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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 29441/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso, in due motivi, e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che la mancata risposta alle chiamate telefoniche era determinata dall'evasione senza considerate le diverse e possibili alternative, ciò considerato che il ricorrente aveva avvisato che il campanello non era funzionante, e, sotto altro profilo, che la revoca della misura, non adeguatamente motivata, violerebbe il principio costituzionale di cui all'art. 27 cost.; Rilevato che dagli atti risulta che in data 22 aprile 2024 il ricorrente è stato scarcerato in quanto la pena è stata interamente eseguita; Rilevato che l'avvenuta scarcerazione determina la carenza di interesse in ordine alla decisione della questione posta nell'attuale ricorso e che ciò impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese e della somma in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso, in due motivi, e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che la mancata risposta alle chiamate telefoniche era determinata dall'evasione senza considerate le diverse e possibili alternative, ciò considerato che il ricorrente aveva avvisato che il campanello non era funzionante, e, sotto altro profilo, che la revoca della misura, non adeguatamente motivata, violerebbe il principio costituzionale di cui all'art. 27 cost.; Rilevato che dagli atti risulta che in data 22 aprile 2024 il ricorrente è stato scarcerato in quanto la pena è stata interamente eseguita; Rilevato che l'avvenuta scarcerazione determina la carenza di interesse in ordine alla decisione della questione posta nell'attuale ricorso e che ciò impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese e della somma in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così decis
Sentenza Cassazione n. 29441/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris