarà di 15 ore annue.
• IMPRESE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSU in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno (art. 47 c.4 del D.lgs.
81/2008).
RLS
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Per l'elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige
~ al;e di lavoro e al r#tio. $ t
nche il verbale dell'elezione e lo invia
~
~
A-2-
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per tre anni.
Il RLS dovrà comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore
e comunque i compiti attribuiti dall'art. 50 del D.lgs. 81/08, l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato
specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni e che non potrà essere superiore a 30 ore all'anno
senza pregiudizio delle ore a disposizione della RSU. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste
da accordi territoriali e/o aziendali.
Le imprese dovranno fornire ai RLS le informazioni richieste e consegnare loro, su richiesta, il documento
sulla valutazione dei rischi per l'espletamento della loro funzione. I RLS potranno formulare proposte che
dovranno risultare nel modulo della consultazione.
Nelle imprese con più di 15 dipendenti, per ogni RLS sono previste 32 ore retribuite di formazione da
equilibrarsi per soddisfare le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica. Inoltre,
per le tematiche peculiari di ciascuna azienda, dei soli panifici ad indirizzo industriale, vengono
previste, per ciascun Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ulteriori 10 ore di formazione
retribuita.
I RLS potranno richiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall'art. 35 del D.lgs. 81/08, in
presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in
azienda come previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Di norma le riunioni saranno convocate con
Imeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
RLS e RSPP
Le Parti definiranno nei panifici ad indirizzo industriale, a livello aziendale, le modalità per il
confronto e lo scambio di informazioni tra i diversi RLS e tra questi e gli RSPP, anche delle eventuali
diverse aziende operanti all'interno dello stesso sito produttivo, al fine di assicurare un'adeguata
armonizzazione dell'attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro.
Le Parti convengono che la formazione delle RLS può essere erogata/fruita anche in modalità
e-/earning.
TITOLO lii: MERCATO DEL LAVORO
Premessa
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di
impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le
esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro,
con particolare riferimento al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
La presente disciplina sostituisce ad ogni effetto quanto previsto dall'art. 17 "Disciplina del lavoro in
panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi", del CCNL stipulato il 15 maggio 1991.
NOTA A VERBALE
Per quanto concerne eventuali accordi in essere a livello territoriale, le Parti valuteranno le opportune
armonizzazioni di eventuali trattamenti esistenti alla data di stipula del presente CCNL con la nuova
disciplina contrattuale in esso prevista.
Art. 14 -Contratto a tempo determinato
Per il contratto di lavoro a tempo determinato, per quanto non espressamente disciplinato nel presente
CCNL, si rinvia alla normativa vigente, ferme le prerogative della contrattazione collettiva ex art. 51 D. Lgs. n. b
~1/2015ivi;plinate ~ ~ :4:~, u/ f ~
Le Parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad
essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano, altresì, che i contratti a tempo determinato
rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le
esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. In relazione a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 del
D.Lgs. n. 81/2015, per le imprese a indirizzo industriale, le Parti convengono di individuare nel 25% il
limite percentuale di legge di utilizzo dei contratti a tempo determinato, in tutti i casi di assunzioni a
termine rientranti nella predetta norma legale. Tale limite è da calcolarsi sulla base dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 1 ° gennaio dell'anno di
assunzione o nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Inoltre, le Parti
convengono che, fatta eccezione per il lavoro stagionale, la stipula di contratti di lavoro mediante
contratto a termine, somministrazione a termine e tempo indeterminato, non potrà superare
complessivamente la percentuale di cui sopra, nei limiti stabiliti dalla legge vigente per i singoli
istituti.
In conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81 e successive modificazioni,
sono casi di legittima apposizione del termine al contratto individuale di lavoro, da dettagliare
specificatamente nello stesso, una delle seguenti condizioni:
_-2). esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri
~ lavoratori:
_) -esigenze connesse ad incrementi temporanei dell'attività ordinaria derivati da richieste di mercato che
non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del
prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
-partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti e/o nuove linee commerciali;
-realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o
riorganizzazione;
-incrementi attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di
commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
-esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale
produzione;
-ulteriori, specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D. Lgs. 81/2015.
Tali causali potranno essere legittimamente apposte ai contratti di durata superiore ai 12 e no~ l
eccedenti i 24 mesi, per proroghe oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto, come da delega d~
cui all'art. 19, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2015.
a) Forma del contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato dovrà essere sottoscritto dalle Parti prima dell'inizio della prestazione
lavorativa, e dovrà esserne consegnata copia al lavoratore entro gg. 5 dall'inizio della prestazione.
Oltre all'eventuale patto di prova della durata massima disciplinata dal presente contratto per i contratti a
tempo indeterminato, nel contratto dovrà essere espressamente richiamato il diritto di precedenza e le
modalità per l'esercizio dello stesso, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 81/2015.
b) Patto di prova
La durata del patto di prova, fermo quanto previsto al precedente punto a), non potrà comunque
eccedere il 50% della durata iniziale del contratto a termine e il patto non potrà essere apposto in successivi
contratti a termine aventi ad oggetto il medesimo livello contrattuale prima che siano decorsi 24 mesi dalla
scadenza del contratto di iniziale previsione del patto.
c) Durata massima
La durata complessiva del contratto a termine, anche per l'i~~tesi di proroghe e/o rinnovi è regolata dall' art.
19, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 15.6.2015. cJ-A ~
~ l-~~ J½L~, , &r' A:~
d) Deroga assistita
In deroga a quanto disposto dal punto sub b) che precede, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. n.
81/2015, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola
volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la ITL competente per
territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato (c.d. deroga "assistita").
e) Proroghe
Il termine del contratto può essere consensualmente prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a
24 mesi e comunque per un massimo di n. 4 volte entro tale arco temporale massimo, a prescindere dal
numero dei contratti.
Il contratto a termine può essere prorogato liberamente per la durata complessiva non eccedente i 12 mesi.
Ogni qualvolta, anche per effetto di proroga intervenuta entro il termine dei 12 mesi, lo stesso sia superato,
la proroga dovrà essere giustificata con la espressa previsione della sussistenza delle condizioni di cui
all'art. 19, comma 1, lett. a), b) e b bis).
f) Rinnovi
~
In caso di rinnovo di contratto a termine, dovranno sempre, a prescindere dalla durata dei successivi
contratti, essere esplicitate nel contratto di lavoro le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b) e b bis)
del D.Lgs. n. 81/2015.
g) Stagionalità
I limiti nella successione di contratti a tempo determinato tra le medesime Parti di cui all'art. 19, comma 2,
del D.Lgs. 81/2015, nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs.
81/2015, non trovano applicazione, per le attività stagionali.
Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, le Parti -in aggiunta alle attività stagionali definite
dal D.P.R. 7.10.1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle peculiarità del settore
convengono che debbano essere considerate attività stagionali anche le seguenti ipotesi:
-attività produttive svolte in località anche distinte da quella della sede della ditta e quand'anche ,.,.,
appartenenti al medesimo comune, provincia o regione della stessa, coincidenti temporalmente con flus~i.
turistici stagionali e che abbiano periodi di inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni no .
continuativi; •
-quelle in cui le attività, per ragioni climatiche, vanno ricondotte alla finalità di rifornire i mercati dei prodotti il
cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di
consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti
periodi:
a. periodo estivo: dal 1 ° giugno al 30 settembre;
b. periodo invernale: dal 1 ° novembre al 30 marzo.
-le attività connesse a ricorrenze di eventi e festività, cui vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della
tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi. A tal fine, si individuano a titolo
esemplificativo, i seguenti periodi:
a. periodo natalizio: dalla prima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio;
b. periodo pasquale: dalle due domeniche precedenti a quella successiva alla Pasqua.
c. periodi di intensificazione dell'attività che nel corso dell'anno solare si ripetano da almeno i tre anni
precedenti documentalmente attestabili e previa informativa alle R.S.A. o R.S.U. ove presenti. In
mancanza di RSA /RSU, l'informativa sarà fornita alle OO.SS. territoriali.
Quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie sopra individuate, per cui
occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di
assunzioni sia contenuto nel tempo strett~m:nte necessario. ~ i / ~
Nel caso delle suddette ipotesi di attività stagionale non è consentito superare una durata massima
complessiva di 8 mesi per ogni singolo rapporto di lavoro nell'arco di 12 mesi che decorrono dal primo
contratto stagionale stipulato, comprese le eventuali proroghe e rinnovi.
Per i lavoratori assunti a tempo determinato in ragione di attività stagionale, si applicherà la specifica
disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2015 relativa a:
a. Durata del rapporto (art. 19, comma 2).
b. Numero complessivo dei contratti (art. 23, comma 2, lett. c).
c. Causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1 ).
d. Intervalli temporali per riassunzioni (art. 21, comma 2).
h) Numero complessivo di contratti a tempo determinato per imprese ad indirizzo artigianale
Le Parti, nell'ambito dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015,
stabiliscono che il numero dei contratti a tempo determinato, per le imprese ad indirizzo artigianale, ferme
le esenzioni disciplinate dal comma 2, lett. a), b), c), d), e) e f) della medesima disposizione, non potrà
superare i seguenti limiti:
-nelle imprese da 1 a 5 dipendenti è consentita l'assunzione di n. 3 lavoratori a tempo determinato;
-nelle imprese con più di 5 dipendenti, è consentita l'assunzione di n. 1 lavoratore a tempo determinato
ogni 2 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza.
Per il calcolo degli scaglioni del comma precedente, la base di computo è costituita dai lavoratori a tempo
indeterminato iscritti a libro unico all'atto dell'assunzione dei lavoratori a tempo determinato.
Ai sensi dell'art. 23, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015 la fase di avvio di nuove attività è determinata in mesi 24 a
far data dalla prima assunzione relativa all'unità produttiva interessata.
Ferme restando le esenzioni sopra menzionate, le aziende a conduzione familiare che non abbiano
~pendenti a tempo indeterminato possono comunque assumere sino a tre dipendenti a tempo determinato.
rt. 15 -Somministrazione di lavoro
a) a tempo determinato
Ai sensi della vigente normativa le imprese possono ricorrere a contratti di somministrazione a tempo
determinato di durata non superiore a n. 12 mesi. I contratti di somministrazione a tempo determinato di
durata complessiva superiore a n. 12 mesi potranno essere stipulati solo in presenza delle condizioni
indicate di cui alle lett. a), b) e b bis, comma 1, dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015. ~
Pertanto, il ricorso a contratti di lavoro somministrato a tempo determinato è ammesso per:
-esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri
lavoratori;
-esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
-specifiche esigenze previste dai Contratti Collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. 81/2015.
Fermi i limiti percentuali del ricorso al lavoro somministrato previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 e delle
prerogative della Contrattazione Collettiva ex art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e ferme le deroghe di legge, nei
casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 1 O, resta ferma la possibilità di
intrattenere fino a 5 contratti per il settore della panificazione industriale e 3 per il settore non industriale.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera
superiore.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti
alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro somministrato a
termine.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata dall'azienda
utilizzatrice entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o
conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei
contratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Al fine di procedere al monitoraggio circa la diffusione del ricorso al lavoro temporaneo, l'Associazione
imprenditoriale fornirà, una volta all'anno, all'Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi ai motivi, alle
~ifichille durate mµn~i l•~ilsr:;;itorJimp?f
Art. 15 bis -Lavoro intermittente
Le Parti, vista la forte implementazione della distribuzione urbana dei prodotti e al fine di incentivare lo
sviluppo di rapporti di collaborazione duraturi come condizione di miglior favore per alcune tipologie di
lavoratori, convengono che i datori di lavoro ad indirizzo artigianale rientranti nella sfera di applicazione del
CCNL possono ricorrere al contratto di lavoro intermittente.
L'assunzione con il contratto di lavoro intermittente, così come previsto dall'art.13 comma 1 del D.Lgs
81/2015, viene introdotto limitatamente a quelle figure di lavoratori che effettuano come prestazione
esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il domicilio del
consumatore.
Per i periodi nei quali i lavoratori di cui al comma precedente garantiscono al datore di lavoro la propria
disponibilità in attesa di utilizzazione l'importo dell'indennità mensile di disponibilità è determinato nel 25 %
della retribuzione prevista dal presente contratto. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento
per la determinazione dell'indennità, è costituita da:
minimo tabellare;
indennità di contingenza;
E.D.R.;
ratei di tredicesima
ratei di quattordicesima.
Per la determinazione delle quote orarie si assume come divisore orario 173, previsto dall'art. 50 del
presente contratto.
L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto collettivo.
In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro, preventivamente
specificando la durata dell'impedimento, con le modalità previste dall'art. 45 del presente CCNL (Trattamento ~
di malattia e infortunio) e, successivamente, documentandone la motivazione,; nel periodo di temporanea
indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
I lavoratori di cui al presente articolo sono inquadrati in conformità a quanto previsto dal presente CCNL nel
livello B4 sulla base di quanto disposto dalla declaratoria contrattuale.
Il lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per la riscossione e pagamenti con
responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7% della
retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la ~/\
rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. l -l
TITOLO IV: DIRITTI SINDACALI
Art. 16 -Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20-5-1970, n. 300, le Associazioni dei panificatori e le
Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente CCNL convengono che le Aziende consentiranno ai
dirigenti sindacali di avere contatti con i lavoratori, e di distribuire e/o affiggere alla bacheca sindacale il
materiale sindacale, senza intralcio per l'attività aziendale. Per lo svolgimento di queste attività da parte
di dirigenti esterni, le modalità saranno concordate in sede aziendale.
l{
I
Art. 17 -Diritto di assemblea
Il diritto di assemblea è disciplinato dalla Legge 20-5-1970, n. 300. Quale condizione di miglior favore
vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 12 ore annue retribuite da usufruirsi da parte delle
OO.SS stipulanti il presente CCNL.
I permessi retribuiti di cui al comma precedente sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di
lavoro; le assemblee si terranno preferibilmente all'inizio o alla fine dello stesso.
Fatti salvi i casi nei quali ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 35 della citata Legge 300/70, per
le aziende ad indirizzo artigianale l'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma, in
presenza di locali idonei, sarà svolta all'interno, previo accordo con il datore di lavoro; per le aziende
ad indirizzo industriale le assemblee saranno tenute di norma all'interno delle unità produttive.
La richiesta di assemblea sarà presentata su convocazioni singole o unitarie delle RSA costituite
dalle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle RSU ove costituite con preavviso di 72 ore,
~-riducibili a 24 in caso di emergenza, con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento e
> dell'ordine del giorno.
Art. 18 -Contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta
mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta.
Per le deleghe esistenti e per quelle future il valore del contributo è fissato nell' 1 % sull' ammontare virtuale
lordo delle seguenti voci retributive contrattuali che hanno carattere continuativo: minimo e contingenza.
L'importo delle trattenute dovrà essere versato a cura dell'azienda, con cadenza mensile o trimestrale, sui
conti correnti indicati dalle OO.SS. congiuntamente stipulanti il presente contratto.
Le deleghe in atto e quelle future sono valide fino a revoca del lavoratore interessato, restando inteso che
le variazioni rispetto agli elenchi dei lavoratori contribuenti saranno rese note nel mese successivo.
Si conviene inoltre che le aziende invieranno, su richiesta, alle Organizzazioni sindacali competenti per r,.
territorio i rispettivi elenchi aggiornati dei lavoratori iscritti.
Art. 19 -Aspettative per cariche sindacali e pubbliche elettive
Per il lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali o pubbliche elettive valgono le •
norme di cui alla legge 20-5-1970 n. 300 e successivi aggiornamenti.
Art. 20 -Permessi sindacali relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici a indirizzo artigianale
Per effetto delle previsioni di cui alla legge n. 300/1970, i Dirigenti sindacali facenti parte di Organismi
direttivi territoriali, provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti
usufruiranno, nel limite complessivo annuo di 5 ore per ciascun dipendente in forza, di permessi
retribuiti complessivamente pari a un minimo di 20 ore annue e un massimo di 64 ore annue.
I permessi saranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta per iscritto, con due
giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività
dei lavoratori e all'equilibrio organizzativo aziendale.
Art. 21 -Permessi sindacali relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo
~ (r\,\ j
Per effetto delle previsioni di cui alla legge n. 300/1970, i Dirigenti sindacali facenti parte di
Organismi direttivi territoriali, provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali
stipulanti usufruiranno dei seguenti permessi:
-ore 1 all'anno ogni due dipendenti in aggiunta a quelle previste dalla legge 20-5-70 n. 300, art. 23;
-ulteriore ore 1 all'anno ogni due dipendenti a disposizione dei membri dei comitati direttivi delle
organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto (legge 20-5-70 n. 300, art. 30).
TITOLO V -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 22 -Classificazione del personale
Nelle sole imprese ad indirizzo artigianale il lavoratore, fermo il dettato dell'art. 2103 e.e., in relazione alle
esigenze produttive aziendali, potrà essere assegnato saltuariamente a mansioni diverse da quelle inerenti
al suo livello purché adeguatamente formato e purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione
globale. Fermo l'obbligo di collaborare con tutto il personale in organico, i lavoratori che di regola saranno
adibiti alle mansioni per cui sono stati assunti, ove occorra e per la necessità di assicurare il buon
....-::-;::;e.:::.Gl;;;;..;a.,..-_.ento delle produzioni, potranno essere chiamati a svolgere in via residuale e per un tempo limitato
nche le mansioni di livello inferiore a quello di appartenenza, senza variazioni retributive.
Al lavoratore che esplichi in modo continuo mansioni pertinenti ad inquadramenti diversi, dopo sei mesi
viene riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore.
Nelle imprese ad indirizzo industriale è vietato al datore di lavoro adibire normalmente ad operazioni inerenti
alle produzioni il personale incaricato della distribuzione.
Gruppo A: personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o
manifatturiere.
I lavoratori del presente gruppo si distinguono in:
A 1 Super -Gestore di laboratorio;
A.1 -operaio specializzato;
A.2 -operaio qualificato di I categoria;
A.3 -operaio qualificato di Il categoria;
A.4 -operaio generico e/o comune.
Gli Operai di cui sopra saranno adibiti alle mansioni per cui sono stati assunti ed hanno l'obbligo di
coadiuvarsi reciprocamente per il buon andamento delle produzioni.
Laddove richiesti, e considerando tale attività come non prevalente, sono tenuti al trasporto e consegna dei
prodotti all'ingrosso. , J A
A.1 Super -Gestore di laboratorio /V l
Si intende tale il prestatore di lavoro al quale viene riconosciuta la funzione di responsabile e che svolge la·
propria attività in completa autonomia qualora il titolare non partecipi in alcun modo alla fase produttiva
(intendendo per tale la programmazione, la gestione, l'organizzazione e l'attuazione della produzione). Tale
assenza del titolare deve essere non temporanea e significativa per durata, secondo quanto previsto dall'art.
13 dello Statuto dei Lavoratori. Egli deve inoltre esercitare le funzioni di responsabile nella squadra di
produzione in cui siano presenti almeno quattro addetti qualificati.
A.1 -sono Operai Specializzati, coloro i quali hanno specifica e diretta responsabilità tecnica nel lavoro agli
stessi assegnato anche ai fini della sua riuscita, pur osservando le prescrizioni e gli indirizzi di carattere
A.2 -Operaio qualificato di I categoria.
A.3 -Operaio qualificato di Il categoria.
A.4 -Operaio generico e/o comune.
A.2 -A.3 -Operai Qualificati, se possiedono adeguata preparazione professionale nelle specifiche mansioni,
che possono svolgere anche in senso autonomo ma che in esse dipendono da altro lavoratore specializzato
(e come tale anche dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci), per la responsabilità tecnica;
A.4 -operai comuni, se svolgono tutte le loro mansioni su specifici ordini di altro personale specializzato e/o
qualificato (e come tale anche del datore di lavoro o di chi ne fa le veci).
Gruppo B: personale addetto a funzioni di vendita, di servizio, somministrazione, distribuzione ed
amministrazione.
Nell'ottica delle nuove tipologie di produzione, servizio e vendita delle imprese e in quella della necessaria
integrazione complessiva delle funzioni aziendali, il personale di cui alla classificazione B.1-nonché il
cassiere e il contabile non possono essere adibiti alla somministrazione e/o al completamento nella
preparazione dei prodotti se non in via residuale e per situazioni di necessità indifferibile.
Il personale di cui alle classificazioni B.2-B.3 Super, e B3 potrà essere adibito anche alla somministrazione
e alle attività ad essa connesse, nonché alle fasi produttive finali e/o di completamento dei prodotti anche ai
fini della esposizione al pubblico dell'assortimento aziendale.
Il personale di cui al presente gruppo, si divide in:
B.1 -gerente, gestore, direttore;
B.2 -commesso/a, cassiere, contabile, autista, magazziniere;
B.3 Super;
B.3 -aiuto commesso, confezionatore;
B.4 -personale di fatica, fattorino.
Il personale B.1 e B.2 è da considerare a tutti gli effetti di categoria impiegatizia il personale elencato ai
punti, B.3, B.3 Super e B.4 è da considerare a tutti gli effetti personale operaio.
Ai fini delle mansioni, il personale di cui al presente gruppo, a titolo esemplificativo, si divide in:
B1 Gerente, gestore, direttore -è il prestatore/prestatrice d'opera che ha la direzione gestionale effettiva
dell'esercizio, sia esso sede produttiva o commerciale o di servizio; lo ha in consegna; provvede anche agli
acquisti, alla vendita e ad ogni altra operazione necessaria al buon andamento della gestione; deve seguire
le direttive del titolare dell'azienda, e dei suoi delegati, verso i quali è responsabile sia per le merci assunte in
carico che per l'osservanza delle normative in materia di igiene degli alimenti e sicurezza sui luoghi di lavoro
in relazione alle quali può essere oggetto di delega nei limiti di legge.
B2 -Cassiere -è il prestatore/prestatrice d'opera in via prevalente e specificatamente addetto/a ai conteggi
ed incassi aziendali, senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, adibito
ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della
gestione di cassa e con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze. A tale personale compete un'indennità
di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 4% (quattro per cento) della paga base nazionale. Tale
indennità non è utile al calcolo di alcun ulteriore istituto contrattuale, né del T.F.R ..
Contabile: è il prestatore/prestatrice d'opera addetto in via prevalente e specifica alla gestione amministrativa
e contabile aziendale, (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, predisposizione e registrazione dei
docinti di acquisto e di vei~"J~e~r;J3if ])
Commesso/commessa: il prestatore/prestatrice d'opera che, provvede alla vendita e somministrazione e alle
attività di servizio ad esse correlate (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esposizione dei prodotti
e delle merci in vendita, il loro confezionamento finale, la somministrazione e il consumo immediato), e, in
generale, provvede al mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle attrezzature connesse alla attività
sopra richiamate.
Segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità di rifornimento, provvede alla vendita con relativi
conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell'esercizio, nonché all'invio di merci e relativi conti
al domicilio dei clienti: coordina il magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in
scaffali o vetrine. Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti
mansioni inerenti alla qualifica superiore. Per commessi di negozio possono intendersi i datori di lavoro ed i
loro familiari, nonché il gestore qualora esercitino le suddette mansioni in via normale e continuativa.
Magazziniere è il prestatore/prestatrice d'opera addetto/a in via prevalente alla gestione del deposito e/o
magazzino, delle merci in entrata e uscita, alla loro movimentazione, al controllo delle scorte, delle giacenze
e delle loro scadenze. Provvede a segnalare al datore di lavoro o al gestore ogni necessità di rifornimento di
merci, prodotti, materie prime e materiale accessorio in genere.
Ove richiesto, provvede anche alla consegna all'ingrosso dei prodotti.
Autista, provvede al carico e alla sua preparazione, trasporto e consegna delle merci con automezzo, con
relative responsabilità.
.3 Super -è il prestatore/prestatrice d'opera addetto/a alle funzioni di vendita, distribuzione e
somministrazione individuate dalla mansione di aiuto commesso/commessa (B.3), e che concorre alla
preparazione e cottura dei prodotti da forno, pasticceria e/o gastronomia, facenti parte dell'assortimento
dell'azienda e/o unità produttiva di adibizione curando il riassetto della postazione di lavoro e
dell'attrezzatura utilizzata. Potrà inoltre collaborare alla preparazione e cottura dei prodotti da forno,
pasticceria e/o gastronomia, facenti parte dell'assortimento dell'azienda e/o unità produttiva di adibizione.
B.3 -Aiuto commesso/commessa - è il prestatore/prestatrice d'opera addetto/a oltre al lavoro di ~
preparazione dei generi ed al riordino del negozio, a coadiuvare in tutte le mansioni il commesso di vendita °r~
il datore di lavoro o i suoi familiari o il gestore, quando questi attendono direttamente alla vendita. L'aiutt__,,,,1
commesso/a può essere adibito/a al consumo immediato e alla somministrazione nonché ai servizi ad essa
connessi. In ogni azienda vi potranno essere fino a tre aiuti commessi/e per ogni commesso/a (B.2)
considerandosi come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando
adempia normalmente alle funzioni proprie del commesso in forma continuativa.
Confezionatore, è il prestatore/prestatrice d'opera addetto/a in via prevalente al confezionamento di merci e
prodotti. Ove richiesto, provvede anche alla consegna all'ingrosso dei prodotti. \ J'--
B.4 -Personale di fatica, fattorino - è l'addetto/a alla pulizia dei locali e/o al carico, scarico, trasporto e )'--'
consegna anche con l'uso di mezzi di trasporto
Art. 23 -Classificazione del personale dipendente da panifici ad indirizzo produttivo industriale
I lavoratori occupati nei panifici ad indirizzo produttivo industriale sono inquadrati in una classificazione di sei
livelli sulla base delle seguenti declaratorie.
Le esemplificazioni contenute nelle varie declaratorie non esauriscono il numero delle mansioni esistenti ed
alle stesse riconducibili. Le mansioni non esemplificate saranno inquadrate nell'ambito degli specifici livelli in
base alle realtà ed ai riferimenti analogici delle effettive prestazioni e della loro influenza nei processi
tecnico-professionali.
Per i lavoratori cui è applicabile la presente classificazione, le Parti si danno atto che ai fini della suddivisione
Primo Livello -Appartengono a questo livello i lavoratori preposti ai servizi commerciale, amministrativo,
tecnico e chimico che hanno discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di
determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare dell'azienda, o dai dirigenti
della medesima.
Esempi: capo ufficio di uno dei rami di attività dell'azienda (contabilità, personale, vendite, ecc.): capo centro
elettro-contabile.
Secondo Livello -Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che
amministrativi, con compiti di controllo e di coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia con
limitata discrezionalità di poteri.
Esempi: Contabile che redige la prima nota o controlla il lavoro di altri: addetto all'ufficio personale e mano
d'opera che studia e cura l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative e provvede allo
svolgimento delle pratiche presso enti ed istituti; capo reparto con mansioni di concetto nella conduzione del
reparto affidatogli; perito diplomato da istituti tecnici industriali ad indirizzo alimentare che svolga mansioni
inerenti la propria qualificazione professionale (trascorso un anno dall'assunzione nel terzo livello).
~'---.,,erzo Livello "A" -Appartengono a questo livello i lavoratori che guidano, controllano, coordinano squadre
__) di altri lavoratori, partecipando direttamente all'esecuzione del lavoro.
) Esempi: capo squadra; capo linea.
Terzo Livello "B" -Appartengono a questo livello:
i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si
richiede una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa.
Esempi: aiuto contabile, fatturista, addetto pratiche personale, magazziniere responsabile;
i lavoratori addetti alla produzione con particolare specializzazione tecnico professionale.
Esempi: impastatore, infornatore con responsabilità diretta e conduttore di forni;
i lavoratori con particolare competenza tecnica che eseguono interventi sugli impianti ed i
macchinari.
Esempi: meccanico, elettricista, addetto alla caldaia.
Quarto Livello -Appartengono a questo livello: ~
i lavoratori che svolgono attività amministrativa d'ufficio di semplice natura esecutiva, con particolari
attitudini.
Esempi: stenodattilografo;
i lavoratori che svolgono attività tecniche qualificate nei settori produzione, confezione, distribuzione,
manutenzione, elaborazione dati. V
Esempi: aiutanti qualificati in panificazione, pasticceria, ecc. addetto macchinario interno, addetto
preparazione lieviti, autista, aiuto meccanico, aiuto elettricista.
Quinto Livello -Appartengono a questo livello i lavoratori che nei reparti di produzione, confezione,
distribuzione, manutenzione ed amministrazione svolgono attività semplici nonché di esclusivo ausilio a
quelle descritte dai precedenti livelli.
Esempi: aiutanti macchine automatiche di confezione, dattilografo, centralinista, mulettista, custode, portiere.
Sesto Livello -Appartengono a questo livello i lavoratori nei vari processi produttivi e/o distributivi che
svolgono attività manuali per le quali non occorrono conoscenze professionali e che conseguentemente
eseguono lavori di semplice manovalanza.
Esempi: fattorini, personale di fatica, addetti a carico e scarico, manovali generici.
DICHIARAZIONE A VERBALE (RCT ed RCO)
Quale elemento di integrazione del sistema prevenzionistico, le Associazioni datoriali stipulanti
~ sottos~nno ~mariiissic~ ~zione quadro ~e~ta alla ade/f elle Azie~ 02:
associate del settore per stimolare la accensione, ad iniziativa delle aziende individuali, di eventuale polizza
assicurativa per la copertura dei seguenti rischi:
responsabilità civile nei confronti di terzi per i danni derivabili dall'esercizio dell'attività di impresa
anche per fatti dei collaboratori e dipendenti;
responsabilità nei confronti dei dipendenti e collaboratori per la quota di risarcimento non coperta da
indennizzo INAIL (danno differenziale);
responsabilità nei confronti di dipendenti dell'appaltatore per la quota di risarcimento non coperta da
indennizzo INAIL (danno differenziale).
NOTA A VERBALE
Le Parti al fine di aggiornare il sistema classificatorio in un'ottica di adeguamento allo scenario della
moderna panificazione italiana istituiscono un'apposita Commissione Nazionale che terminerà i
propri lavori entro il 31 luglio 2025.
TITOLO VI: COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DI LAVORO
Art. 24 -Composizione delle squadre nella panificazione
Salvo quanto disposto per i panifici industriali, le squadre di lavorazione devono essere organicamente
composte -per qualità e numero di lavoratori -in base alle esigenze tecniche della produzione del pane.
Comunque, in ogni panificio, qualunque sia l'entità della produzione, deve esistere un operaio specializzato.
ualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un secondo operaio specializzato,
rinfornatore o l'impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
È implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore o suo familiare, quando
questi partecipi, in via normale o continuativa, alla produzione con le mansioni proprie della qualifica che ha
assunto.
La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico per cui ogni componente deve essere capace di
svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e, poiché le varie operazioni di produzione
del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti i
componenti la squadra, questi hanno l'obbligo di dispiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della
continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.
TITOLO VII: ASSUNZIONE
Art. 25 -Assunzione
L'assunzione in servizio verrà effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni prestatore d'opera deve essere adibito al lavoro derivatogli dalla sua qualifica e categoria, così come
convenuto al momento dell'assunzione o successivamente e risultante da atto scritto in relazione alla
pluralità delle mansioni. In casi eccezionali può essere adibito a mansioni diverse e retribuito in relazione alle
mansioni effettivamente prestate.
All'atto dell'assunzione il dipendente è tenuto a consegnare i seguenti documenti:
a) documenti di iscrizione ad Enti di previdenza ed assistenza ove prescritti;
b) libretto di idoneità sanitaria o documento equivalente.
c) stato di famiglia aggiornato e documenti di attribuzione del numero di codice fiscale.
Il datore di lavoro potrà inoltre richiedere altri documenti utili in relazione alle mansioni cui il lavoratore viene
assegnato, (es. certificato penale per il cassiere, ecc).
È fatto obbligo al lavoratore dichiarare al datore di lavoro la propria residenza e dimora nonché notificare
tempestivamente i successivi mutamenti.
Art. 26 -Esclusione dalle quote di riserva
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 25 della legge n. 223 del 1991, non sono computabili, ai fini della
determinazione della riserva:
-le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A1 super, A1, A2, B1, B2,
B3 super, B3, e dal I al IV livello.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma dell'articolo 25, legge n. 223/1991,
saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo citato,
anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Art. 26 bis -Lavoratori di primo ingresso
Sono definiti di "Primo Ingresso" i lavoratori che alla data di assunzione risultino privi di esperienza
professionale pregressa nella specifica mansione ad essi assegnata o che abbiano un'esperienza pregressa
non superiore a 6 mesi.
'~aie istituto si applica esclusivamente ai panifici ad indirizzo produttivo artigianale, fatto salvo il rispetto
L dell'eventuale diritto di precedenza previsto ex lege.
Nell'ottica di favorire l'acquisizione di specifiche competenze finalizzate all'inserimento dei lavoratori di primo
Ingresso, garantendo contemporaneamente un'occupazione stabile, il datore di lavoro dovrà impegnarsi a
fornire loro una specifica formazione, all'interno dell'orario di lavoro, della durata minima di 60 ore nei primi
due anni dall'assunzione secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all'interessato, all'atto
dell'assunzione, unitamente al contratto di lavoro.
La formazione potrà essere erogata dal datore di lavoro o da un proprio delegato di livello contrattuale
almeno pari all'inquadramento del neoassunto.
In ragione dell'obbligo di erogare una specifica formazione al lavoratore di primo Ingresso, al datore di lavoro ~,.
è riconosciuta la facoltà di corrispondere al suddetto lavoratore, per i primi due anni dall'assunzione, una y
"retribuzione di primo ingresso" ridotta del 30% (per i primi dodici mesi) e del 20% (dal 13mo al 24mo mese)
rispetto ai minimi tabellari corrisposti alla qualifica ordinaria di inquadramento.
L'assunzione di lavoratori in regime di primo Ingresso dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere a tempo
indeterminato.
Potranno essere assunti in regime di primo Ingresso i lavoratori chiamati a svolgere mansioni di qualifica A 1,
A2, A3, B1, B2, B3 e B3super per il settore panifici artigiani.
I contenuti formativi saranno individuati nel piano formativo individuale.
La formazione erogata sarà finalizzata all'acquisizione di competenze di base trasversali (competenze
relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro) e
all'acquisizione di competenze tecnico-professionali inerenti la qualifica del lavoratore.
Le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale-Ebipan o sue articolazioni territoriali l'attivazione dei contratti
di "Primo ingresso" al fine di monitorare l'andamento dello strumento ed entro 30 giorni dall'assunzione,
trasmetteranno a Ebipan il piano formativo del lavoratore affinché possano essere verificate le finalità
formative dell'assunzione.
