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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11578/2026

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’iscrizione a ruolo del ricorso in appello r.g. 202005062.Ha ritenuto che la violazione della detta obbligazione tributaria fossegrave e definitivamente accertata: ‘grave’, in quanto superiore alla sogliadi 5.000 euro, fissata dall’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. n.602/1973, espressamente richiamato dall’art. 80, comma 4, del D.lgs. n.50/2016, nonché ‘definitivamente accertata’, poiché, l’invito dipagamento, valevole quale atto di accertamento della debenza, sia inrelazione al contributo unificato dovuto, sia, ai sensi dell’art. 17, comma1, della L. n. 472/1997, con riguardo alle sanzioni pecuniarie dacorrispondere per il caso di mancato o ritardato versamento dello stesso,era stato, correttamente, notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’indirizzodel difensore presso il quale aveva eletto domicilio (come, espressamente,previsto dall’art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002) e non era statoimpugnato, con conseguente cristallizzazione della obbligazioneconcernente tanto il contributo unificato, quanto la sanzione pecuniaria.Ha considerato irrilevante che al momento della presentazionedell’offerta nel cassetto fiscale di [OSCURATO:PERSONA] non risultasseropendenze tributarie, non rientrando il contributo unificato tra le imposteamministrate dall’Agenzia delle Entrate (ed essendo un tributo gestito daaltra amministrazione), per cui i debiti a esso relativi non vengono iscrittiRGN 11093/2024Pag.3Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026nel ‘cassetto fiscale’ e del pari irrilevante il pagamento delle sanzioniavvenuto in data 29 giugno 2022, dopo la presentazione dell’offertarelativa alla gara.5.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi formulati aisensi degli artt. 111 Cost., comma 8, 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc.amm.6. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.7.

La Prima Presidente ha proposto la definizione del ricorso ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ. con dichiarazione di inammissibilità.8. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la decisione, non solorichiamandosi ai motivi formulati, ma anche evidenziando, nella memoriaillustrativa, che, medio tempore, lo stesso Consiglio di Stato, conordinanza dell’11 settembre 2024, numero 7518, ha ritenuto rilevante enon manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 80,comma 4, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 3della Costituzione e rimesso, pertanto, gli atti al Giudice delle leggi.9.

È stata fissata dinanzi a queste Sezioni unite l’adunanza cameraledel 14 gennaio 2025.All’esito, questa Corte, con ordinanza n. 9224 dell’8 aprile 2025, haritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa delladecisione della Corte costituzionale, in considerazione delle ricadute cheessa avrebbe potuto avere su questo giudizio.10.

È quindi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 138del 28 luglio 2025 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n.50/2016 sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all’art. 3 dellaCostituzione.11.

Su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. è stata fissata l’odierna adunanzacamerale.12.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RGN 11093/2024Pag.4Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo mezzo la ricorrente lamenta l’eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata allegislatore, perché il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma in virtùdella quale, ai fini dell’inoperatività della causa di esclusione automaticaprevista dall’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, sarebbe necessaria,oltre alla certificazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle entrate e alleverifiche compiute tramite il sistema AVCPASS gestito da ANAC, anchel’acquisizione di ulteriori certificazioni da parte di una pluralità diamministrazioni fiscali o enti certificatori.2.

Col secondo mezzo lamenta l’eccesso di potere giurisdizionale persconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione, perchéil Consiglio di Stato avrebbe espresso in via diretta e autonoma il giudiziotecnico sulla sussistenza di una situazione d’irregolarità fiscale in relazionealla posizione di un concorrente a una gara di appalto.3.

Il ricorso, in entrambi i motivi in cui è articolato, è inammissibilealla luce della giurisprudenza consolidata secondo la quale il controllo delleSezioni unite non si estende all’asserita violazione di legge sostanziale oprocessuale concernente il modo di esercizio della giurisdizione speciale(tra varie, cfr. Cass., Sez.

Un., n. 2166/24) e riguardante, nel caso inesame, l’accertamento della insussistenza del requisito della regolaritàfiscale, in considerazione del mancato pagamento delle sanzioni a seguitodell’omesso versamento del contributo unificato nei tempi previsti,rispondente al requisito di gravità in base alla combinazione degli artt. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 e 80, comma 4, del D.lgs. n.50/2016, e ritenuto definitivamente accertato in considerazione dell’invitoal pagamento relativo, appunto, sia al contributo unificato, sia allesanzioni; nessuna invasione è ravvisabile nel caso in esame, sia quantoall’attività del legislatore, sia in relazione a quella dell’amministrazione,posto che il Consiglio di Stato ha svolto valutazioni di legittimità: a.-richiamando consolidata giurisprudenza, anche dell’Adunanza plenaria,RGN 11093/2024Pag.5Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026con riguardo all’accertamento incidentale, di competenza del giudiceamministrativo, dell’idoneità e della completezza della certificazioned’idoneità fiscale posta a corredo della domanda di partecipazione allagara; b.- facendo leva sulla conclamata natura tributaria delle sanzioni, inquanto accessorie e derivanti dal mancato pagamento di un tributo, qualeè il contributo unificato, ex art. 2 del D.lgs. n. 546/1992; c.-ragguagliando la gravità dell’omesso pagamento delle sanzioni aparametri di legge; d.- evidenziando, quanto all’accertamento dell’omessopagamento, la rilevanza da ascrivere alla notificazione presso il domicilioeletto dell’invito al pagamento del contributo unificato, in base a quantoaffermato da Corte cost. n. 67/19.4.

Alle suddette considerazioni (conformi a quelle di cui alla propostadi definizione anticipata) va aggiunto che, come evidenziato nello storicodi lite, il Consiglio di Stato, con ordinanza dell’11 settembre 2024, iscrittaal n. 196 reg. ord. del 2024, nell’ambito di diverso procedimento aventead oggetto il provvedimento del TAR Emilia-Romagna di rigetto del ricorsopresentato da [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’aggiudicazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di altro appalto, in relazione al quale egualmente si discutevadella violazione dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 per la mancataesclusione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla gara, in ragione della carenzadel requisito di regolarità fiscale e della correlativa omissione informativa,e dell’art. 97 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, ha dubitato, in riferimentoall’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4,secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, ove si prevede che le violazionidefinitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delleimposte e tasse sono «gravi», e quindi causano l’esclusione dallapartecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omessopagamento superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, deld.P.R. n. 602/1973.

Ha, sul punto, evidenziato che la sua applicazionecome causa automaticamente escludente dalle gare per l’aggiudicazione diappalti per irregolarità fiscali porterebbe ad esiti paradossali, come nelRGN 11093/2024Pag.6Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026caso lì in esame (non dissimile da quello di cui al presente giudizio), dovea fronte di un appalto dell’importo di 9.543.000 euro «un operatoreeconomico del calibro di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere escluso perun debito fiscale definitivamente accertato pari a soli 18 mila euro,dunque 530 volte inferiore a quello dell’appalto in causa».Ad avviso del remittente, una simile sproporzione non sarebbegiustificata né dalla ratio legis intrinseca - il perseguimento dell’integrità eaffidabilità dell’operatore economico con cui l’amministrazione si ritrova acontrattare - né dalla ratio legis estrinseca, di indole fiscale, tesa aperseguire la compliance impoesattiva.Il rimettente si è interrogato su quale sia «la misura altrimentiperseguibile per contemperare gli scopi perseguiti» ed ha richiamato,quale tertium comparationis, il differente meccanismo determinativo dellasoglia di gravità relativo alle violazioni tributarie non definitivamenteaccertate.

Pur nella consapevolezza della diversità tra le due fattispecie edelle notazioni critiche espresse dalla giurisprudenza del Consiglio diStato, che le ritiene incomparabili, il giudice a quo ha espresso fortiperplessità sulla ragionevolezza dello «statuto dicotomico della gravitàdella violazione tributaria», tenendo anche conto della circostanza che«sino al 31 gennaio 2022 la relatio all’importo di cui all’art. 48-bis d.P.R.602/1973 operava indistintamente con riguardo alle violazioni definitive enon definitive e solo all’indomani dell’entrata in vigore delle modificheapportate dalla legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n.238) è comparso il nuovo congegno determinativo della soglia di gravitàsu base parametrica per le violazioni non definitive».5.

La Corte cost., premesso che tre sono le condizioni richieste per ilsuperamento del test di proporzionalità: che l’imposizione di oneri siaidonea rispetto ai fini perseguiti; che venga scelta la misura menorestrittiva dei diritti oggetto di bilanciamento; che tali oneri non sianosproporzionati e che il test si considera invece non superato, conconseguente violazione dell’art. 3 Cost., quando - a fronte dell’esigenza diRGN 11093/2024Pag.7Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026porre in essere un bilanciamento tra i diritti antagonisti - si realizza una«manifesta sproporzione del congegno normativo approntato rispetto alperseguimento dei fini legittimamente perseguiti, almeno ove applicato,senza alcuna differenziazione» (così la sentenza n. 20 del 2019), haritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80,comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, sollevata dal Consigliodi Stato in riferimento all’art. 3 Cost.Ha evidenziato che l’esclusione dell’operatore che ha commesso graviviolazioni definitivamente accertate degli obblighi fiscali ha lo scopo diassicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti con cuil’amministrazione è chiamata a contrattare nonché quello di indurreindirettamente gli operatori economici ad assolvere ai propri obblighifiscali integralmente e nei tempi di legge (Consiglio di Stato, sezionequinta, sentenze 23 febbraio 2023, n. 1890 e 27 luglio 2021, n. 5563).Ha aggiunto che la deroga all’esclusione opera nel caso in cui ildebito fiscale sia inferiore alla menzionata soglia di 5.000 euro.La determinazione di tale importo fisso risponde a un duplice obiettivo:da un lato, garantire la massima partecipazione alle gare di appalto,evitando l’esclusione di operatori economici che hanno commessoviolazioni fiscali "bagatellari"; dall’altro, favorire la par condicio tra ipartecipanti alle gare, ancorando a un importo predefinito l’esclusionedalla gara, di modo che tutti gli offerenti siano consapevoli delleconseguenze connesse alla commissione di una violazione fiscaledefinitivamente accertata che superi la soglia legislativa.La disposizione censurata persegue anche finalità di tutela dellaconcorrenza, in quanto garantisce la “parità delle armi” degli operatorieconomici, che sanno di poter confidare nella esclusione dalla gara delconcorrente che non ha adempiuto correttamente agli obblighi fiscali.

Ciòin piena coerenza con la giurisprudenza europea (Corte di giustiziadell’Unione europea, 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].).RGN 11093/2024Pag.8Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026Dunque, ad avviso del Giudice delle leggi, la misura in esame si rivelaidonea allo scopo.La misura è altresì necessaria, tenuto conto: dell’obbligo, impostodalla direttiva 2014/24/UE, di escludere l’operatore economico che hacommesso una violazione fiscale definitivamente accertata; dellacircostanza che il legislatore nazionale ha esercitato una deroga,muovendosi all’interno delle strette maglie fissate dalla disciplinacomunitaria, la quale mostra un chiaro disfavore per la possibilità diconsentire l’accesso alle gare dell’operatore economico che ha debitifiscali, tranne il caso del mancato pagamento di «piccoli importi diimposte» (art. 57, paragrafo 3, della direttiva).Quanto alla proporzionalità in senso stretto della misura, l’importo di5.000 euro individuato dal legislatore nazionale è stato mutuato da unanorma che pur rispondendo a una finalità non sovrapponibile a quellaperseguita dal codice dei contratti pubblici (l’art. 48-bis del d.P.R. n. 602del 1973 ha, infatti, ad oggetto l’attivazione di meccanismi compensativo-esattivi nei confronti di un soggetto che è al contempo beneficiario disomme dovute dallo Stato e inadempiente agli obblighi fiscali e reca unadisciplina afferente al campo dell’imposizione fiscale e individua un limiteal di sotto del quale lo Stato non ritiene utile attivare la compensazione indanno del debitore fiscale), è tuttavia utilizzabile anche al fine diselezionare operatori economici affidabili per l’aggiudicazione degli appalti.Essa, infatti, esprime un certo grado di significatività del debito fiscale, aldi sopra del quale il legislatore nella sua discrezionalità ha ritenuto di nonconsentire la partecipazione alle procedure di affidamento di contrattipubblici.La misura, infine, si rivela non manifestamente irragionevole, inquanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, comerichiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commessoviolazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentireloro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo.RGN 11093/2024Pag.9Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026La norma, quindi, non solo non sconta alcun vizio di costituzionalità,ma rappresenta un preciso obbligo comunitario.6.

Una volta chiarito che la norma è perfettamente legittima, non visono ragioni per ritenere che la valutazione dell’Adunanza plenaria abbiaintegrato uno sconfinato dai limiti ad essa propri.7.

In sede di memoria [OSCURATO:PERSONA], preso atto dell’interventodella Corte cost., insiste nel prospettare un contrasto della disciplina di cuiall’art. 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 con la disciplina unionale.Evidenzia che la disposizione presenta indubbi profili di criticità che nedeterminano il sospetto di incompatibilità con l’art. 57 della Direttiva2014/24/UE.Rileva che il Consiglio di Stato con ordinanza Sez.

III, n. 758/2026 del29.1.2026 ha disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE.Evidenzia che il giudizio davanti al Consiglio di Stato ha ad oggetto lastessa questione decisa con la sentenza dell’Adunanza plenaria quiimpugnata e che il Collegio ha lì sottoposto alla Corte di Giustiziadell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:“I. se gli artt. 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 3, Dir. 2014/24/UE e iprincipi di ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza, legittimoaffidamento e certezza del diritto, non ostino ad una interpretazionedell’art. 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 che ricomprenda quale causa diesclusione automatica dalle procedure d’appalto anche il mancato oritardato pagamento di un contributo unificato e/o della sanzione perl’omesso o ritardato versamento di esso” (prima questione);“II. se gli artt. 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 3, Dir. 2014/24/UE,l’art. 5 del TUE e i principi di ragionevolezza e proporzionalità in essiespressi, ostino ad una normativa nazionale quale l’art. 80, comma 4,D.lgs. 50/2016 che impone l’esclusione automatica dalle procedure diappalto dell’operatore economico che non abbia pagato o abbia ritardato ilpagamento di un piccolo importo predeterminato nella soglia fissa di Euro5.000 e senza applicazione di alcun parametro di natura relativaRGN 11093/2024Pag.10Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026commisurato all’importanza e al valore dell’appalto, ovvero di unapprezzamento demandato, caso per caso, all’Amministrazione, che tengaconto delle circostanze concrete nonché dell’oggettiva inidoneità dellairregolarità ad incidere sulla solvibilità ed affidabilità dell’operatoreeconomico” (seconda questione);“III. se l’art. 57, paragrafo 2, Dir. 2014/24/UE, anche alla luce deprincipio eurounitario di proporzionalità, debba essere interpretato nelsenso che esso osti a una normativa nazionale, quale l’art. 80, co. 4,D.lgs. 50/2016, che preveda, con riferimento alla inottemperanza diobblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,che l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionatianteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta e,qualora la risposta data alla precedente questione sia nel senso dellacompatibilità della previsione interna con il diritto eurounitario, (ii) se l’art.57 della Direttiva 2014/24/UE, anche alla luce del principio eurounitario diproporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso osti a unanormativa nazionale, quale l’art. 80, co. 4, D.lgs. 50/2016, che imponel’esclusione automatica di un operatore economico per irregolarità fiscale,senza possibilità di regolarizzazione successiva, anche laddove l’operatoreabbia sanato la propria posizione prima dell’aggiudicazione definitiva, sedel caso previo apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione delleragioni addotte a giustificazione dell’adempimento tardivo o della serietàdimostrata nell’impegno vincolante assunto” (terza questione).8.

Orbene, osserva questa Corte che la situazione della pregiudizialecomunitaria non è sovrapponibile alla questione di legittimitàcostituzionale che ha giustificato il precedente rinvio a nuovo ruolo.Essa, infatti, non è idonea (a differenza di una sopravvenutaillegittimità costituzionale) ad incidere sul rapporto controverso: ove purela CGUE dicesse che la norma non è conforme al diritto unionale (peraltro,sul punto, già la Corte cost. nella decisione sopra citata ha evidenziato chela norma è coerente con la giurisprudenza europea, secondo la quale «[i]RGN 11093/2024Pag.11Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026principi di trasparenza e di parità di trattamento che disciplinano tutte leprocedure di aggiudicazione di appalti pubblici richiedono che le condizionisostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto sianochiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighia carico degli offerenti, affinché questi ultimi possano conoscereesattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che glistessi requisiti valgono per tutti i concorrenti» - Corte di giustiziadell’Unione europea, 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. -).Ed infatti anche un eventuale esito nel senso di una contrarietà non sipotrebbe apprezzare nell’ambito di un giudizio di eccesso di potere.

Sitratta, infatti, di un rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo.Si richiama, sul punto, quanto precisato da Cass., Sez.

Un., n.28461/2025:“Va rammentato, infatti, che in tema di omesso rinvio pregiudiziale exart. 267 TFUE occorre distinguere l’ipotesi in cui un giudice speciale diultima istanza abbia omesso di adire la Corte di Giustizia mediante rinviopregiudiziale di validità, da quella in cui il rinvio medesimo è attinenteall’interpretazione della normativa eurounitaria rilevante ai fini di causa.Solo nel primo caso è prospettabile dinanzi alla Corte regolatrice unaquestione di giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost., giacché rientranella competenza giurisdizionale esclusiva della Corte di giustizia decideresulla validità degli atti dell’Unione.

Non può, invece, integrare eccesso dipotere l’avere deciso la controversia sulla base di un’interpretazione deldiritto interno asseritamente in contrasto con quello sovranazionale esenza avvalersi dello strumento disciplinato dal citato art. 267 TFUE,perché in tal caso vengono in rilievo i limiti interni a ciascun ambitogiurisdizionale (cfr. Cass., S.U., 22 luglio 2024 n. 20062 e Cass., S.U., 3aprile 2024 n. 8800).

Ciò perché la Corte di Giustizia, nell’esercizio delpotere di interpretazione, non opera come giudice del caso concreto, bensìcome interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere daRGN 11093/2024Pag.12Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva lafunzione giurisdizionale”.9.

Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.10.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.11.

Poiché all’esito dell’opposizione alla proposta di definizioneanticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimocomma, cod. proc. civ., il giudizio è stato definito in conformità allaproposta (si veda Cass., Sez.

Un., n. 29708 dell’11 novembre 2025secondo cui, nel giudizio di cassazione, la conformità della decisione allaproposta di definizione - che, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod.proc. civ., costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3 e4, cod. proc. civ., del ricorrente che abbia richiesto la decisione - sussisteanche quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondataanche su una ragione aggiuntiva rispetto a quella posta a fondamentodella proposta medesima), deve essere applicato l’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ., con la conseguente condanna ulteriore dellaricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e nonsuperiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano direttamente indispositivo.12.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 -, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 200,00 per esborsi edeuro 10.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge eRGN 11093/2024Pag.13Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026rimborso forfetario al 15% nonché della ulteriore somma, ex art. 96comma 3, cod. proc. civ., di euro 5.000,00; condanna, altresì, laricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., infavore della cassa delle ammende, di euro 5.000,00.In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civilidella Corte Suprema di cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteStefano MoginiRGN 11093/2024Pag.14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’iscrizione a ruolo del ricorso in appello r.g. 202005062.Ha ritenuto che la violazione della detta obbligazione tributaria fossegrave e definitivamente accertata: ‘grave’, in quanto superiore alla sogliadi 5.000 euro, fissata dall’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. n.602/1973, espressamente richiamato dall’art. 80, comma 4, del D.lgs. n.50/2016, nonché ‘definitivamente accertata’, poiché, l’invito dipagamento, valevole quale atto di accertamento della debenza, sia inrelazione al contributo unificato dovuto, sia, ai sensi dell’art. 17, comma1, della L. n. 472/1997, con riguardo alle sanzioni pecuniarie dacorrispondere per il caso di mancato o ritardato versamento dello stesso,era stato, correttamente, notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’indirizzodel difensore presso il quale aveva eletto domicilio (come, espressamente,previsto dall’art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002) e non era statoimpugnato, con conseguente cristallizzazione della obbligazioneconcernente tanto il contributo unificato, quanto la sanzione pecuniaria.Ha considerato irrilevante che al momento della presentazionedell’offerta nel cassetto fiscale di [OSCURATO:PERSONA] non risultasseropendenze tributarie, non rientrando il contributo unificato tra le imposteamministrate dall’Agenzia delle Entrate (ed essendo un tributo gestito daaltra amministrazione), per cui i debiti a esso relativi non vengono iscrittiRGN 11093/2024Pag.3Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026nel ‘cassetto fiscale’ e del pari irrilevante il pagamento delle sanzioniavvenuto in data 29 giugno 2022, dopo la presentazione dell’offertarelativa alla gara.5. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi formulati aisensi degli artt. 111 Cost., comma 8, 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc.amm.6. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.7. La Prima Presidente ha proposto la definizione del ricorso ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ. con dichiarazione di inammissibilità.8. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la decisione, non solorichiamandosi ai motivi formulati, ma anche evidenziando, nella memoriaillustrativa, che, medio tempore, lo stesso Consiglio di Stato, conordinanza dell’11 settembre 2024, numero 7518, ha ritenuto rilevante enon manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 80,comma 4, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 3della Costituzione e rimesso, pertanto, gli atti al Giudice delle leggi.9. È stata fissata dinanzi a queste Sezioni unite l’adunanza cameraledel 14 gennaio 2025.All’esito, questa Corte, con ordinanza n. 9224 dell’8 aprile 2025, haritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa delladecisione della Corte costituzionale, in considerazione delle ricadute cheessa avrebbe potuto avere su questo giudizio.10. È quindi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 138del 28 luglio 2025 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n.50/2016 sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all’art. 3 dellaCostituzione.11. Su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. è stata fissata l’odierna adunanzacamerale.12. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RGN 11093/2024Pag.4Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo mezzo la ricorrente lamenta l’eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata allegislatore, perché il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma in virtùdella quale, ai fini dell’inoperatività della causa di esclusione automaticaprevista dall’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, sarebbe necessaria,oltre alla certificazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle entrate e alleverifiche compiute tramite il sistema AVCPASS gestito da ANAC, anchel’acquisizione di ulteriori certificazioni da parte di una pluralità diamministrazioni fiscali o enti certificatori.2. Col secondo mezzo lamenta l’eccesso di potere giurisdizionale persconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione, perchéil Consiglio di Stato avrebbe espresso in via diretta e autonoma il giudiziotecnico sulla sussistenza di una situazione d’irregolarità fiscale in relazionealla posizione di un concorrente a una gara di appalto.3. Il ricorso, in entrambi i motivi in cui è articolato, è inammissibilealla luce della giurisprudenza consolidata secondo la quale il controllo delleSezioni unite non si estende all’asserita violazione di legge sostanziale oprocessuale concernente il modo di esercizio della giurisdizione speciale(tra varie, cfr. Cass., Sez. Un., n. 2166/24) e riguardante, nel caso inesame, l’accertamento della insussistenza del requisito della regolaritàfiscale, in considerazione del mancato pagamento delle sanzioni a seguitodell’omesso versamento del contributo unificato nei tempi previsti,rispondente al requisito di gravità in base alla combinazione degli artt. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 e 80, comma 4, del D.lgs. n.50/2016, e ritenuto definitivamente accertato in considerazione dell’invitoal pagamento relativo, appunto, sia al contributo unificato, sia allesanzioni; nessuna invasione è ravvisabile nel caso in esame, sia quantoall’attività del legislatore, sia in relazione a quella dell’amministrazione,posto che il Consiglio di Stato ha svolto valutazioni di legittimità: a.-richiamando consolidata giurisprudenza, anche dell’Adunanza plenaria,RGN 11093/2024Pag.5Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026con riguardo all’accertamento incidentale, di competenza del giudiceamministrativo, dell’idoneità e della completezza della certificazioned’idoneità fiscale posta a corredo della domanda di partecipazione allagara; b.- facendo leva sulla conclamata natura tributaria delle sanzioni, inquanto accessorie e derivanti dal mancato pagamento di un tributo, qualeè il contributo unificato, ex art. 2 del D.lgs. n. 546/1992; c.-ragguagliando la gravità dell’omesso pagamento delle sanzioni aparametri di legge; d.- evidenziando, quanto all’accertamento dell’omessopagamento, la rilevanza da ascrivere alla notificazione presso il domicilioeletto dell’invito al pagamento del contributo unificato, in base a quantoaffermato da Corte cost. n. 67/19.4. Alle suddette considerazioni (conformi a quelle di cui alla propostadi definizione anticipata) va aggiunto che, come evidenziato nello storicodi lite, il Consiglio di Stato, con ordinanza dell’11 settembre 2024, iscrittaal n. 196 reg. ord. del 2024, nell’ambito di diverso procedimento aventead oggetto il provvedimento del TAR Emilia-Romagna di rigetto del ricorsopresentato da [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’aggiudicazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di altro appalto, in relazione al quale egualmente si discutevadella violazione dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 per la mancataesclusione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla gara, in ragione della carenzadel requisito di regolarità fiscale e della correlativa omissione informativa,e dell’art. 97 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, ha dubitato, in riferimentoall’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4,secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, ove si prevede che le violazionidefinitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delleimposte e tasse sono «gravi», e quindi causano l’esclusione dallapartecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omessopagamento superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, deld.P.R. n. 602/1973. Ha, sul punto, evidenziato che la sua applicazionecome causa automaticamente escludente dalle gare per l’aggiudicazione diappalti per irregolarità fiscali porterebbe ad esiti paradossali, come nelRGN 11093/2024Pag.6Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026caso lì in esame (non dissimile da quello di cui al presente giudizio), dovea fronte di un appalto dell’importo di 9.543.000 euro «un operatoreeconomico del calibro di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere escluso perun debito fiscale definitivamente accertato pari a soli 18 mila euro,dunque 530 volte inferiore a quello dell’appalto in causa».Ad avviso del remittente, una simile sproporzione non sarebbegiustificata né dalla ratio legis intrinseca - il perseguimento dell’integrità eaffidabilità dell’operatore economico con cui l’amministrazione si ritrova acontrattare - né dalla ratio legis estrinseca, di indole fiscale, tesa aperseguire la compliance impoesattiva.Il rimettente si è interrogato su quale sia «la misura altrimentiperseguibile per contemperare gli scopi perseguiti» ed ha richiamato,quale tertium comparationis, il differente meccanismo determinativo dellasoglia di gravità relativo alle violazioni tributarie non definitivamenteaccertate. Pur nella consapevolezza della diversità tra le due fattispecie edelle notazioni critiche espresse dalla giurisprudenza del Consiglio diStato, che le ritiene incomparabili, il giudice a quo ha espresso fortiperplessità sulla ragionevolezza dello «statuto dicotomico della gravitàdella violazione tributaria», tenendo anche conto della circostanza che«sino al 31 gennaio 2022 la relatio all’importo di cui all’art. 48-bis d.P.R.602/1973 operava indistintamente con riguardo alle violazioni definitive enon definitive e solo all’indomani dell’entrata in vigore delle modificheapportate dalla legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n.238) è comparso il nuovo congegno determinativo della soglia di gravitàsu base parametrica per le violazioni non definitive».5. La Corte cost., premesso che tre sono le condizioni richieste per ilsuperamento del test di proporzionalità: che l’imposizione di oneri siaidonea rispetto ai fini perseguiti; che venga scelta la misura menorestrittiva dei diritti oggetto di bilanciamento; che tali oneri non sianosproporzionati e che il test si considera invece non superato, conconseguente violazione dell’art. 3 Cost., quando - a fronte dell’esigenza diRGN 11093/2024Pag.7Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026porre in essere un bilanciamento tra i diritti antagonisti - si realizza una«manifesta sproporzione del congegno normativo approntato rispetto alperseguimento dei fini legittimamente perseguiti, almeno ove applicato,senza alcuna differenziazione» (così la sentenza n. 20 del 2019), haritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80,comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, sollevata dal Consigliodi Stato in riferimento all’art. 3 Cost.Ha evidenziato che l’esclusione dell’operatore che ha commesso graviviolazioni