L'assunzione in regime di Primo Ingresso non è sovrapponibile con altre tipologie contrattuali che prevedono
>=una riduzio; temporanea d1:i~ fatta ecc::ion]j il lav:r:t time. V/
-~ ~ c/1'1 ~v· u1'~~·k I
Art. 26 ter -Regime del reimpiego
Per i panifici ad indirizzo produttivo artigianale le Parti convengono che -fatto salvo il rispetto dell'eventuale
diritto di precedenza previsto ex lege -rientrano in un particolare regime, definito di "Reimpiego", le
assunzioni finalizzate all'inserimento o reinserimento di lavoratori di qualsiasi età inoccupati o disoccupati da
almeno 6 mesi, e di soggetti che rientrano in specifiche misure di politiche attive di ricollocazione messe in
atto da operatori pubblici o privati per l'impiego.
Nell'ottica di favorire l'acquisizione di specifiche competenze da parte dei lavoratori rientranti nel regime di
Reimpiego garantendo contemporaneamente un'occupazione stabile, il datore di lavoro dovrà fornire loro
una specifica formazione, all'interno dell'orario di lavoro, della durata minima di 60 ore nei primi due anni
dall'assunzione, secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all'interessato, all'atto
dell'assunzione, unitamente al contratto di lavoro. La formazione potrà essere erogata dal datore di lavoro o
da un proprio delegato di livello contrattuale almeno pari all'inquadramento del neoassunto.
In ragione dell'obbligo di erogare una specifica formazione al lavoratore in regime di Reimpiego al fine di
agevolarne il reinserimento occupazionale, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di corrispondere al
~--,..-.-.J ddetto lavoratore, per i primi due anni dall'assunzione, una retribuzione 30 % (per i primi dodici mesi) e del
~20 % (dal 13mo al 24mo mese) rispetto ai minimi tabellari corrisposti alla qualifica ordinaria di
) inquadramento.
L'assunzione di lavoratori in regime di Reimpiego dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere a tempo
indeterminato.
Potranno essere assunti in regime Reimpiego i lavoratori chiamati a svolgere mansioni di qualifica A1, A2,
A3, B1, B2, B3 e B3super per il settore panifici artigiani.
Per la predisposizione del piano formativo, il datore di lavoro utilizzerà lo schema di piano formativo definito
dalle Parti firmatarie il presente CCNL. I contenuti formativi saranno individuati nel piano formativo
individuale. La formazione erogata sarà finalizzata all'acquisizione di competenze di base trasversali
(competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro) '1
e all'acquisizione di competenze tecnico-professionali inerenti la qualifica del lavoratore. ~
Le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale-Ebipan o sue articolazioni territoriali l'attivazione dei contratti ~
in "Regime di Reimpiego" al fine di monitorare l'andamento dello strumento ed entro 30 giorni
dall'assunzione, trasmetteranno a Ebipan il piano formativo del lavoratore affinché possano essere verificate
le finalità formative dell'assunzione
L'assunzione in regime di Reimpiego non è sovrapponibile con altre tipologie contrattuali che prevedono una
riduzione temporanea della retribuzione fatta eccezione per il lavoro part-time. f
TITOLO VIII: PERIODO DI PROVA
Art. 27 -Periodo Di Prova t1\
Il periodo di prova, pattuito in forma scritta antecedentemente all'inizio della prestazione con indicazione
della qualifica di adibizione del lavoratore nel corso del patto di prova, non potrà superare i giorni di effettivo
lavoro di seguito specificati:
A1 Super, B1 ....... gg. 150
I, 11. .................... gg.135
A1, B2 ................. gg. 100
IIIA, IIIB ............... gg. 90
A2, B3 super ......... gg. 80
IV ........................ gg. 75
A3, B3, A4, B4 ....... gg. 50
V, VI .................... gg. 45
In caso di riassunzione di lavoratore già in forza all'azienda nei 24 mesi precedenti, il patto di prova non è
apponibile al contratto di lavoro se le mansioni di adibizione comportino inquadramento contrattuale
coincidente con quello fruito nel corso del precedente contratto.
Nei 24 mesi successivi alla cessazione di precedente rapporto di lavoro, in caso di riassunzione a tempo
indeterminato o con contratto a termine eccedente i 9 mesi, con adibizione a mansioni comportanti differente
inquadramento contrattuale, il limite massimo di durata del periodo di prova è ridotto alla metà rispetto a
quello previsto nella tabella sopra trascritta.
Nell'ipotesi che precede, in caso di riassunzione con contratto a termine di durata inferiore ai 9 mesi, il
periodo di prova è oggetto di riduzione del 70%.
Il lavoratore che nel corso del periodo di prova sospenda il lavoro per malattia od infortunio non originati
dalla prestazione lavorativa, sarà ammesso alla prosecuzione della prova nell'ipotesi di rientro al lavoro
antecedentemente alla programmata scadenza delle giornate lavorative di durata della prova ed all'ulteriore
concorrente condizione che le assenze, anche frazionate, non superino il 50 % dell'arco temporale pattuito
per l'espletamento della prova.
TITOLO IX: APPRENDISTATO
Art. 28 -Disciplina dell'apprendistato
Premessa generale e definizione
Parti sociali nel disciplinare la tipologia contrattuale dell'Apprendistato operano espresso riferimento al
.Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e riconoscono nel contratto di Apprendistato uno strumento
prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché per il
collegamento tra il sistema di istruzione obbligatorio ed universitario ed il mondo produttivo. 64-
Ferme restando le disposizioni in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di
apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Disciplina generale
Le Parti sociali, nella stipulazione del presente accordo, fanno espresso riferimento e rinviano, per quanto
qui non disciplinato, alla vigente normativa, ovvero agli artt. 41 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, al contempo
esercitando ed attuando le competenze attribuite alla contrattazione collettiva di livello nazionale nei termini
ed alle condizioni previste dalla citata normativa.
a) Assunzione, inquadramento e piano formativo individuale
Per l'assunzione di un lavoratore apprendista è necessaria, ai fini della prova del contratto, la stipula in
forma scritta. Nel contratto debbono essere previsti ed indicati il piano formativo individuale, la qualifica che
potrà essere acquisita al termine del rapporto, l'eventuale periodo di prova, la durata del periodo di
apprendistato.
In applicazione del presente CCNL è possibile stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale
e proporzionata all'anzianità di servizio.
In alternativa alla retribuzione percentuale, le Parti potranno prevedere un inquadramento iniziale del
lavoratore apprendista fino a due livelli inferiori a quello proprio dei lavoratori corrispondenti alla
qualificazione cui è finalizzato il contratto, con passaggio all'eventuale livello intermedio alla data di
lft esecui del 507ji;; ~r~p:;;I co"J;KppJiffilo/lr f b 0-L
Nel contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, il piano formativo individuale è predisposto
dall'istruzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.
Per l'apprendistato professionalizzante il piano formativo individuale dovrà essere definito sulla base dei
profili o qualificazioni professionali previsti dal sistema di inquadramento del presente CCNL, anche sulla
base di moduli e formulari stabiliti dal CCNL o dall'Ente bilaterale e dovrà essere allegato, anche in forma
sintetica, al contratto di apprendistato.
L'assunzione con contratti di apprendistato può intervenire anche part-time, purché la percentuale prevista
dalle Parti non sia inferiore al 60% dell'orario normale previsto dal CCNL e senza diminuzione delle ore di
formazione prevista.
Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell'anzianità aziendale e di servizio.
b) Durata
Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatti salvi i contratti stagionali, ai
sensi dell'art. 43, comma 8 e 44, comma 5 D.Lgs. n. 81/2015.
Per le aziende con attività stagionali, così definibili anche ai sensi della qualificazione operata nell'articolo
del presente CCNL che disciplina il contratto a tempo determinato, le Aziende, ai sensi dell'art. 43, comma 8,
e art. 44, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015, in deroga alla durata minima prevista dall'art. 42, comma 2, del
D.Lgs. n. 81/2015 potranno operare assunzioni con contratto di apprendistato di durata minima trimestrale.
In tali casi le ore di formazione annua saranno riproporzionate in relazione alla durata del contratto a
termine, fermo il limite minimo di 20 ore per singolo contratto.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non può superare, in relazione al livello iniziale di assunzione, quella
prevista dal CCNL per i lavoratori non apprendisti di analogo livello. Durante tale periodo è reciproco il diritto
di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il
trattamento di fine rapporto, in base ai criteri di maturazione previsti dal presente contratto. La clausola
relativa al periodo di prova deve avere la forma scritta ed indicare la qualifica relativa alle mansioni affidate
durante il periodo di prova.
~ c) Proroga del contratto
~ La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto, superiori a 30 giorni ;
consecutivi considerate singolarmente, comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di .
apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. ~
In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà all'apprendista la nuova scadenza del contratto. ~~
d) Estensione applicazione norme sulla previdenza ed assistenza sociale obbligatoria
Agli apprendisti si estendono le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria:
-assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie;
-assicurazione le malattie
-assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia
-assicurazione maternità
-assicurazione sociale alle condizioni e termini riconosciuti dalla normativa vigente.
e) Tutor/Referente per l'apprendistato
Nel contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente per l'apprendistato, interno od
esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione
del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato.
Il tutor/referente per l'apprendistato, il cui nominativo dovrà risultare dal piano formativo, ove diverso dal
titolare dell'impresa, da un socio della stessa o da un familiare coadiuvante, dovrà necessariamente
'/ possedere competenze adeguate e, se dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che
/ l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Il tutor/referente interno per l'apprendistato
Il tutor/referente per l'apprendistato può affiancare un numero massimo di giovani pari a 5 e nel caso di
"formazione a distanza", l'attività di accompagnamento può svolgersi in modalità virtuale.
f) Registrazione della formazione e attribuzione della qualifica
La formazione dovrà essere registrata a cura del datore di lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore ex
artt. 14 e 15, D.Lgs. 14.9.2015, n. 150. La registrazione della formazione erogata, in assenza delle norme
attuative del fascicolo elettronico, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso equipollenti
supporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del fascicolo elettronico del lavoratore, la predetta
certificazione sulla formazione svolta e della qualifica eventualmente conseguita dall'apprendista potrà
essere effettuata in documento avente i requisiti del soppresso libretto formativo del cittadino ex D.M. 10.10
2005.
Alla scadenza del rapporto di apprendistato, il datore di lavoro certificherà e comunicherà per iscritto
all'apprendista l'avvenuta formazione e attribuirà la qualifica professionale all'interessato.
Analoga comunicazione il datore di lavoro effettuerà al Centro per l'impiego competente entro 5 gg. dalla
attribuzione della qualifica.
g) Recesso dal contratto
Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato. Nel corso del contratto agli apprendisti si
applica, ai sensi dell'art. 41, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 la disciplina limitativa dei licenziamenti propria della
data di assunzione e del livello occupazionale dell'unità produttiva di adibizione e/o dell'azienda.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, alle Parti è consentito, al termine del contratto
di apprendistato ed entro il termine di scadenza dello stesso, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2118
e.e ..
Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, il preavviso decorre dalla data di scadenza del
c:ontratto di apprendistato. In caso di recesso che non preveda la prestazione lavorativa durante il preavviso,
arà dovuta l'indennità sostitutiva contrattualmente prevista.
e nessuna delle Parti recede il contratto prosegue a tempo indeterminato.
h) Proporzione numerica
Le Parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di assumere alle proprie
dipendenze è regolato dai commi 7 e 8 dell'art. 42 del D.Lgs. 81/2015, ferma l'applicazione alle imprese
artigiane delle disposizioni di cui all'art. 4 della L. 8.8.1985, n. 443.
i) Presupposto per l'applicazione del presente Accordo
L'utilizzo della disciplina contrattuale dell'apprendistato,
subordinata all'applicazione del presente CCNL
Apprendistato professionalizzante
/
cosi come regolata dalle Parti stipulanti, è~
Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato dall'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015, dalla
regolamentazione integrativa del presente CCNL e da ulteriori previsioni della Contrattazione Collettiva.
È possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica
professionale ai fini contrattuali con soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni. Per i soggetti in possesso di
una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato J\
professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle Parti del
contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il presente settore dai sistemi di
inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi nazionali.
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel gruppo A e
nel gruppo B, dal primo al terzo livello delle rispettive classificazioni del personale, nonché dal I al V livello'~°n
delle imprese con indirizzo industriale, con esclusione delle figure professionali A4 e 84 e VI livello. "\( /
Con il presente accordo le Parti stipulanti dettano le regole e i principi standard utili all'attivazione
dell'apprendistato professionalizzante sul territorio nazionale, ferma restando la possibilità di integrare il
percorso formativo in relazione alle esigenze tecnico-produttive e di mercato. A tal fine, l'Ente bilaterale potrà
.P-~ +-44J}J~ t/ J__ 6 W:-
lf 7T--#-, JJL.~ u I' ~
formulare, d'intesa con le aziende, percorsi formativi indirizzati al perseguimento degli obiettivi aziendali,
interaziendali e/o territoriali.
Durata dell'apprendistato
Le Parti si danno atto che, alla luce dell'evoluzione produttiva del settore e delle relative tecniche di
lavorazione che vedono coinvolti con mansioni fungibili e di natura artigianale i componenti dell'intero
organico aziendale, sussistono i presupposti per esercitare la possibilità, ex art. 44, comma 2, D.Lgs. n.
81/2015, relativa alla omologazione della durata dell'apprendistato in coerenza con le figure professionali
dell'artigianato per tutte le qualifiche sotto disciplinate. Tuttavia, nelle more della ridefinizione contrattuale
delle mansioni proprie del comparto della panificazione, le Parti -ai sensi della normativa citata -hanno
individuato -già sulla scorta delle declaratorie contrattuali in essere -le figure professionali aventi contenuti
competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane; per tali figure professionali hanno
previsto una durata del contratto superiore ai 36 mesi.
Il rapporto di apprendistato ha, pertanto, le seguenti durate massime in relazione alle qualifiche da
conseguire:
A1 Super, A1
A2
A3 e B3 Super
B1, B2, B3
Livelli I, Il, IIIA, IIIB
60 mesi;
50 mesi;
48 mesi;
36 mesi;
36 mesi;
Livello IV 30 mesi;
Livello V 24 mesi.
Per i Panifici ad indirizzo produttivo industriale le Parti concordano che la contrattazione di secondo livello
potrà fissare diversa e maggiore durata dell'apprendistato per le figure professionali riconosciute come
aventi contenuti competenziali analoghi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane.
Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato
I periodi di apprendistato effettuati presso altre aziende saranno computati presso la nuova, ai fini del
completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca al medesimo
profilo professionale e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. In
tal caso i periodi massimi di durata sopra disciplinati saranno ridotti in misura corrispondente alla durata
della precedente esperienza formativa.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a. di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento
necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
c. di non sottoporre l'apprendista a lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è
assunto;
d. di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e. di informare l'apprendista sui risultati del percorso formativo, anche per il tramite del centro di formazione;
qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita
legalmente la potestà dei genitori.
Obblighi dell'apprendista
L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione
professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
~ b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
1/ c. adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
d. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli
eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali
Trattamento economico
Le retribuzioni degli apprendisti sono pari alle percentuali di seguito specificate in corrispondenza agli archi
temporali di applicazione delle stesse. Ai fini della determinazione della retribuzione, la percentuale si
applica sugli elementi retributivi di seguito specificati, propri del lavoratore non apprendista avente
inquadramento corrispondente a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto: paga base, ex
indennità di contingenza, E.D.R., eventuali elementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello:
-70% primi dodici mesi;
-80% dal tredicesimo al ventiquattresimo mese;
-90% dal venticinquesimo al quarantottesimo mese;
-95% al quarantanovesimo fino alla cessazione del contratto.
Dette percentuali non si applicano nel caso in cui il lavoratore venga inquadrato secondo quanto previsto dal
comma 3 del punto a) dell'Art. 28 -Disciplina dell'Apprendistato.
Il cottimo è vietato per tutti casi di apprendistato (Cfr. art. 41, comma 5a, D.Lgs. 81/2015)
Principi generali in materia di formazione nell' apprendistato professionalizzante
Per formazione formale si intende l'esito di un percorso di istruzione/apprendimento con obiettivi
professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, secondo percorsi di formazione
strutturati on the job ed in affiancamento, anche avvalendosi di strutture formative esterne o dell'Ente
---?t=--t:C!1laterale. Detto percorso è finalizzato all'acquisizione delle corrispettive competenze. A tal fine, considerata
la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono
individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di
professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della
formazione a distanza e strumenti di e-learning.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda o di consorzi di aziende,
questi dovranno essere in possesso di ambienti e di risorse umane idonei e coerenti con gli impegni assunti
con il piano formativo.
È allegata al presente CCNL, in calce al piano formativo individuale, scheda per la verifica ed
:~~::e::f::::~:: della capacità formativa aziendale (Allegato). ---l /
Il piano formativo individuale deve essere definito per iscritto e per espressa previsione del presente CC~
potrà essere consegnato in forma consolidata al lavoratore entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
È allegato al presente accordo un modulo di piano formativo individuale (Allegato) che potrà essere
eventualmente integrato con l'assistenza dell'Ente bilaterale territorialmente competente o in mancanza di
questo, dall'Ente bilaterale nazionale. Sono altresì allegati i profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante, recanti il programma formativo standard per le figure professionali tipizzate dal CCNL \\\]\
(Allegato). r
Le aziende trasmetteranno copia dei piani formativi all'Ebipan e sue articolazioni territoriali di competenza,
entro 60 gg. dall'assunzione dell'apprendista.
Laddove la singola azienda intenda definire ed avviare percorsi formativi per profili non espressamente r·
previsti dalla presente intesa, sottoporrà il profilo professionale definito e il relativo percorso formativo per la
verifica di conformità all'Ebipan o sue articolazioni territoriali. In assenza di risposta da parte di Ebipan,
decorsi quindici giorni dalla richiesta dell'azienda il Piano formativo è da intendersi conforme e approvato.
Ebipan, a sua volta, anche in relazione agli esiti del monitoraggio sopra regolato e delle richieste di
conformità pervenute dalle singole aziende, definirà eventuali ulteriori profili formativi per la formalizzazione
degli stessi nell'ambito della contrattazione collettiva.
Formazione: contenuti ~
La formazione formale è costituita da un percorso di istruzione/apprendimento con obiettivi
professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, secondo percorsi di formazione
strutturati on the job ed in affiancamento, o esterna presso struttura accreditate, finalizzato all'acquisizione
46
L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della
formazione a distanza e strumenti di e-learning.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda o di consorzi di aziende,
questi dovranno essere in possesso di ambienti e di risorse umane idonei e coerenti con gli impegni assunti
con il piano formativo. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica,
laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, art. 44, D.Lgs. n. 81/2015.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno
essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi consistenti nell'apprendere e porre in pratica, con
specifico riferimento al percorso professionale individuato:
a. i principi inerenti all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, la corretta applicazione delle misure di
sicurezza generali e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, gli obblighi igienico sanitari in materia di
preparazione e manipolazione e vendita degli alimenti;
b. i principi relativi alla disciplina del rapporto di lavoro;
c. le metodiche professionali generali produttive e/o commerciali con particolare riferimento al percorso
professionale produttivo;
d. la conoscenza delle materie prime e dei prodotti aziendali, delle attrezzature e degli impianti, il loro
corretto utilizzo, mantenimento e pulizia e, relativamente al percorso professionale commerciale, la tecnica di
gestione del punto vendita, le problematiche igienico sanitarie, la conoscenza dei prodotti, la loro corretta
gestione espositiva e commerciale;
e. gli elementi base del marketing alimentare, la gestione del rapporto con il cliente, la gestione degli ordini
alla produzione.
;
Formazione professionalizzante: durata
L'offerta formativa pubblica è obbligatoria laddove in tal senso disciplinata dalla normativa regionale e sia
stata proposta dalla Regione competente al datore di lavoro entro 45 giorni dalla comunicazione
dell'instaurazione del rapporto.
Le imprese operanti in più Regioni faranno riferimento al percorso formativo ed agli adempimenti previsti
dalla normativa della Regione in cui è sita la sede legale.
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte ore
di formazione interna o esterna all'azienda, in esecuzione delle norme vigenti, in relazione alla qualifica
professionale ed al livello di inquadramento previsto dalle declaratorie contrattuali del presente CCNL, entro i
limiti di durata massima di seguito specificati. ~ '\ • -
Qualifica Ore di formazione annua ~
A1,81 100ore;
A2, 82, 83 Super 80 ore; ~ \J\... .
A3, 83 60 ore; }J -
I e 11 livello 120 ore;
Livelli IIIA e 1118 80 ore;
Livelli IV e V 60 ore.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e/o specifiche
modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi
lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione
accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Negli schemi, allegati al presente Accordo e costituenti Parti integranti dello stesso, sono specificati i profili
formativi e le ore di formazione da erogarsi in relazione alle singole qualifiche (Allegati).
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le
ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Agevolazioni ""\J:ì
Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 possono essere assunti, senza limiti di età, con contratto
di apprendistato professionalizzante anche i lavoratori in mobilità o beneficiari di un trattamento di
JJ disoccfne fil)-~ ~
4
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DISCIPLINA SPECIALE SUL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA ED IL DIPLOMA
PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI
SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE E SULL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in
azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano
nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e sull'alternanza scuola lavoro può essere
stipulato in forma scritta ai fini della prova, tra i datori di lavoro in possesso dei requisiti previsti dal O.I.
12.10.2015, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 che non abbiano
conseguito la qualificazione oggetto del contratto e le Istituzioni formative individuate dal predetto Decreto
Interministeriale.
Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto i cui
elementi minimi sono stati fissati dal D.I. 12.10.2015, fatte salve le integrazioni richieste dalla normativa
regionale e dai peculiari obiettivi formativi perseguiti dal datore di lavoro, dall'istituzione formativa e
dall'apprendista.
È parte integrante del contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e sull'alternanza scuola
lavoro il piano formativo individuale (P.F.I.), il cui modello costituisce l'Allegato 1 del O.I. 12.10.2015.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non
può in ogni caso essere inferiore a 6 mesi, fatte salva la specifica normativa relativa alle attività stagionali e
superiore a tre anni, o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
~-=-assono essere altresì stipulati contratti di apprendistato non superiori a 4 anni, per i giovani iscritti a partire
0al secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore per l'acquisizione:
( -oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore;
-di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici,
utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare il contratto nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 43 del D.Lgs.
n. 81/2015.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, possono essere inoltre stipulati contratti di ,,,
apprendistato di durata non superiore a due anni per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo~
che si conclude con l'esame di Stato (art. 6, comma 5, D.P.R. 15.3.2010, n. 87). •
Dovrà essere garantita la presenza di tutore o referente aziendale in esecuzione degli obblighi già richiamati
nel presente CCNL ai fini della disciplina generale dell'apprendistato. Inoltre, nel Piano formativo individuale
sarà individuato un Tutor formativo per il raccordo didattico e organizzativo tra istituzione formativa e
azienda.
Trattamento economico e normativo
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta con riferimento alla tabella disciplinata dal presente CCNL con
riferimento all'apprendistato professionalizzante per le corrispondenti qualifiche e livelli contrattuali.
Fermo restando per i minorenni il divieto di lavoro notturno tra le ore 22 e le 6, l'orario di lavoro nel corso
dell'esecuzione del contratto sarà pari a 8 ore giornaliere e 40 settimanali, ad eccezione dei quindicenni, il
cui orario di lavoro non potrà superare le 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.
n. 977/1967.
Al termine del contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e sull'alternanza scuola lavoro, è
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. r
;;, t,,
(
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero modifiche legislative relative al contratto di
apprendistato, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
TITOLO X: ORARIO DI LAVORO
Art. 29 -Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giorni.
Nelle imprese ad indirizzo industriale la diversa distribuzione dell'orario settimanale sarà oggetto di
confronto preventivo con le RSU/RSA e/o con le segreterie territoriali delle OO.SS. stipulanti il
presente CCNL.
A. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 la durata media dell'orario di lavoro non può
in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro
straordinario.
B. La durata media dell'orario di lavoro di cui al punto A deve essere calcolata con riferimento ad un
periodo non superiore a 4 mesi. L'arco temporale di riferimento per il predetto calcolo potrà essere
variato dalla contrattazione collettiva di secondo livello fra le Parti stipulanti il presente contratto, a
fronte di specifiche ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, temporalmente
definite, da enunciarsi formalmente nei verbali di accordo.
C.
D.
E
La durata massima per singola settimana del periodo previsto al punto B non potrà superare in
ogni caso le 54 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Fermo restando l'orario normale di lavoro come definito al primo comma, tutti i lavoratori
matureranno per dodicesimi 28 ore annue di permessi retribuiti, considerando un dodicesimo la
frazione di mese superiore a 15 giorni.
Tali permessi verranno goduti, da ogni singolo lavoratore per gruppi di 8 ore o frazioni di esse previa
intesa tra datore di lavoro e lavoratore.
Art. 30 -Fissazione dell'orario òl
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà . .
gli orari di lavoro secondo le esigenze produttive dell'azienda per i panifici ad indirizzo artigianale.
Per i panifici ad indirizzo industriale il datore di lavoro comunicherà le eventuali variazioni dell'orario
settimanale entro e non oltre il giovedì della settimana precedente.
Art. 31 -Flessibilità dell'orario di lavoro per i panifici ad indirizzo artigiano
Al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa e nell'intento
di dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di lavoro, si potranno realizzare regimi di
orario diversi rispetto all'articolazione prescelta ai sensi dell'art. 29, con il superamento dell'orario
contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 112 ore annuali complessive.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai
lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità
di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento
~ dell'orario contrattuale.
7 In tali casi, l'esigenza di flessibilità sarà comunicata a lavoratrici e lavoratori entro e non oltre il
giovedì della settimana precedente.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei
periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Agli stessi
verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, in applicazione del presente articolo, verrà corrisposta
la maggiorazione del 10%, da calcolarsi sulla retribuzione mensile di fatto divisa per 173, da liquidare
nei periodi di superamento dei medesimi.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale di domenica, in applicazione del presente articolo, verrà
corrisposta la maggiorazione del 30%.
Art. 31 bis -Flessibilità dell'orario di lavoro per i panifici industriali
Al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa e nell'intento
di dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di lavoro, si potranno realizzare regimi di
orario diversi rispetto all'articolazione prescelta ai sensi dell'art. 29, con il superamento dell'orario
contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 96 ore annuali.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai
lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità
. À di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento
1_;;;,<-.__) dell'orario contrattuale.
~ In tali casi, l'esigenza di flessibilità dovrà essere preventivamente condivisa nella sua
programmazione con le RSU/RSA e/o con le 00.SS. Territoriali stipulanti il presente CCNL, e definita
in tempo utile in sede di esame congiunto per l'utilizzo della riduzione.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei
periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Agli stessi
verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle
prestazioni effettuate in regime di flessibilità.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, in applicazione del presente articolo, verrà corrisposta
la maggiorazione del 20%, da calcolarsi sulla retribuzione mensile di fatto divisa per 173, da liquidare
nei periodi di superamento dei medesimi.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali.
Art. 31 ter -Riposo per i pasti
Nelle aziende in cui l'orario normale viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una
adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori dei Panifici industriali che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il
pasto in azienda, all'interno dell'orario di lavoro.
Per i lavoratori dei Panifici industriali che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora retribuita
per la consumazione del pasto, effettuano lavoro in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in
prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta, in aggiunta,
un'ulteriore mezz'ora retribuita.
TITOLO Xl: PART-TIME
Art. 32 -Contratto di lavoro a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro con orario che risulti comunque inferiore al
normale orario di lavoro ai sensi dell'art.5 d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i. e del presente CCNL.
Il datore di lavoro, che intenda effettuare assunzione di personale a tempo parziale, è tenuto a fornire
Apestivirmazionj;~ià;:;1~~rapport a tempo p0-~oct in u; Q~
produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta da affiggersi in luogo
accessibile a tutti nei locali dell'impresa ed a prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Forma del contratto
L'instaurazione del contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato od indeterminato, presuppone
la volontà delle parti e dovrà risultare da atto scritto ai fini della prova.
Su accordo delle parti, che deve avere forma scritta, è ammesso trasformare il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale
Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovranno essere indicati:
1. il periodo di prova per i nuovi assunti;
2. la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario
esistenti in azienda, così come previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 81/2015;
3. il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione
lavorativa;
4. la durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno.
~ 5. Nel caso di aziende in cui l'organizzazione del lavoro sia articolata in turni, l'indicazione della
~ collocazione temporale della prestazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.lgs. n. 81/2015, potrà
J Reve,:;~~i:~: :::::::::nte rinvio ai turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione della prestazione da tempo pieno a tempo parziale
e viceversa, presuppone la volontà delle parti.
E' fatto salvo il diritto alla trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, riconosciuto ai sensi
del comma 3 dell'art. 8 del D.lgs. 15.6.2015, n. 81, ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi
patologie cronico degenerative ingravescenti nonché, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del D.lgs. 15.6.2015,
n. 81, per una sola volta, ai lavoratori titolari del diritto alla fruizione di congedo parentale, ai sensi del Capo
V del D.lgs. 26.3.2001, n. 151.
I lavoratori di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8 del Dlgs15.6.2015, n. 81, compatibilmente con le esigenze tecnico
organizzative ed in presenza di posizioni di lavoro a tempo parziale disponibili in organico, hanno diritto alla
priorità nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Analogo diritto ed
alle medesime condizioni è riconosciuto alle lavoratrici di cui al comma 6, art. 24 del D.lgs. del 15.6.2015, n. &)
80 (donne vittime di violenza di genere).
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle
assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello
e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Periodo di comporto per malattia e infortunio
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, D.lgs. 15.6.2015, n. 81 le parti prevedono che nel
rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo non superiore, nell'arco dell'anno solare, alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti,
indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro in esse prevista.
Lavoro supplementare e straordinario ) A A
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il f v \
settore, il datore di lavoro, ai sensi del comma 1, dell'art. 6 del Dlgs. 15.6.2015, n. 81, ha facoltà di richiedere
-entro i limiti dell'orario normale di lavoro -, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto
alla prestazione lavorativa concordata per:
sostituzione di lavoratori assenti;
punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili od a situazioni straordinarie
che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale;
~ -esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il
✓ normale organico;
necessità di sostituzione di titolari,
J,l rappori lavoro )Jl:~a~~ ~~
soci, familiar~· e c !laboratori
51 ~
~
in genere per quali non
Le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del Dlgs. 15.6.2015, n.
81 e della vigente disciplina contrattuale per i lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con la percentuale di maggiorazione sull'importo della
retribuzione oraria globale di fatto pari al 5%. Le parti concordano che la maggiorazione fissata è
omnicomprensiva ed esclude ogni incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi
indiretti e differiti (es. t.f.r.).
Clausole elastiche
In applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 del D.lgs. 15.6.2015, n. 81, le parti del contratto
individuale di lavoro, con specifico patto scritto -anche contestuale al contratto di lavoro -e con espressa
indicazione della data, potranno prevedere clausole elastiche relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che
autorizzano all'applicazione delle clausole elastiche.
Il termine di preavviso è di almeno due giorni, fatte salve diverse intese tra le parti.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa non potranno eccedere i limiti fissati in
materia di lavoro straordinario.
,...--,,...__ve ore di lavoro rientranti nell'ambito del normale orario di lavoro ai sensi del presente CCN L prestate a
seguito dell'applicazione di clausole elastiche verranno retribuite, in misura non inferiore alla sola
maggiorazione del 2% da calcolare sulla retribuzione oraria derivante dall'applicazione delle paghe base
nazionali di cui al presente CCNL.
Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento definitivo
della quantità della prestazione perché non compensate, in tutto o in parte da equivalente riposo
compensativo, verranno retribuite con una maggiorazione alternativamente del 10%, 15%, 20%, della
retribuzione oraria, calcolata sulle paghe base nazionali di cui al presente CCNL:
10% se prestato con preavviso di 8 giorni,
15% se prestato con preavviso di 5 giorni;
20% se prestato con preavviso di 2 giorni.
Le maggiorazioni previste non rientrano nella retribuzione di fatto e le Parti escludono il computo del
compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole elastiche su ogni altro istituto.
I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui ali' art. 8, commi da 3 a 5 del D.lgs. n. 81/2015, ovvero
dell'art. 1 O, primo comma della L. 300/70, hanno la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola
elastica.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Principio di non discriminazione
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a
tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di
classificazione stabiliti dal presente contratto collettivo, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo
trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa.
Computabilità dei lavoratori a tempo parziale
Ai fini dell'applicazione di norme di legge e di contratto, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 15.6.2015, n. 81 i
lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in
proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi del presente contratto. Ai
fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari a tempo
parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno.
y TITOLO Xli: LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E DOMENICALE
y ~ ;t~, ~ Jlr 52 q~-
A ~ ~ (I
Art. 33 -Lavoro straordinario
Ad eccezione del caso di cui agli artt. 31 e 31 bis, è considerato straordinario il lavoro eseguito oltre le 40
ore settimanali e/o oltre le 8 ore giornaliere, nel rispetto delle previsioni degli artt. 4 -5 del D.Lgs.
66/2003.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso alla flessibilità, esso
decorrerà dalla prima ora successiva all'orario definito e comunicato ai lavoratori e ai loro
rappresentanti sindacali.
Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso nel
limite di 270 ore annue, incrementabile mediante accordo di secondo livello fra le parti stipulanti il presente
contratto, in presenza di comprovate esigenze tecnico -produttive.
li lavoro straordinario sarà compensato con una maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale.
li lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa
le veci.
Art. 34 -Lavoro notturno e lavoratore notturno
È definito periodo di lavoro notturno quello svolto dalle ore 22.00 alle ore 05.00.
È considerato lavoratore notturno il lavoratore o la lavoratrice che svolga almeno tre ore del suo normale
orario di lavoro (in via non eccezionale) durante tale periodo.
Inoltre, è considerato lavoratore notturno colui che presta il proprio lavoro per almeno tre ore nel periodo
considerato per un minimo di 80 giornate all'anno.
Le cause di eccezionalità protratte per un periodo non superiore a quattro mesi per le quali un lavoratore non
è comunque definito lavoratore notturno sono:
-sostituzione di lavoratori in ferie o in malattia che svolgano la propria attività durante il periodo notturno;
-intervenute carenze di personale adibito al lavoro notturno coperte temporaneamente da prestazioni
notturne di altri lavoratori in forza all'azienda; _ ~ ,
-punte di maggiore intensità produttiva che rende necessario ricorrere a prestazioni notturne. ~
Nel caso in cui un lavoratore notturno non risulti più idoneo alle prestazioni notturne e qualora sia
dimostrabile da idonea certificazione medica che tale causa di inidoneità sia direttamente imputabile alla
prestazione notturna, il datore di lavoro si adopererà per assegnare il lavoratore a mansioni diurne.
Per le imprese con un massimo di 5 dipendenti, ove tale trasferimento a mansioni diurne non risulti
oggettivamente possibile per la mancanza in azienda di ruoli da assegnare, il datore di lavoro comunicherà
alla Commissione paritetica territoriale tale circostanza.