definitivamente accertate degli obblighi fiscali ha lo scopo diassicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti con cuil’amministrazione è chiamata a contrattare nonché quello di indurreindirettamente gli operatori economici ad assolvere ai propri obblighifiscali integralmente e nei tempi di legge (Consiglio di Stato, sezionequinta, sentenze 23 febbraio 2023, n. 1890 e 27 luglio 2021, n. 5563).Ha aggiunto che la deroga all’esclusione opera nel caso in cui ildebito fiscale sia inferiore alla menzionata soglia di 5.000 euro.La determinazione di tale importo fisso risponde a un duplice obiettivo:da un lato, garantire la massima partecipazione alle gare di appalto,evitando l’esclusione di operatori economici che hanno commessoviolazioni fiscali "bagatellari"; dall’altro, favorire la par condicio tra ipartecipanti alle gare, ancorando a un importo predefinito l’esclusionedalla gara, di modo che tutti gli offerenti siano consapevoli delleconseguenze connesse alla commissione di una violazione fiscaledefinitivamente accertata che superi la soglia legislativa.La disposizione censurata persegue anche finalità di tutela dellaconcorrenza, in quanto garantisce la “parità delle armi” degli operatorieconomici, che sanno di poter confidare nella esclusione dalla gara delconcorrente che non ha adempiuto correttamente agli obblighi fiscali. Ciòin piena coerenza con la giurisprudenza europea (Corte di giustiziadell’Unione europea, 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].).RGN 11093/2024Pag.8Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026Dunque, ad avviso del Giudice delle leggi, la misura in esame si rivelaidonea allo scopo.La misura è altresì necessaria, tenuto conto: dell’obbligo, impostodalla direttiva 2014/24/UE, di escludere l’operatore economico che hacommesso una violazione fiscale definitivamente accertata; dellacircostanza che il legislatore nazionale ha esercitato una deroga,muovendosi all’interno delle strette maglie fissate dalla disciplinacomunitaria, la quale mostra un chiaro disfavore per la possibilità diconsentire l’accesso alle gare dell’operatore economico che ha debitifiscali, tranne il caso del mancato pagamento di «piccoli importi diimposte» (art. 57, paragrafo 3, della direttiva).Quanto alla proporzionalità in senso stretto della misura, l’importo di5.000 euro individuato dal legislatore nazionale è stato mutuato da unanorma che pur rispondendo a una finalità non sovrapponibile a quellaperseguita dal codice dei contratti pubblici (l’art. 48-bis del d.P.R. n. 602del 1973 ha, infatti, ad oggetto l’attivazione di meccanismi compensativo-esattivi nei confronti di un soggetto che è al contempo beneficiario disomme dovute dallo Stato e inadempiente agli obblighi fiscali e reca unadisciplina afferente al campo dell’imposizione fiscale e individua un limiteal di sotto del quale lo Stato non ritiene utile attivare la compensazione indanno del debitore fiscale), è tuttavia utilizzabile anche al fine diselezionare operatori economici affidabili per l’aggiudicazione degli appalti.Essa, infatti, esprime un certo grado di significatività del debito fiscale, aldi sopra del quale il legislatore nella sua discrezionalità ha ritenuto di nonconsentire la partecipazione alle procedure di affidamento di contrattipubblici.La misura, infine, si rivela non manifestamente irragionevole, inquanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, comerichiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commessoviolazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentireloro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo.RGN 11093/2024Pag.9Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026La norma, quindi, non solo non sconta alcun vizio di costituzionalità,ma rappresenta un preciso obbligo comunitario.6. Una volta chiarito che la norma è perfettamente legittima, non visono ragioni per ritenere che la valutazione dell’Adunanza plenaria abbiaintegrato uno sconfinato dai limiti ad essa propri.7. In sede di memoria [OSCURATO:PERSONA], preso atto dell’interventodella Corte cost., insiste nel prospettare un contrasto della disciplina di cuiall’art. 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 con la disciplina unionale.Evidenzia che la disposizione presenta indubbi profili di criticità che nedeterminano il sospetto di incompatibilità con l’art. 57 della Direttiva2014/24/UE.Rileva che il Consiglio di Stato con ordinanza Sez. III, n. 758/2026 del29.1.2026 ha disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE.Evidenzia che il giudizio davanti al Consiglio di Stato ha ad oggetto lastessa questione decisa con la sentenza dell’Adunanza plenaria quiimpugnata e che il Collegio ha lì sottoposto alla Corte di Giustiziadell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:“I. se gli artt. 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 3, Dir. 2014/24/UE e iprincipi di ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza, legittimoaffidamento e certezza del diritto, non ostino ad una interpretazionedell’art. 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 che ricomprenda quale causa diesclusione automatica dalle procedure d’appalto anche il mancato oritardato pagamento di un contributo unificato e/o della sanzione perl’omesso o ritardato versamento di esso” (prima questione);“II. se gli artt. 