La Commissione attiverà le opportune procedure, che dovranno concludersi entro tre mesi dalla data di
comunicazione, per individuare soluzioni che possano consentire un ricollocamento del lavoratore anche in
altre entità aziendali del settore.
In relazione all'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 532/99, si individua in tre mesi il periodo di riferimento sul quale
r (
(~
calcolare come media il limite di 8 ore. ~1
Con riferimento al lavoro notturno, in aggiunta alle esclusioni previste dal D. Lgs. n. 66 del 2003, art. 11,
~ comma 2, al fine di favorire il reinserimento in azienda della lavoratrice madre, potrà essere concesso -su
richiesta della lavoratrice interessata e previa intesa tra le Parti del contratto individuale di lavoro un
prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno per un periodo di sei mesi continuativi, a partire
tra le Parti del contratto individuale di lavoro potrà essere concesso anche al lavoratore padre che si trovi in
condizione di mono-affidatario.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si impegnano a costituire una Commissione a livello nazionale che si occuperà della
disciplina del lavoro notturno.
Art. 34 bis -Lavoro notturno e lavoratore notturno -Maggiorazioni.
Il lavoro svolto tra le ore 21 e fino alle ore 4, sarà compensato con una maggiorazione del 50 % sulla
retribuzione normale.
Al lavoratore notturno come individuato dall'art. 34, verranno riconosciute 8 ore annuali di permessi retribuiti
in aggiunta a quelli previsti dall'art. 29 Lett. D
Art. 35 -Lavoro festivo e domenicale.
Il lavoro prestato in giornate festive nazionali ed infrasettimanali ai sensi di legge sarà retribuito in misura
delle effettive prestazioni con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione normale.
fa I personale impegnato in giornate domenicali nella produzione, confezionamento, distribuzione e vendita
del pane competerà una maggiorazione del 75% della retribuzione normale indipendentemente dal
godimento del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Al personale in servizio nella giornata di domenica, nel caso di produzione e vendita di prodotti diversi dal
pane, competerà una maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale.
Art. 36 -Cumulabilità delle maggiorazioni
Fermo restando che la maggiorazione del 75% relativa al lavoro domenicale non è cumulabile, le altre
maggiorazioni, a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili in misura superiore al 55%.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In relazione agli art. 34, 35 e 36 del presente CCNL, le Parti si impegnano congiuntamente ad un riesame ~
della materia a seguito di eventuali interventi legislativi di modifica delle normative vigenti in materia di orari. ~
TITOLO Xlii: FERIE E FESTIVITA'
Art. 37 -Ferie
A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà concesso ogni anno un periodo di riposo retribuito di giorni
26 lavorativi.
Le ferie sono irrinunciabili nella misura di quattro settimane annue ed ogni patto contrario è nullo.
Tale periodo va goduto almeno per due settimane, consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore, nel
corso dell'anno di maturazione e, per il restante periodo, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione.
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più
lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è
possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.
Il periodo minimo di quattro settimane previsto dall'art. 10 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto.
Le festività infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie daranno luogo al prolungamento delle ferie medesime
o al pagamento delle competenze previste dalla legge per le festività.
Il diritto alle ferie matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15
giorni.
In caso di licenziamento o di dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio, spetteranno al lavoratore tanti
dodicesimi del periodo di ferie, al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di
competenza.
Art. 38 -Festività nazionali e infrasettimanali
Per le festività nazionali ed infrasettimanali e per il relativo trattamento economico, si fa riferimento a quanto
determinato dalle disposizioni di legge.
Le festività nazionali ed infrasettimanali, annualmente in numero di 11, sono le seguenti:
Capodanno, Epifania, Lunedì dopo Pasqua, Assunzione di M.V., Ognissanti, Immacolata Concezione,
Natale, S. Stefano e il Patrono della città (che sarà sostituito con altra ricorrenza qualora coincida con una
festività sopra elencata), 25 aprile, 1 ° maggio e 2 giugno.
Il lavoro eseguito in tali giorni sarà retribuito in relazione all'effettiva prestazione con la maggiorazione
prevista per il lavoro festivo di cui all'art. 35.
Per le festività che hanno cessato di essere tali in base alla legge 5 marzo 1977, n. 54, viene stabilito quanto
segue:
1) la ex festività del 4 novembre da diritto al lavoratore al trattamento economico previsto per le festività
cadenti di domenica;
2) le ulteriori 4 festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) saranno
usufruite come giornate di riposo compensativo, pari a complessive 32 ore, il cui utilizzo sarà concordato con
il datore di lavoro.
TITOLO XIV: CONGEDI -DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 39 -Congedi
A) Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio il dipendente ha diritto ad un congedo retribuito di quindici giorni di calendario.
Egli dovrà preavvisare la ditta almeno 15 giorni prima del giorno di inizio del congedo richiesto e, per
ottenere il pagamento della retribuzione relativa a tale periodo, ha l'obbligo di esibire entro 60 giorni al datore
di lavoro regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione del matrimonio.
In difetto di tali formalità il dipendente perde il diritto di congedo retribuito che deve essere in ogni caso
usufruito a tempo debito.
Resta inteso che il congedo sarà retribuito computandolo sulla base della retribuzione normale.
B) Congedo malattia figlio
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti
alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. In questo caso, due giorni di congedo
annui sono retribuiti.
Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ogni figlio di
Art. 40 -Lavoratori studenti
Fatto salvo quanto disposto in materia dalla Legge 20-5-1970 n. 300, i lavoratori che frequentano presso un
Istituto pubblico un corso per il conseguimento del titolo di studio della scuola dell'obbligo, hanno diritto di
usufruire di permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore pro-capite nel triennio, fermo restando la regolare
frequenza dell'intero corso.
Gli oneri derivanti saranno a carico dei datori di lavoro in forma collettiva, secondo il principio della mutualità
che sovraintende alle Casse mutue.
TITOLO XV: CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
Art. 41 -Chiamata alle armi
Nel caso di chiamata alle armi per il servizio di leva valgono le disposizioni di legge.
Al lavoratore chiamato alle armi saranno corrisposte a titolo di premio 4 giornate di retribuzione.
Art. 42 -Richiamo alle armi
In caso di richiamo alle armi non viene risolto il rapporto di lavoro ed il lavoratore avrà diritto al trattamento
---..e
pre isto dalle disposizioni di legge in vigore all'atto del richiamo.
e;;:>""'-~-::;
caurito il servizio militare tanto di leva che di richiamo, il lavoratore, nel termine di 30 giorni, deve
)~;~esentarsi in azienda per riprendere il servizio.
In caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore da comunicarsi entro il termine predetto, sarà
considerato dimissionario.
TITOLO XVI: MALATTIE ED INFORTUNI
Art. 43 -Assicurazioni sociali
Il lavoratore deve essere assicurato secondo le norme di legge nei confronti:
1) degli infortuni sul lavoro;
2) delle assicurazioni sociali obbligatorie;
3) dei trattamenti di malattia e di prestazioni sanitarie.
Art. 44 -Infortunio sul lavoro relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo
industriale
In caso di infortunio sul lavoro per il quale intervenga l'INAIL, l'azienda, previa convenzione con l'Istituto,
anticiperà le indennità a carico dello stesso a condizione che non siano soggette a contribuzione e che sia
garantito il rimborso da parte dell'Istituto assicuratore.
Art. 45 -Trattamento di malattia e di infortunio
Per le prime tre giornate di malattia non indennizzate dal competente Istituto, verrà corrisposto al lavoratore,
malato per un periodo superiore a 5 giorni, da parte del datore di lavoro, il 100% della paga globale come se
lavorasse.
Nel caso di malattia di durata inferiore o pari a 5 giorni, le prime tre giornate saranno compensate con il
100% della retribuzione normale.
I trattamenti di cui sopra potranno essere erogati dalle Casse Mutue integrative di cui all'art. 47 ove esistenti.
Ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore in atto nelle provincie, per il personale impiegatizio,
non fruente di assistenza economica da parte dell'Ente mutualistico, nel caso di anzianità di servizio fino a
10 anni]~truer ~se e# essa per&~e;ue mesi;~ a~
caso di anzianità di servizio oltre 1 O anni, spetta l'intera retribuzione nei primi due mesi e la metà di essa per
i successivi quattro mesi.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel testo unico approvato
con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, e s.m.i.
Per quanto attiene il trattamento economico nel caso di infortunio sul lavoro, intendendosi per tale quello
riconosciuto dal competente Istituto in base alle vigenti disposizioni legislative, le parti fanno riferimento alle
norme di legge e alle disposizioni applicative dell'Istituto interessato.
Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano
soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto.
Art. 45 bis -Disposizioni relative a malattia e ad infortunio non sul lavoro
L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata, anche telefonicamente,
all'azienda tempestivamente e comunque prima dell'inizio del turno al quale doveva essere adibito il
:voratore interessato, salvo caso di giustificato e comprovato impedimento, al fine di consentire all'azienda
,--__,.,_,_·, provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari.
Alla comunicazione farà seguito, entro due giorni, ai sensi e nei modi di legge, l'invio del certificato medico.
Così come previsto dalla legge 30 aprile 1962, n.
0
283 e dal successivo regolamento del 26 marzo 1980, n.
0
327 i lavoratori assentatisi per causa di malattia per oltre 5 giorni dovranno presentare il certificato medico
dal quale risulti che gli stessi non presentano pericoli di contagio dipendente dalla malattia medesima. Detti
certificati dovranno essere rilasciati dai medici curanti o dai medici di cui all'art.5, comma 3, della legge 20
maggio 1970, n.
0
300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio ~-'
domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17 .00 alle ore 19.00 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per malattia, indipendentemente
dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai
controlli di malattia in orari diversi, le fasce orarie saranno adeguate ai criteri organizzativi locali.
Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed
accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo; in tali casi il lavoratore sarà tenuto a darne
preventiva informazione all'azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento
dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l'assenza sarà
perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 61. Costituisce, altresì, grave inadempimento
contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa, anche a titolo gratuito, durante l'assenza.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere
preventivamente comunicato all'azienda.
Art. 45 ter -Malattia insorta durante le ferie
La malattia e l'infortunio non sul lavoro, insorti durante il periodo di ferie ne sospendono la fruizione nel caso
lr
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recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e la cui prognosi iniziale risulti dal certificato medico
superiore a giorni 10, sospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative non inferiori a due
settimane.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di
infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Il lavoratore che si ammala nell'arco del periodo di ferie continuative di cui sopra è tenuto a rientrare in
servizio al termine di tale periodo di ferie programmate, qualora guarito.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi territoriali e/o aziendali.
Art. 46 -Periodo di conservazione del posto
Il lavoratore che non sia in periodo di prova o di preavviso, che debba interrompere il servizio a causa di
malattia o di infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento
dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per un periodo massimo di 180 giorni, anche in caso di diverse
malattie, nei 12 mesi precedenti.
Almeno 24 ore prima che sia superato il limite di conservazione del posto, il lavoratore a tempo
indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di
aspettativa debitamente certificato, di durata non superiore a mesi 4 per le aziende artigiane e a mesi 6 per
le aziende industriali, durante il quale non decorrerà la retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per
alcun istituto.
A tale fine il datore di lavoro, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari fornirà lo stato di applicazione
della norma contrattuale.
Non si terrà conto dell'aspettativa goduta per alcun istituto contrattuale i cui benefici sono collegati
all'anzianità di servizio ed inoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini di quanto previsto in
materia di conservazione del posto e di trattamento economico di malattia.
Anche per l'aspettativa di cui sopra vale quanto previsto in tema di reperibilità in caso di assenza dal lavoro
per malattia e infortunio non sul lavoro.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore~,,. 1
il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. ~
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere
servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro col diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la
decorrenza dell'anzianità in effetto di preavviso per i panifici ad indirizzo industriale.
Il periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell'importo del TFR maturato
all'inizio della sospensione stessa, secondo i criteri previsti dall'art. 2120, 4° e 5° comma del Codice Civile.
Fermo restando il trattamento economico previsto all'art. 45, il lavoratore assente per malattia professionale,
riconosciuta dall'INAIL, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene -~
corrisposta dall'INAIL stesso l'indennità di inabilità temporanea assoluta.
Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenta al lavoro potrà essere
licenziato.
Le Parti, in ossequio alla normativa, anche di livello europeo, dettata a tutela del principio di parità di
trattamento intendono con il presente CCNL dettare una disciplina differenziata del comporto di
e per le lavoratrici / lavoratori affetti da patologie oncologiche. Le Parti convengono che i termini di
conservazione del posto durante la malattia sono aumentati di 60 giorni per le lavoratrici/ i lavoratori
con disabilità certificata ai sensi della legge n. 68/1999 e per le lavoratrici / lavoratori affetti da
patologie oncologiche. Durante il periodo ulteriore di conservazione del posto, non decorrerà
retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.
Art. 47 -Casse mutue per l'integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio
Premesso che in ogni regione e/o provincia dovranno essere costituite "Casse mutue integrative per le
malattie e infortuni dei dipendenti da aziende di panificazione", le Organizzazioni firmatarie convengono di
operare congiuntamente per la risoluzione dei problemi di natura legale e tecnico-organizzativa relativi alla
costituzione ed al funzionamento delle Casse medesime.
Le Casse saranno finanziate con contributi posti a carico dei datori di lavoro nella misura del 75% e dei
lavoratori nella misura del 25%. Esse avranno il fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico
integrativo a quello di legge nei periodi di assenza dal lavoro indennizzati dagli Istituti assicurativi, e nel solo
caso che sussista il diritto all'indennizzo.
Il lavoratore ha diritto all'integrazione nel solo caso che egli sia in regola con i versamenti delle quote di sua
~ompetenza dovute alla Cassa .
....) -~elle regioni e/o province dove è costituita la Cassa, i datori di lavoro che non vi aderissero saranno tenuti
all'integrazione diretta al singolo lavoratore nella misura del 100% della retribuzione.
Fatto salvo quanto previsto al 1 ° e 2° comma dell'art. 45, ove non fossero costituite le Casse, sarà
comunque garantita ad ogni singolo lavoratore, in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, una
integrazione salariale, per ogni giornata di assenza indennizzata dall'Istituto competente, nelle seguenti
misure:
assenze dal 4 ° fino al 20° giorno compreso: 25% della retribuzione al netto del rateo di 13a e 14a
mensilità;
assenze dal 21° giorno: 30% della retribuzione al netto del rateo di 13a e 14a mensilità.
regionali o Le integrazioni, nelle entità sopra previste, potranno anche essere determinate, nei contratti
provinciali, in base a quote fisse concordate tra le parti.
TITOLO XVII: GENITORIALITÀ ~
Art. 48 -Genitorialità
Alle lavoratrici di cui al presente contratto saranno applicate le norme di legge e relativi regolamenti. Durante
il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro prescritta dalla legge alla lavoratrice non competono indennità a
carico del datore di lavoro, ma a favore della stessa maturano tutti i diritti relativi a ferie, trattamento di fine
rapporto, 13a e 14a mensilità ( ove prevista) per le quote non erogate dall'istituto competente.
Nel periodo di congedo parentale non sono previste retribuzioni a carico del datore di lavoro, né altri diritti
connessi, con la sola eccezione del T.F.R.
~
~
Alle lavoratrici e ai lavoratori che fruiscono di periodi di congedo parentale per maternità/paternità è ~'\--,
riconosciuta la possibilità di ottenere l'anticipazione del T.F.R. nella misura del 30% per una sola volta nel ~ I
corso del rapporto di lavoro.
Per i genitori di figli fino a tre anni d'età e per genitori impegnati nell'inserimento dei figli all'asilo nido, le Parti
potranno concordare forme di flessibilità nell'orario di entrata e di uscita. } l
TITOLO XVIII: TRATTAMENTO ECONOMICO &1{ ' V
~ Al~~ L ~ ~ 0~ f ~ ~
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.../
Art. 49 -Aumenti retributivi mensili e una tantum
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari:
-Panifici Artigiani
Livello 1° feb. 2024 1°Iug.2024 1° nov. 2025 1 ° sett. 2026 Aumento a regime
(AFAC) totale
A1S 45,34 32,38 80,31 79,01 237,04
A1 39,93 28,52 70,74 69,60 208,79
A2 35,00 25,00 62,00 61,00 183,00
A3 30,07 21,48 53,26 52,40 157,21
A4 26,54 18,96 47,02 46,26 138,79
B1 44,16 31,54 78,23 76,97 230,90
B2 29,60 21, 14 52,43 51,58 154,75
B3S 27,72 19,80 49,10 48,31 144,93
B3 26,31 18,79 46,60 45,85 137,56
B4 23,49 16,78 41,61 40,94 122,82
-Panifici Industriali
1° feb. 2024 Aumento a regime Livello (AFAC) 1°Iug.2024 1° nov. 2025 1 ° sett. 2026 totale
10 71,34 95,54 95,54 94,27 356,29
20 65,63 87,90 87,90 86,73 328, 16
3°A 60,28 80,73 80,73 79,66 301,40
3°8 56,00 75,00 75,00 74,00 280,00
40 47,44 63,54 63,54 62,69 237,21
50 42,45 56,85 56,85 56,09 212,24
50 35,67 47,77 47,77 47,13 178,34
UNA TANTUM PER I LAVORATORI DI PANIFICI ARTIGIANI
Le Parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la
scadenza del CCNL avvenuta il 31 dicembre 2022 e il 1° febbraio 2024 data in cui è stata erogata la
prima tranche di aumento (AFAC). L'importo spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione
del presente CCNL ed è pari a 100 euro erogato in due soluzioni:
• la prima pari ad euro 50 con la retribuzione del mese di agosto 2024;
• la seconda pari a euro 50 con la retribuzione del mese di ottobre 2024.
Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non
saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei
mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 31 dicembre 2022 -1° febbraio 2024 nonché, -per i
lavoratori a tempo parziale -sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di
lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento,
malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono
da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia
stata erogata normale retribuzione.
UNA TANTUM PER I LAVORATORI DI PANIFICI AD INDIRIZZO INDUSTRIALE
Le Parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la
scadenza del CCNL eta il 31 dic~mbre 2022 e il 1° febbraio 2024 data in cui è stata erogata la
)J ,_ ,~ ;p}-~60 m{l b✓ f ~ (11:-
prima tranche di aumento (AFAC). L'importo spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione
del presente CCNL ed è pari a 160 euro erogato in due soluzioni:
• la prima pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di agosto 2024;
• la seconda pari a euro 80 con la retribuzione del mese di ottobre 2024.
Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non
saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei
mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 31 dicembre 2022 -1° febbraio 2024 nonché, -per i
lavoratori a tempo parziale -sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di
lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento,
malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono
da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia
stata erogata normale retribuzione.
Art. 50 -Paghe base nazionali dei lavoratori dipendenti da Panifici artigiani
Il trattamento economico dei lavoratori di cui al presente contratto dovrà sempre comprendere:
a) paga base;
b) indennità di contingenza all'1/11/91 (è inserito nella paga base delle tabelle seguenti);
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR).
Nel caso di corresponsione di retribuzione in natura, vitto e/o alloggio, i contratti integrativi prevederanno i
singoli valori di computo.
Il trattamento economico sarà regolato come segue e a decorrere dalle scadenze di seguito indicate
~ verranno erogati i seguenti aumenti tabellari comprensivi dell'AFAC erogato a seguito dell'Accordo
< del 31 gennaio 2024:
,) Tabelle retributive Panifici artigiani e relativi aumenti retributivi mensili
Panifici artigiani prima tranche con aumento erogato a febbraio 2024 (AFAC)
Livello Scala Retribuzione al Aumento dal Retribuzione dal
parametrale 31/01/2024 01/02/2024 01/02/2024
A1S 193 1870,51 45,34 1915,85
A1 170 1709,93 39,93 1749,86
A2 149 1564,66 35,00 1599,66
A3 128 1409,23 30,07 1439,30
A4 113 1306,52 26,54 1333,06
81 188 1836,02 44,16 1880, 18
82 126 1400,23 29,60 1429,83
83S 118 1339,5 27,72 1367,22
83 112 1299,96 26,31 1326,27
84 100 1211,79 23,49 1235,28
Panifici artigiani seconda tranche con aumento in vigore dal 01/07/2024
Livello Retribuzione al Aumento dal Retribuzione dal 01/07/2024 30/06/2024 01/07/2024
A1S 1915,85 32,38 1948,23
A1 1749,86 28,52 1778,39
A2 1599,66 25,00 1624,66
A3 1439,30 21,48 1460,77
A4 1333,06 18,96 1352,02
81 18 ), 18 31,54 1911,72
~.l'Lt 61
B2 1429,83 21, 14 1450,97
B3S 1367,22 19,80 1387,02
B3 1326,27 18,79 1345,06
B4 1235,28 16,78 1252,06
Panifici artigiani terza tranche con aumento in vigore dal 01/11/2025
Livello Retribuzione al Aumento dal Retribuzione al 01/11/2025 31/10/2025 01/11/2025
A1S 1948,23 80,31 2028,54
A1 1778,39 70,74 1849,12
A2 1624,66 62,00 1686,66
A3 1460,77 53,26 1514,04
A4 1352,02 47,02 1399,04
B1 1911,72 78,23 1989,95
B2 1450,97 52,43 1503,40
B3S 1387,02 49,10 1436,12
B3 1345,06 46,60 1391,66
B4 1252,06 41,61 1293,67
. . . .. Pamf1c1 artIgIam quarta tranche con aumento m vigore dal 01/09/2026
Livello Retribuzione al Aumento dal Retribuzione al 01/09/2026 31/08/2026 01/09/2026
A1S 2028,54 79,01 2107,55
A1 1849,12 69,60 1918,72
A2 1686,66 61,00 1747,66
A3 1514,04 52,40 1566,44
A4 1399,04 46,26 1445,31
~
B1 1989,95 76,97 2066,92
B2 1503,40 51,58 1554,98
B3S 1436,12 48,31 1484,43
B3 1391,66 45,85 1437,52
B4 1293,67 40,94 1334,61
I minimi di cui sopra sono riferiti ad una prestazione di lavoro di 173 ore mensili e sono comprensivi della \ A
contingenza maturata al 1.11.1991. JJ '"'-
La quota oraria si ricava dividendo le retribuzioni per 173.
Resta inteso che, a decorrere dalle retribuzioni del mese di agosto 2005, l'indennità di vacanza contrattuale
cessa di essere erogata.
A livello provinciale o regionale le retribuzioni di fatto percepite nelle province dai singoli lavoratori e superiori
ai minimi nazionali saranno riproporzionate dividendo l'ammontare comunque derivante percepito
mensilmente depurato delle incidenze per le varie maggiorazioni straordinarie, notturne e festive, per le ore
di lavoro effettivamente prestate nel mese.
In sede locale ci si accorderà per la razionale regolamenta/i~ne delle eventuali "differenze salariali residue"
in più ito):l;cop~ /
7\~ J4 è,
cfa/~ (f )r 0-2:-
Art. 50 bis -Paghe base nazionali dei lavoratori dipendenti da panifici a Indirizzo produttivo
industriale
Il trattamento economico dei lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale dovrà
comprendere:
a) paga base;
b) indennità di contingenza all'1/11/91 (è inserito nella paga base delle seguenti tabelle);
c) premio di produzione nazionale;
d) scatti di anzianità.
(Nota. Si precisa che l'EDR è inserito nelle seguenti tabelle)
Tabelle retributive Panifici industriali e relativi aumenti retributivi mensili
Panifici industriali prima tranche con aumento erogato a febbraio 2024 (AFAC)
Livello Scala Retribuzione al Aumento dal Retribuzione
parametrale 31/01/2024 01/02/2024 dal 01/02/2024
10 200 2102,3 71,34 2173,64
I
20 184 1977,36 65,63 2042,99
3°A 169 1860,95 60,28 1921,23
3°B 157 1766,31 56,00 1822,31
40 133 1569,25 47,44 1616,69
50 119 1452,44 42,45 1494,89
50 100 1302,81 35,67 1338,48
Panifici industriali seconda tranche di aumento
Livello Retribuzione al Aumento dal Retribuzione dal
30/06/2024 01/07/2024 01/07/2024
10 2173,64 95,54 2269,18
20 2042,99 87,90 2130,89
3°A 1921,23 80,73 2001,96
3°B 1822,31 75,00 1897,31
40 1616,69 63,54 1680,22
50 1494,89 56,85 1551,73
50 1338,48 47,77 1386,25
Panifici industriali terza tranche di aumento
Livello Retribuzione al Aumento dal Retribuzione dal
31/10/2025 01/11/2025 01/11/2025
10 2269,18 95,54 2364,72
20 2130,89 87,90 2218,79
3°A 2001,96 80,73 2082,70
3°B 1897,31 75,00 1972,31
40 1680,22 63,54 1743,76
50 1551,73 56,85 1608,58
50 1386,25 47,77 1434,02
~IL
Panifici industriali quarta tranche di aumento
Livello Retribuzione al Aumento dal Retribuzione al
31/08/2026 01/09/2026 01/09/2026
10 2364,72 94,27 2458,99
20 2218,79 86,73 2305,51
3°A 2082,70 79,66 2162,35
3°8 1972,31 74,00 2046,31
40 1743,76 62,69 1806,45
50 1608,58 56,09 1664,67
50 1434,02 47,13 1481, 15
TABELLA PREMIO PRODUZIONE NAZIONALE
Il premio di produzione nazionale è determinato in cifra come da tabella seguente a far data dal 1.8.1995:
IVELLO
3°A
3°B
VALORE DEL PREMIO DI PRODUZIONE
Dal 1.8.1995 (in lire) Dal 28.2.2002 (in euro)
68.160 € 35,20
63.000 € 32,54
58.260 € 30,09
54.300 € 28,04
45.600 € 23,55
40.260 € 20,79
34.080 €17,60
Art. 51 -Scatti di anzianità per i lavoratori dipendenti da panifici ad Indirizzo produttivo industriale
A decorrere dal 1 ° gennaio 1983 per ogni biennio di effettivo servizio prestato nella stessa azienda, gli operai
e gli impiegati, hanno diritto a maturare cinque aumenti biennali di anzianità fissati nella misura del 5% da
calcolarsi sul solo minimo tabellare del livello di appartenenza.
Gli scatti di anzianità decorreranno dal primo del mese successivo a quello in cui si compie il biennio.
Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito né questi potranno essere
assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.
Gli scatti di anzianità continueranno a maturare ed a rivalutarsi secondo l'attuale sistema normativo fino alla
scadenza del prossimo biennio economico del contratto fissata al 31 luglio 1997.
A quella data gli importi maturati verranno congelati in cifra pari ognuno al 5 per cento dei minimi tabellari del ~
livello di appartenenza. ~
Con effetto dal 1 ° agosto 1997 tali scatti verranno corrisposti in cifra fissa secondo la seguente tabella:
64
Livello Minimi tabellari al Scatto in cifra fissa Scatto in cifra fissa
31.07.97 (lire) dal 01.08.97 (lire) dal 28.02.2002 (euro)
10 1.327.400 66.370 € 34,28
20 1.226.300 61.315 € 31,67
3°A 1.132.800 56.640 € 29,25
3°B 1.055.000 52.750 € 27,24
40 887.300 44.365 € 22,91
50 785.000 39.250 € 20,27
50 663.700 33.185 € 17, 14
Gli scatti di anzianità già acquisiti e corrisposti in busta paga alla data del 31.7.97 verranno congelati in cifra
fissa e dovranno essere erogati senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti, fermo restando il numero
massimo indicato al primo comma del presente articolo.
Nel caso in cui a livello territoriale, alla data del 31 luglio 1997, dovessero risultare minimi tabellari diversi, il
calcolo degli scatti in cifra fissa dovrà essere su questi effettuato con i criteri indicati dal presente articolo.
~TITOLO XIX: TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
~ Art. 52 -Tredicesima e quattordicesima mensilità
li lavoratore ha diritto ad una 13a mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre di ogni anno e ad una 14a
mensilità da corrispondere entro il 1 ° luglio di ogni anno; tali mensilità aggiuntive saranno commisurate alla
retribuzione normale relativa all'ultimo mese di riferimento.
Il diritto alle mensilità aggiuntive matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese
superiore a 15 giorni.
Queste dovranno essere corrisposte per frazioni di spettanza, ove maturate, anche nel caso di cessazione d~ (
rapporto di lavoro, qualunque sia l'anzianità di servizio. ~\
I ratei di 13 a e 14 a mensilità, nella quota corrispondente al periodo di assenza dal lavoro per malattia, non \
sono a carico del datore di lavoro qualora tali periodi siano obbligatoriamente indennizzati da parte di un
Istituto previdenziale.
Nota a verbale
La contrattazione integrativa territoriale, tenuto conto delle peculiarità del territorio e dei flussi di
attività delle imprese del settore, può determinare, per l'erogazione della 14a mensilità, una data
diversa rispetto a quella indicata dal CCNL.
Tale data comunque dovrà essere fissata nell'arco temporale compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre
di ogni anno.
Art. 53 -14a Mensilità
Sulla scorta di accordo sindacale territoriale sottoscritto da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente
CCNL la 14a mensilità potrà essere anticipata nei limiti previsti dal CCNL o con le diverse modalità oggetto di
espresso accordo, o anche erogata pro quota in 12 rate mensili di uguale importo, fermo restando le vigenti
modalità di calcolo o di rivalutazione.
Art. 54 -Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro
Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia: legge 604/66, legge 300/70, così come modificate
dalla legge 108/90.
Ferme restando tali disposizioni di legge, il licenziamento o le dimissioni del lavoratore che abbia superato il
periodo di prova, devono essere comunicate per iscritto con lettera raccomandata ovvero raccomandata a
mano e preceduti da un periodo di preavviso, fatto salvo il caso di cui all'ultimo comma del successivo art.
61, di 30 giorni di calendario per il personale impiegatizio e di 15 giorni di calendario per il restante
personale.
In caso di mancato preavviso, la parte inosservante deve all'altra una indennità sostitutiva pari all'importo
della retribuzione corrispondente.
TITOLO XXI: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 55 -Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto
dalla legge 29 maggio 1982, n.
0
297.
~ La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1 ° comma del novellato
) art. 2120 e.e. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
minimo contrattuale e I.V.C.;
scatti di anzianità e scatti consolidati;
aumenti di merito e/o superminimi;
contingenza di cui alla legge 297/1982;
premio di produzione;
E.D.R.;
13a e 14a mensilità;
indennità sostitutiva di mensa;
indennità maneggio denaro;
indennità sostitutiva generi in natura;
elementi salariali previsti da accordi integrativi di 11° livello;
maggiorazioni corrisposte in via continuativa e sistematica.
~
Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi
delle assenze dal lavoro previste dal 3° comma dell'art. 2120 e.e.
La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi
corrisposti nell'anno ai lavoratori.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1982 valgono i seguenti criteri:
A) Per il personale impiegatizio:
-una mensilità di retribuzione percepita per ogni anno di lavoro prestato.
B) Per tutto il restante personale:
a) per le anzianità maturate al 31 dicembre 197 4:
-giorni 12 di retribuzione per ogni anno di lavoro fino a 1 O anni;
-giorni 15 di retribuzione per ogni anno di lavoro oltre i 1 O anni;
b) per le anzianità maturate dopo il 1 ° gennaio 1975:
-giorni 15 di retribuzione per ogni anno di lavoro;
e) per le anzianità maturate dopo il 1 ° aprile 1980: (\ _
-giorni 22 di retribuzione per ogni anno di lavoro. \:::>l....}-
Le frazioni di anno saranno conteggiate in ragione di 1/12 per ogni mese compiuto di lavoro. Le frazioni di
t suJ:Lorni sara;;id~;ese i;R-JJ b J ~ J;
Art. 56 -Trattamento di fine rapporto -Anticipazioni
La richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto, fermi restando i limiti previsti dalla L. 297/1982
deve essere giustificata dalla documentata necessità di:
1. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
2. costruzione e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
Quale condizione di miglior favore, definita ex art. 1 Legge 297/1982, l'anticipazione potrà essere accordata
per l'assegnazione della prima casa costruita in cooperativa. In tale ipotesi il socio dovrà produrre, ove non
abbia il verbale di assegnazione:
l'atto costituito della cooperativa;
dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha
versato o dove versare l'importo richiesto per la costruzione sociale;
dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di assegnazione;
~ -impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della quota.
) TITOLO XXIII: TURNISTI PANETTIERI
Art. 57 -Disciplina dei turnisti panettieri
Per i turnisti si intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi in caso di loro assenza
dal lavoro od assunti per un periodo limitato o comunque con contratto a breve termine.
Ad essi spetta la retribuzione contrattuale riservata al lavoratore che sostituiscono o quella prevista per le
mansioni effettivamente svolte.
Le competenze dovute all'operaio turnista per la 13a e 143 mensilità, festività infrasettimanali e nazionali,
ferie e trattamento di fine rapporto, comportano un compenso aggiuntivo alle spettanze dovute per la
prestazione di lavoro pari in valori globali al 37 % delle spettanze medesime.
TITOLO XXIV: LAVORO DEI MINORI
Art. 58 -Disciplina del lavoro dei minori
L'assunzione al lavoro e le condizioni di lavoro da applicarsi
disposizioni di legge. (L. 977/67, D.lgs. 345/99, L. 9/99, ecc.).
ai minori sono disciplinate dalla relative
Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 977/67, come modificato dagli articoli 2 e 3 del D.lgs. n.345/99, s'intende
per bambino, il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo
scolastico; per adolescente, il minore di età compresa fra i 15 e i 18 anni e che non è più soggetto all'obbligo
scolastico.
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.345/99, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il
minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni
compiuti.
fP
Si intendono comunque integralmente richiamate tutte le disposizioni di legge in materia di tutela del la~o~
dei minori. r
TITOLO XXV: DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE -NORME DISCIPLINARI ~
Art. 59 -Assenze
~ Le assenze dovranno essere tempestivamente comunicate, motivate e giustificate entro 24 ore, salvo casi di
~ comprovato impedimento: in difetto gli assenti sono passibili di sanzione disciplinare di cui all'art. 61 del
Art. 60 -Diritti e doveri
Il personale dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, che regola, distribuisce ed assegna il lavoro.
Il lavoratore deve osservare le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci e conservare rapporti di
cordialità con i compagni di lavoro.
Deve osservare l'orario di lavoro ed avere la massima cura per la conservazione e la pulizia delle macchine,
degli utensili e di quanto gli viene affidato per l'adempimento del suo lavoro.
Dovrà attenersi alle disposizioni di legge o di regolamenti annonari, igienici e sanitari in quanto portati a sua
conoscenza. E' vietato fumare sul luogo di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali
danni che siano imputabili a sua colpa o dolo.
Art. 61 -Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività, con:
~ a) ammonizione verbale;
--::::::::::.._ b) ammonizione scritta;
\ c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
( d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione di provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), e d) sarà effettuata nel rispetto delle
norme contenute nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i licenziamenti disciplinari previsti dalla lettera e), intimati ai sensi del presente articolo, si applicano i
primi tre commi del predetto art. 7, legge 300/1970.
Ferme restando le garanzie procedurali previste dal richiamato art. 7, legge 300/1970, le procedure per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari devono essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l'attivit~ 7
istruttoria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti. ~
I provvedimenti disciplinari devono, inoltre, essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento
delle giustificazioni e comunque allo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione.
AMMONIZIONE -MULTA -SOSPENSIONE
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa r
nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi
precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle
mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il
lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il
2)
3)
4)
proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione
o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in
genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà allontanato;
8) che introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nel luogo di lavoro;
9) che si presti a diverbio litigioso, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa o vie di fatto;
1 O) che proceda alla lavorazione all'interno del laboratorio, senza autorizzazione del responsabile,
fl iodotti PI~ ~er;:;;: )ché si ti:antilativi di 6~evanzj
0
11) che occulti scarti di lavorazione;
12) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda;
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni di legge, del presente contratto o del
regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale,
all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave
in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle casse mutue integrative o, in
mancanza di queste, al fondo adeguamento pensione dei lavoratori.
LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso
potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
14)
15)
rissa o vie di fatto sul luogo di lavoro;
assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi, oppure per tre volte all'anno nei giorni seguenti ai
festivi o alle ferie;
16)
~17)
gravi offese verso clienti, compagni di lavoro o verso il datore di lavoro;
lavorazione all'interno del laboratorio, senza autorizzazione del responsabile, di prodotti per proprio
uso o per conto terzi allorché si tratti di quantitativi di rilevanza;
ì
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
irregolàrità nelle scritturazioni e/o timbrature dei cartellini di presenza;
recidiva nella mancanza di cui al precedente punto 12);
recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi
antecedenti;
furto;
danneggiamento volontario di impianti e materiali;
trafugamento di ricette e procedimenti particolari di lavorazione;
danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
concorrenza sleale;
inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi rischi alle persone
e alle cose;
insubordinazione grave verso i superiori.
TITOLO XXVI: APPALTI E TERZIARIZZAZIONI
Art. 62 -Appalti e Terziarizzazioni
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di produzione e
trasformazione proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione tecnica ordinaria
continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei turni
normali di lavoro.
Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli
obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende di panificazione inseriranno nei
contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'effettiva assunzione del
rischio di impresa e all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative,
previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché all'applicazione dei CCNL del settore
merceologico delle attività appaltate, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli
stessi soci lavoratori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad
assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello (\""
previsto dal CCNL di riferimento. ~
~ In particolare le aziende, nella logica di una sempre più responsabile attenzione .nei confronti del
/Jattore "i. 7Jr::tv; ·;_~~ tutel~lute,• ~:icurezP+uogh; f
lavoro, si rendono disponibili ad ampliare il quadro informativo previsto dal Dlgs 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni prevedendo, in occasione dell'incontro annuale (di cui alla legge
sopra citata), l'illustrazione di notizie relative alle attività appaltate, con specifico riferimento ai
seguenti argomenti:
• l'informazione data alle imprese appaltatrici riguardante rischi specifici presenti
nell'ambiente di lavoro interessato dall'appalto;
• informazioni relative ad eventuali infortuni verificatisi con dipendenti delle imprese
appaltatrici all'interno dell'azienda.
Eventuali osservazioni da parte del RLS, riguardanti la materia di sicurezza nelle ditte appaltatrici,
saranno oggetto di opportuno approfondimento con la ditta appaltante.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa, laddove
sussistano, con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Per quanto riguarda i panifici a indirizzo industriale, verranno preventivamente informate le RSU in
merito ai lavori o alle attività dove è prevista una successiva fase di appalto o di terziarizzazione.
Verranno altresì forniti semestralmente, su richiesta, alle stesse RSU dati aggregati:
~ • sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
• su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti
ç----riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle Organizzazioni Sindacali la
} conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
TITOLO XXVII: PARITÀ UOMO-DONNA
Art. 63 -Parità uomo-donna
Per quanto riguarda la parità di condizioni uomo-donna si fa espresso riferimento alla legge n. 903/77 e
successive modificazioni, ed alla legge n. 125/91, allegate al presente contratto.
TITOLO XXVIII: MOLESTIE SESSUALI
Art. 64 -Molestie sessuali, contrasto alla violenza di genere e mobbing
Le Parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e
insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed
offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici e i lavoratori dal
rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di
donne e uomini.
Le Parti si impegnano a mettere in campo tutte le azioni necessarie a contrastare violenza di genere,
molestie sessuali e mobbing all'interno dei luoghi di lavoro e garantire un ambiente di lavoro
inclusivo e rispettoso.
A tal fine, le Parti convengono sull'opportunità di realizzare momenti di sensibilizzazione e
informazione per tutte le lavoratrici e i lavoratori, eventualmente anche alla presenza di associazioni
ed esperti in materia, in particolare in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne" (25 novembre).
TITOLO XXIX: LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
i: rv ~L ~
~ #~
Art. 65 -Lavoratori extracomunitari
Per i lavoratori extracomunitari le parti potranno concordare convenzioni (ex art. 17 della legge 56/87) che
prevedano anche periodi di formazione preventiva ed interventi degli Enti locali.
Al fine di agevolare i lavoratori extracomunitari nei ricongiungimenti familiari è consentito agli stessi, fatte
salve le esigenze tecnico-produttive dell'azienda e previa formale richiesta e autorizzazione, di usufruire di
periodi continuativi di assenza dal lavoro mediante l'utilizzo cumulativo delle ferie e dei permessi retribuiti
maturati ai sensi del presente contratto.
Art. 66 -Lavoratori Migranti
Al fine di agevolare i lavoratori migranti nei ricongiungimenti familiari è consentito agli stessi, fatte salve le
esigenze tecnico-produttive dell'azienda e previa formale richiesta e autorizzazione, di usufruire di periodi
continuativi di assenza dal lavoro mediante l'utilizzo cumulativo delle ferie e dei permessi retribuiti maturati ai
sensi del presente contratto; inoltre per le stesse motivazioni e finalità, potrà essere concessa ai suddetti
lavoratori l'anticipazione del TFR.
TITOLO XXX: MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA
Art. 67 -Mancanza di energia elettrica
Nel caso in cui la mancanza di energia elettrica provenga dall'esterno del panificio e nei casi in cui non vi sia
__,,_-cvtato tempo materiale per riparare il guasto che ha prodotto l'interruzione, non è dovuto compenso speciale
~ all'operaio per la lavorazione a mano.
Quando invece l'eventuale mancanza di energia sia imputabile ad incuria del proprietario del forno e gli
operai siano costretti ad effettuare il lavoro a mano, verrà corrisposto agli stessi un compenso
complementare del 25% sulla retribuzione normale.
TITOLO XXXI: TRAPASSO DI AZIENDA
Art. 68 -Trasferimento di azienda o di ramo d'azienda
Ai casi di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda si applicano l'art. 2112 cc e successive modificazioni
ed integrazioni e l'art. 47 della L. 428/90.
TITOLO XXXII: INDUMENTI DI LAVORO
Art. 69 -Indumenti di lavoro
Ai lavoratori saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:
Operai del gruppo A):
-2 paia di calzoni (uno lungo e uno corto);
-2 canottiere di lana;
- 1 grembiule;
-2 copricapo.
Altro personale di cui al Gruppo B):
-2 giacche o due camici o due tute, a seconda dell'attività svolta, nonché due copricapi.
Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti di lavoro saranno stabilite nei contratti integrativi.
Allo scopo di far usufruire anche ai turnisti panettieri i benefici derivanti dal presente istituto, negli accordi
integrativi le parti concorderanno le modalità pratiche di attuazione escludendo, di norma, la sua
monetizzazione.~ L ~ ~ ~
l o!J #I-/l-1 ~
Le parti in sede contrattuale locale valuteranno le esigenze e le caratteristiche degli indumenti di lavoro in
correlazione con le prescrizioni di legge igienico-sanitarie.
TITOLO XXXIII: DECORRENZA E DURATA
Art. 70 -Decorrenza e durata
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale sia per la parte normativa e sia per la parte
retributiva.
Le Parti concordano che, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, il presente Contratto ha
efficacia per il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo di Rinnovo. Il presente Accordo di
Rinnovo scadrà il 31.12.2026.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima
della scadenza con raccomandata AR.
~ In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo
( contratto nazionale.
TITOLO XXXIV: DISPOSIZIONI FINALI
DICHIARAZIONE COMUNE
Le Parti rilevano congiuntamente come lo sviluppo di una sana competitività tra le imprese del
sistema produttivo e di un adeguato sistema di tutele normative e salariali per i lavoratori abbiamo
bisogno di un sistema contrattuale che escluda ogni forma di dumping. Le Parti condividono la
necessità di raggiungere nel Paese soluzioni che permettano di dare efficacia "erga omnes" ai
contratti nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, contrastando la proliferazione di contratti non rappresentativi o
addirittura in evidente dumping contrattuale che alterano le regole concorrenziali e riducono i diritti
dei lavoratori.
Art. 71 -Condizioni di concorrenza
Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero con altre Associazioni di datori di lavoro di
aziende del settore della panificazione, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente
contratto, tali condizioni, dopo che siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto
fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e
che siano rappresentate dalle Associazioni firmatarie del presente accordo.
Analogamente, qualora le sottoscritte organizzazioni datoriali dovessero concordare condizioni retributive di
miglior favore per i lavoratori con altre organizzazioni sindacali dei lavoratori, ferma restando la verifica in
merito alle condizioni di applicabilità sopra richiamate, le stesse si intendono estese ai lavoratori con
medesime caratteristiche e che siano rappresentati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del
presente accordo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Entro mesi 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo, le Parti si danno atto che
in fase di stesura del presente CCNL effettueranno una rivisitazione del testo emendandolo da Istituti
soppressi e razionalizzandolo sul piano grafico per una più agevole consultazione. Nelle more della stesura
del testo contrattuale unico della panificazione, continuano ad avere vigenza le norme contrattuali non
espressamente modificate dal presente accordo.
~ ~-
1/1-J-72 dJ
ALLEGATO N. 1 -Contributo associativo sindacale
Il contributo associativo sindacale nazionale per le aziende che occupano dipendenti viene fissato nella
misura di 5 €, di cui 2,50 € a carico del datore di lavoro e 2,50 € a carico del lavoratore.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione.
Tale quota rientra nel contributo omnicomprensivo previsto nel capitolo Bilateralità, con particolare
riferimento all'art. 4 ter rubricato "Finanziamento bilateralità".
73
ALLEGATO N.2 -Protocollo Straordinario per il settore della Panificazione sulle maggiorazioni del 13
gennaio 2024
PROTOCOLLO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA PANIFICAZIONE
PREMESSO CHE
Le Parti
hanno convenuto sulla profondità e sulla pervasività degli impatti economici e sociali a carico del settore
in una fase caratterizzata dalla pandemia e dalla riapertura di un teatro di guerra in Europa,
dall'emergenza energia e dal ritorno dell'inflazione, dalle sfide della innovazione tecnologica e della
transizione ambientale.
hanno, altresì, convenuto sul contributo reso alla coesione sociale ed alla competitività del settore della
panificazione e dal concreto dispiegarsi delle loro relazioni sindacali, con particolare riferimento
all'esperienza degli ammortizzatori sociali "emergenziali";
hanno, ancora, convenuto -sulla scorta delle valutazioni sopra richiamate -sull'utilità di un comune
programma d'azione volto a richiamare l'attenzione del Governo, all'avvio di una nuova legislatura, sul
nesso tra innovazione ed incrementi di produttività del sistema dei servizi ed innovazione ed incrementi
di produttività complessiva del sistema-Paese, con particolare riferimento al "cantiere" delle riforme e
degli investimenti previsti nell'ambito del PNRR;
hanno, altresì, convenuto sulla necessità di sostenere la contrattazione collettiva tra le Parti stipulanti
quali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, altresì, sulla necessità di contrastare
con adeguati interventi normativi e amministrativi la contrattazione delle organizzazioni minoritarie al
fine di fronteggiare il dumping economico e normativo per i lavoratori e la leale concorrenza tra le
imprese;
hanno, infine convenuto sulla necessità di realizzare un tavolo unico composto da tutte le
rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori con lo scopo di addivenire alla sottoscrizione di un
unico contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore della panificazione.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE
la premessa rappresenta parte integrante del presente protocollo;
per i soli panifici ad indirizzo artigianale, la maggiorazione prevista per il lavoro notturno di cui all'art. 34
bis è pari, a partire dalla data di stipula del presente Protocollo al 30% e dal 1 ° febbraio 2024 al 50%;
la maggiorazione per il lavoro straordinario di cui all'art. 33, è prevista, a partire dalla data di stipula del
presente Protocollo, nelle modalità seguenti:
o 20% per le prestazioni di lavoro dalla 41 ° alla 48° ora settimanale;
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o 30% per le prestazioni eccedenti la 48° ora settimanale;
A partire dal 1 ° febbraio 2024 la maggiorazione sarà pari al 30% per le prestazioni di lavoro eccedenti la
40° ora.
la maggiorazione prevista per il personale impegnato in giornate domenicali di cui all'art. 35, commi 2 e
3, a partire dalla data di stipula del presente Protocollo, è pari al 30%, senza distinzioni riguardo
all'attività svolta, per le prime 30 giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno di calendario. Vengono
escluse dal computo le giornate domenicali cadenti nelle festività; a partire dal 1° febbraio 2024, al
personale impegnato in giornate domenicali nella produzione, confezionamento, distribuzione e vendita
del pane competerà una maggiorazione del 75% della retribuzione normale indipendentemente dal
godimento del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al personale in servizio nella
giornata di domenica, nel caso di produzione e vendita di prodotti diversi dal pane, competerà una
maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale.
le Parti si impegnano reciprocamente ad aderire ai sistemi di bilateralità, già esistenti nel settore della
panificazione (Ebipan e Fonsap) istituiti da altri CCNL sottoscritti dalle medesime organizzazioni
sindacali. In relazione al cospicuo numero di imprese applicanti e di lavoratori ai quali si applica il
presente CCNL, le Parti si danno atto che l'adesione ai suddetti sistemi e il conseguente finanziamento,
devono intendersi subordinati alla partecipazione di tutte le Parti stipulanti il CCNL e del presente
Protocollo nella composizione della governance dei fondi bilaterali;
le Parti, infine, si impegnano a verificare entro il 30 settembre 2023 il quadro della rappresentanza
datoriale, attraverso gli strumenti e le strutture a disposizione, sia in materia di applicazione del CCNL
che di adesione all'associazione datoriale.
Il presente Protocollo ha validità fino alla data di sottoscrizione dell'unico contratto collettivo nazionale di
lavoro per il settore della panificazione a indirizzo artigianale e industriale.
In caso di assenza di accordo di cui al punto precedente, entro il 31 gennaio 2024, le Parti si incontreranno, ~
su richiesta di una di esse, per una verifica ed eventuale rinegoziazione dei contenuti del presente '-...-/,~
Protocollo.
Il presente Protocollo si applica esclusivamente alle imprese che, alla data di sottoscrizione dello stesso,
applicavano il Ceni 1 ° luglio 2013 sottoscritto tra Assipan Confcommercio e Ugl Terziario e che
comunicheranno in forma scritta ai lavoratori il cambio di Ceni applicato.
Conseguentemente, Assipan Confcommercio si impegna a comunicare a Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil l'elenco
delle aziende che aderiranno al Ceni 13 gennaio 2023 così come integrato dal presente Protocollo.
13 gennaio 2023
Confcommercio -Imprese per l'Italia
75
Flai-Cgill
Fai -Cisl
Uila -Uil
ALLEGATO N. 3 -Accordo relativo all'applicazione dell'elemento perequativo regionale del 25
settembre 2023
ACCORDO
In relazione all'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende di
panificazione nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari sottoscritto da
Assopanificatori aderente a Fiesa-Confesercenti (accordo del 31 maggio 2022), Assipan aderente a
Confcommercio-lmprese per l'Italia (accordo del 13 gennaio 2023), Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil;
TRA
• Assipan, rappresentata dal Presidente Antonio Tassane, dal Vice Presidente Vicario Roberto
D'lntino, con l'assistenza di Confcommercio-lmprese per l'Italia, rappresentata dal Settore Lavoro,
Contrattazione e Relazioni Sindacali, nelle persone del Responsabile Paolo Baldazzi, Laura lodice e
Ruben Schiavo, e nella persona di Massimiliano Meola;
• Assopanificatori, aderente a Fiesa-Confesercenti, rappresentata dal Presidente Davide Trombini,
Benvenuto Pagnoni, Vinceslao Ruccolo, Giancarlo Gianbarresi, Gaetano Pergamo, Angelo
Pellegrino con l'assistenza di Elvira Massimiano Responsabile Area Lavoro e Relazioni Sindacali di
Confesercenti;
E
• FLAI-CGIL, rappresentata da Andrea Gambillara, Carmine Franzese, Anselmo Briganti
• FAI-CISL, rappresentata da Patrizio Giorni, Alessandro Anselmi, Loredana Leone
• UILA-UIL, rappresentata da Guido Majrone, Raffaella Sette
a seguito dell'incontro tenutosi 19 luglio 2023, formalmente convocato dalle OO.SS. per il giorno 13 luglio
2023, si è addivenuti al presente Accordo relativo all'applicazione dell'Elemento Perequativo Regionale
previsto dal CCNL.
Art ...... Elemento Perequativo Regionale (dipendenti da Panifici ad indirizzo artigiano)
Ai lavoratori in forza alle Aziende di panificazione ad indirizzo artigiano prive di contrattazione di secondo
livello e/o territoriale verranno corrisposti a titolo di Elemento Perequativo Regionale gli importi in € come
nella seguente tabella.
ELEMENTO 10 TRANCE 20 TRANCE REGIONE PEREQUATIVO NOVEMBRE 2023 NOVEMBRE 2024 REGIONALE
Bolzano 90 50 40
Trento 90 50 40
Emilia-Romagna 90 50 40
Veneto 90 50 40
Lombardia 90 50 40
Toscana 90 50 40
Friuli Venezia Giulia 90 50 40
Liguria 70 70 I
A
Lazio 70 70 I
Valle d'Aosta 70 70 I
Piemonte 70 70 I
Basilicata 70 70 I
Campania 70 70 I
Abruzzo 55 55 I
Marche 55 55 I
Umbria 55 55 I
Sardegna 55 55 I
Molise 55 55 I
Calabria 55 55 I
Sicilia 55 55 I
Puglia 55 55 I
Gli importi di cui sopra saranno erogati al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con i criteri di proporzionalità
computando il part time con riferimento al mese di erogazione della tranche.
Agli apprendisti l'Elemento di cui sopra sarà erogato nella misura del 70%. L'Elemento di cui sopra è
onnicomprensivo e non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del Trattamento di
Fine Rapporto.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti convengono e ribadiscono l'impegno a garantire la partecipazione di tutte le Parti firmatarie il
::::~t:
5
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0
::vemance dei sistemi di bilateralità già esistenti nel settore (Ebipan e Fonsap). e¾'
Flai Cgil
Confcommercio-lmprese per l'Italia Fai Cisl
\h lf ~
Assopanificatori D
~,L
Uila Uil
Fiesa-Confesercenti
77
Jl (f
ALLEGATO N. 4 -Verbale di Accordo del 31 gennaio 2024 (AFAC)
VERBALE DI ACCORDO
CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE ANCHE PER ATTIVITÀ
COLLATERALI E COMPLEMENTARI, NONCHÉ DA NEGOZI DI VENDITA AL MINUTO DI PANE,
GENERI ALIMENTARI E VARI
In data 31 gennaio 2024, ASSIPAN, con l'assistenza di CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA,
~ ·SSOPANIFICATORI, aderente a FIESA CONFESERCENTI, e FLAI CGIL, FAI CISL E UILA UIL, si sono
incontrate per definire un verbale di accordo nell'ambito del percorso di rinnovo del CCNL (codice E023).
Nelle more del rinnovo del CCNL, le Parti concordano quanto segue.
Per i panifici artigiani, a partire dal 1 ° febbraio 2024, verrà erogata una somma a titolo di tranche di aumento
sul futuro rinnovo contrattuale pari a 35,00 euro lordi mensili sul livello A2, riparametrata sugli altri livelli di
inquadramento, da intendersi come incremento della paga base di cui all'art. 49, come di seguito riportato.
Livello Aumento dal 10 Retribuzione dal 1 °
febbraio 2024 febbraio 2024
A1S € 45,34 € 1.915,85
A1 € 39,93 € 1.749,86
A2 € 35,00 € 1.599,66
A3 € 30,07 € 1.439,30
A4 € 26,54 € 1.333,06
B 1 € 44, 16 € 1.880,18
B2 € 29,60 € 1.429,83
B3S € 27,72 € 1.367,22
B3 € 26,31 € 1.326,27
B4 € 23,49 € 1.235,28
Per i panifici industriali, a partire dal 1 ° febbraio 2024, verrà erogata una somma pari a 56,00 euro lordi
mensili sul livello 3B, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della
paga base di cui all'art. 50, come di seguito riportato.
Livello Aumento dal 1 o Retribuzione dal 1 °
febbraio 2024 febbraio 2024
10 € 71,34 € 2.173,64
20 € 65,63 € 2.042,99
~ 78
3° A € 60,28 € 1.921,23
3° B € 56,00 € 1.822,31
40 € 47,44 € 1.616,69
50 € 42,45 € 1.494,89
50 € 35,67 € 1.338,48
Dichiarazione a Verbale
Le parti si danno reciprocamente atto della volontà di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo sulla
Governance della Bilateralità finalizzato all'aggiornamento degli statuti e dei regolamenti di Ebipan e Fonsap
nonché alla ricomposizione dei relativi organismi di governo, in ragione della presenza di Assipan
Confcommercio, tra i firmatari di codesto CCNL -codice alfanumerico E023.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 31 gennaio 2024
~t~
Flai Cgil
Confcommercio-lmprese per l'Italia Fai Cisl
Uila Uil
79
ALLEGATO N. 5 -Accordo di modifica del CCNL del 4 novembre 2024 (Bilateralità)
Accordo di modifica del CCNL per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per
attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, genere alimentari
cl?;' e vari del 18 luglio 2024
In data 4 novembre 2024, in Roma, tra
Assipan, con l'assistenza di Confcommercio-lmprese per l'Italia;
Assopanificatori aderente a Fiesa Confesercenti
e
Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil
è stato sottoscritto il presente testo di modifica dell'art. .... "Finanziamento della bilateralità" (pagina 6 e 7 del
CCNL del 18 luglio 2024). Il testo presente nel CCNL del 18 luglio 2024 viene modificato come segue
"Art. ... Finanziamento bilateralità
Il finanziamento della bilateralità, da corrispondersi ad Ebipan, è stabilito in € 20,00 per 12 mensilità per
ogni dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9
mesi nell'arco dell'anno solare e a € 10,00 mensili per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato inferiore a 9 mesi nell'anno solare (e salvo conguagli in caso di proroghe e/o rinnovi chcj{
conducano a superare i 9 mesi). La riscossione dei suddetti importi è affidata ad Ebipan. _
I suddetti contributi sono da Ebipan così ripartiti:
A) 20 € complessivi in: 10 € come contributo al Fondo sanitario integrativo (Fonsap) 5€ all'Ente Bilaterale
Nazionale (Ebipan) di cui 1€ agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e 5€ come contributo di assistenza
contrattuale.
B) 10 € complessivi in: 5€ come contributo all'Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1€ agli Enti Bilaterali
territoriali costituiti e 5€ come contributo di assistenza contrattuale.
Le Parti si danno atto che le quote dei contributi previsti per il finanziamento dell'Ente Bilaterale nazionale
(Ebipan) e del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fonsap a carico delle aziende costituiscono parte
integrante del trattamento normativo ed economico dei lavoratori del settore. A tal proposito, ai sensi dell'art
2120 cc. Le Parti contrattuali concordano che il relativo importo non è utile ai fini del calcolo del TFR, né al
ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.
Resta inteso che i contributi di cui al presente articolo sono regolamentati anche dal "Protocollo Straordinario
per il settore della panificazione" sottoscritto da Assipan, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil in data 13 gennaio 2023
e successivamente modificato in data 26 febbraio 2024.
Jl~l t r Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 4 novembre 2024
80
Confcommercio-lmprese per l'Italia Fai-Cisl
~ssopanificatori -Fiesa -Confesercenti
> JJL.1, ~
~~~
t
~~-~~
Flai-Cgil
Fai-Cisl
Uila-Uil
----
81
ALLEGATO N. 6 -Regime transitorio per imprese aderenti ad Assopanificatori-Fiesa
Regime Transitorio
Le norme sotto riportate riferibile ai precedenti Accordi di rinnovo siglati da Assopanificatori-Fiesa con FLAI
CGIL, FAI CISL, UILA, cesseranno di avere efficacia dalla data di sottoscrizione del presente Testo
Unico del CCNL per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali
e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari e quindi dal
26 febbraio 2025.
Sono fatti salvi i regimi adottati in applicazione delle norme in allegato prima del 26 febbraio 2025.
Accordo di rinnovo 20 luglio 2005
Art. 33
(Trattamento di malattia e di infortunio)
Per le prime tre giornate di malattia non indennizzate dal competente Istituto, verrà corrisposto al lavoratore,
malato per un periodo superiore a 5 giorni, da parte del datore di lavoro, il 100% della paga globale come se
lavorasse.
Nel caso di malattia di durata inferiore o pari a 5 giorni, le prime tre giornate saranno compensate con il
100% della retribuzione normale.
Per quanto attiene il trattamento economico nel caso di infortunio sul lavoro, intendendosi per tale quello
riconosciuto dal competente Istituto in base alle vigenti disposizioni legislative, le parti fanno riferimento alle ~
norme di legge e alle disposizioni applicative dell'Istituto interessato.
Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano
soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto.
Al lavoratore apprendista in malattia, alla luce dell'inapplicabilità del regime dell'indennità e delle integrazioni
previste per le restanti figure contrattuali, sarà erogata dal datore di lavoro una indennità per i primi tre giorni ?
pari al 50% del minimo contrattuale. Sarà altresì erogata per le giornate dalla 4a alla ga una indennità pari al M\
25% del minimo contrattuale. ~
Accordo 17 maggio 2017
Art. ... -Lavoratori di primo ingresso
Sono definiti di "Primo Ingresso" i lavoratori che alla data di assunzione risultino privi di esperienza
professionale pregressa nella specifica mansione ad essi assegnata o che abbiano un'esperienza pregressa
non superiore a 6 mesi.
Tale istituto si applica esclusivamente ai panifici ad indirizzo produttivo artigianale, fatto salvo il rispetto
dell'eventuale diritto di precedenza previsto ex lege.
Nell'ottica di favorire l'acquisizione di specifiche competenze finalizzate all'inserimento dei lavoratori di primo
Ingresso, garantendo contemporaneamente un'occupazione stabile, il datore di lavoro dovrà impegnarsi a
fornire loro una specifica formazione, all'interno dell'orario di lavoro, della durata minima di 60 ore nei primi
due anni dall'assunzione secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all'interessato, all'atto ~)
dell'assunzione, unitamente al contratto di lavoro. V
La formazione potrà essere erogata dal datore di lavoro o da un proprio delegato di livello contrattuale
almeno pari all'inquadramento del neoassunto.
In ragione dell'obbligo di erogare una specifica formazione al lavoratore di primo Ingresso, al datore di lavoro
è riconosciuta la facoltà di corrispondere al suddetto lavoratore, per i primi due anni dall'assunzione, una r
"retribuzione di primo ingresso" ridotta del 30% (per i primi dodici mesi) e del 20% (dal 13mo al 24mo mese)
rispetto ai minimi tabellari corrisposti alla qualifica ordinaria di inquadramento.
L'assunzione di lavoratori in regime di primo Ingresso dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere a tempo
indeterminato. I\ t
Potranno essere assunti in regime di primo Ingresso i lavoratori chiamati a svolgere mansioni di qualifica A 1,
A2, A3, 81, 82, 83 e 83super per il settore panifici artigiani. Potranno essere assunti in regime di primo
Ingresso i lavoratori chiamati a svolgere mansioni di qualifica A1, A2, A3, 81, 82, 83 e 83 super per il
~ ~ t ~ ~ 82 j\ orf ;t}-~/')
Q2:-
settore panifici artigiani e di livello I, Il, IIIA, IIIB, IV e V per il settore panifici industriali. Noi abbiano questa
versione nell'accordo 17 maggio 2017.
I contenuti formativi saranno individuati nel piano formativo individuale.
La formazione erogata sarà finalizzata all'acquisizione di competenze di base trasversali (competenze
relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro) e
all'acquisizione di competenze tecnico-professionali inerenti la qualifica del lavoratore.
Le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale-Ebipan o sue articolazioni territoriali l'attivazione dei contratti
di "Primo ingresso" al fine di monitorare l'andamento dello strumento ed entro 30 giorni dall'assunzione,
trasmetteranno a Ebipan il piano formativo del lavoratore affinché possano essere verificate le finalità
formative dell'assunzione.
L'assunzione in regime di Primo Ingresso non è sovrapponibile con altre tipologie contrattuali che prevedono
una riduzione temporanea della retribuzione fatta eccezione per il lavoro part time.
Art. .... ter -Regime del reimpiego
Per i panifici ad indirizzo produttivo artigianale le Parti convengono che -fatto salvo il rispetto dell'eventuale
diritto di precedenza previsto ex lege -rientrano in un particolare regime, definito di "Reimpiego", le
assunzioni finalizzate all'inserimento o reinserimento di lavoratori di qualsiasi età inoccupati o disoccupati da
almeno 6 mesi, e di soggetti che rientrano in specifiche misure di politiche attive di ricollocazione messe in
atto da operatori pubblici o privati per l'impiego.
Nell'ottica di favorire l'acquisizione di specifiche competenze da parte dei lavoratori rientranti nel regime di
-:::>----.. Reimpiego garantendo contemporaneamente un'occupazione stabile, il datore di lavoro dovrà fornire loro
-<.__J una specifica formazione, all'interno dell'orario di lavoro, della durata minima di 60 ore nei primi due anni
~ dall'assunzione, secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all'interessato, all'atto
) dell'assunzione, unitamente al contratto di lavoro. La formazione potrà essere erogata dal datore di lavoro o
da un proprio delegato di livello contrattuale almeno pari all'inquadramento del neoassunto. e¼
In ragione dell'obbligo di erogare una specifica formazione al lavoratore in regime di Reimpiego al fine d.
agevolarne il reinserimento occupazionale, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di corrispondere al
suddetto lavoratore, per i primi due anni dall'assunzione, una retribuzione 30 % (per i primi dodici mesi) e del
20 % (dal 13mo al 24mo mese) rispetto ai minimi tabellari corrisposti alla qualifica ordinaria di
inquadramento.
L'assunzione di lavoratori in regime di Reimpiego dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere a tempo
indeterminato.
Potranno essere assunti in regime Reimpiego i lavoratori chiamati a svolgere mansioni di qualifica A1, A2,
A3, B1, B2, B3 e B3super per il settore panifici artigiani. Potranno essere assunti in regime Reimpiego i
lavoratori chiamati a svolgere mansioni di qualifica A 1, A2, A3, B1, B2, B3 e B3super per il settore panifici
artigiani e di livello I, Il, IIIA, IIIB, IV e V per il settore panifici industriali. Noi abbiano questa versione
nell'accordo 17 maggio 2017.
Per la predisposizione del piano formativo, il datore di lavoro utilizzerà lo schema di piano formativo definito
dalle Parti firmatarie il presente CCNL. I contenuti formativi saranno individuati nel piano formativo
individuale. La formazione erogata sarà finalizzata all'acquisizione di competenze di base trasversali
(competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro)
e all'acquisizione di competenze tecnico-professionali inerenti la qualifica del lavoratore.
Le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale-Ebipan o sue articolazioni territoriali l'attivazione dei contratti
in "Regime di Reimpiego" al fine di monitorare l'andamento dello strumento ed entro 30 giorni
dall'assunzione, trasmetteranno a Ebipan il piano formativo del lavoratore affinché possano essere verificate
le finalità formative dell'assunzione
L'assunzione in regime di Reimpiego non è sovrapponibile con altre tipologie contrattuali che prevedono una
riduzione temporanea della retribuzione fatta eccezione per il lavoro part-time.
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CCNL vigente al 31 maggio 2022
Art, 16 (tredicesima e Quattordicesima mensilità)
li lavoratore ha diritto ad una 138 mensilità, da corrispondersi entro il 15 dicembre di ogni anno, e ad una 14
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mensilità, da corrispondersi entro il 30 giugno di ogni anno
Le mensilità supplementari saranno commisurate ad una retribuzione così calcolata: paga base, contingenza
ed eventuali elementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello relativa all'ultimo mese di riferimento. Il
diritto alle due mensilità aggiuntive matura per dodicesimi. Le mensilità aggiuntive dovranno essere
corrisposte per frazioni di spettanza anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia
l'anzianità di servizio.
Nota a verbale
La contrattazione integrativa territoriale, tenuto conto delle peculiarità del territorio e dei flussi di attività delle
imprese del settore, può determinare, per l'erogazione della 148 mensilità., una data diversa rispetto a quella
indicata dal CCNL.
À Tale data comunque dovrà essere fissata nell'arco temporale compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni
<anno.
J Art, 51 Preavviso
li lavoratore ha diritto ad una 138 mensilità, da corrispondersi entro il 15 dicembre di ogni anno, e ad una 148
mensilità, da corrispondersi entro il 30 giugno di ogni anno
Le mensilità supplementari saranno commisurate ad una retribuzione così calcolata: paga base, contingenza
ed eventuali elementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello relativa all'ultimo mese di riferimento. Il
diritto alle due mensilità aggiuntive matura per dodicesimi. Le mensilità aggiuntive dovranno essere
corrisposte per frazioni di spettanza anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia
l'anzianità di servizio.
Nota a verbale
La contrattazione integrativa territoriale, tenuto conto delle peculiarità del territorio e dei flussi di attività delle
imprese del settore, può determinare, per l'erogazione della 148 mensilità., una data diversa rispetto a quella
indicata dal CCNL
Tale data comunque dovrà essere fissata nell'arco temporale compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni
anno.
N.d.R.:
L'accordo 1 ° dicembre 2009 prevede quanto segue:
Art. ...
(148 mensilità)
Sulla scorta di accordo sindacale territoriale sottoscritto da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente
CCNL, la 148 mensilità potrà essere anticipata nei limiti previsti dal CCNL o con le diverse modalità oggetto (
di espresso accordo, o anche erogata pro-quota in 12 rate mensili di uguale importo, fermo restando ~
vigenti modalità di calcolo o di rivalutazione. ~
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