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 3, Dir. 2014/24/UE,l’art. 5 del TUE e i principi di ragionevolezza e proporzionalità in essiespressi, ostino ad una normativa nazionale quale l’art. 80, comma 4,D.lgs. 50/2016 che impone l’esclusione automatica dalle procedure diappalto dell’operatore economico che non abbia pagato o abbia ritardato ilpagamento di un piccolo importo predeterminato nella soglia fissa di Euro5.000 e senza applicazione di alcun parametro di natura relativaRGN 11093/2024Pag.10Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026commisurato all’importanza e al valore dell’appalto, ovvero di unapprezzamento demandato, caso per caso, all’Amministrazione, che tengaconto delle circostanze concrete nonché dell’oggettiva inidoneità dellairregolarità ad incidere sulla solvibilità ed affidabilità dell’operatoreeconomico” (seconda questione);“III. se l’art. 57, paragrafo 2, Dir. 2014/24/UE, anche alla luce deprincipio eurounitario di proporzionalità, debba essere interpretato nelsenso che esso osti a una normativa nazionale, quale l’art. 80, co. 4,D.lgs. 50/2016, che preveda, con riferimento alla inottemperanza diobblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,che l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionatianteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta e,qualora la risposta data alla precedente questione sia nel senso dellacompatibilità della previsione interna con il diritto eurounitario, (ii) se l’art.57 della Direttiva 2014/24/UE, anche alla luce del principio eurounitario diproporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso osti a unanormativa nazionale, quale l’art. 80, co. 4, D.lgs. 50/2016, che imponel’esclusione automatica di un operatore economico per irregolarità fiscale,senza possibilità di regolarizzazione successiva, anche laddove l’operatoreabbia sanato la propria posizione prima dell’aggiudicazione definitiva, sedel caso previo apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione delleragioni addotte a giustificazione dell’adempimento tardivo o della serietàdimostrata nell’impegno vincolante assunto” (terza questione).8. Orbene, osserva questa Corte che la situazione della pregiudizialecomunitaria non è sovrapponibile alla questione di legittimitàcostituzionale che ha giustificato il precedente rinvio a nuovo ruolo.Essa, infatti, non è idonea (a differenza di una sopravvenutaillegittimità costituzionale) ad incidere sul rapporto controverso: ove purela CGUE dicesse che la norma non è conforme al diritto unionale (peraltro,sul punto, già la Corte cost. nella decisione sopra citata ha evidenziato chela norma è coerente con la giurisprudenza europea, secondo la quale «[i]RGN 11093/2024Pag.11Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026principi di trasparenza e di parità di trattamento che disciplinano tutte leprocedure di aggiudicazione di appalti pubblici richiedono che le condizionisostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto sianochiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighia carico degli offerenti, affinché questi ultimi possano conoscereesattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che glistessi requisiti valgono per tutti i concorrenti» - Corte di giustiziadell’Unione europea, 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. -).Ed infatti anche un eventuale esito nel senso di una contrarietà non sipotrebbe apprezzare nell’ambito di un giudizio di eccesso di potere. Sitratta, infatti, di un rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo.Si richiama, sul punto, quanto precisato da Cass., Sez. Un., n.28461/2025:“Va rammentato, infatti, che in tema di omesso rinvio pregiudiziale exart. 267 TFUE occorre distinguere l’ipotesi in cui un giudice speciale diultima istanza abbia omesso di adire la Corte di Giustizia mediante rinviopregiudiziale di validità, da quella in cui il rinvio medesimo è attinenteall’interpretazione della normativa eurounitaria rilevante ai fini di causa.Solo nel primo caso è prospettabile dinanzi alla Corte regolatrice unaquestione di giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost., giacché rientranella competenza giurisdizionale esclusiva della Corte di giustizia decideresulla validità degli atti dell’Unione. Non può, invece, integrare eccesso dipotere l’avere deciso la controversia sulla base di un’interpretazione deldiritto interno asseritamente in contrasto con quello sovranazionale esenza avvalersi dello strumento disciplinato dal citato art. 267 TFUE,perché in tal caso vengono in rilievo i limiti interni a ciascun ambitogiurisdizionale (cfr. Cass., S.U., 22 luglio 2024 n. 20062 e Cass., S.U., 3aprile 2024 n. 8800). Ciò perché la Corte di Giustizia, nell’esercizio delpotere di interpretazione, non opera come giudice del caso concreto, bensìcome interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere daRGN 11093/2024Pag.12Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva lafunzione giurisdizionale”.9. Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.11. Poiché all’esito dell’opposizione alla proposta di definizioneanticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimocomma, cod. proc. civ., il giudizio è stato definito in conformità allaproposta (si veda Cass., Sez. Un., n. 29708 dell’11 novembre 2025secondo cui, nel giudizio di cassazione, la conformità della decisione allaproposta di definizione - che, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod.proc. civ., costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3 e4, cod. proc. civ., del ricorrente che abbia richiesto la decisione - sussisteanche quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondataanche su una ragione aggiuntiva rispetto a quella posta a fondamentodella proposta medesima), deve essere applicato l’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ., con la conseguente condanna ulteriore dellaricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e nonsuperiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano direttamente indispositivo.12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 -, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 200,00 per esborsi edeuro 10.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge eRGN 11093/2024Pag.13Numero registro generale 11093/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 11578/2026Data pubblicazione 28/04/2026rimborso forfetario al 15% nonché della ulteriore somma, ex art. 96comma 3, cod. proc. civ., di euro 5.000,00; condanna, altresì, laricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., infavore della cassa delle ammende, di euro 5.000,00.In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civilidella Corte Suprema di cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteStefano MoginiRGN 11093/2024Pag.14
Sentenza Cassazione n. 11578/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris