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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 04980/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria anziché nella fattispecie di furto è manifestamente infondato in quanto omette di confrontarsi con i corretti argomenti logici e giuridici espressi dalla Corte d'appello nella parte motiva della sentenza impugnata; invero in relazione alla fattispecie di rapina impropria il delitto è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità (Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di lesioni è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, i giudici del merito hanno chiarito che non si era trattato di un semplice divincolarsi ma vi era stato un colpo alla mano della persona offesa, e come chiarito a pag. 4 le lesioni non sono state involontarie o accidentali ma coscienti e volontarie; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria anziché nella fattispecie di furto è manifestamente infondato in quanto omette di confrontarsi con i corretti argomenti logici e giuridici espressi dalla Corte d'appello nella parte motiva della sentenza impugnata; invero in relazione alla fattispecie di rapina impropria il delitto è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità (Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di lesioni è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, i giudici del merito hanno chiarito che non si era trattato di un semplice divincolarsi ma vi era stato un colpo alla mano della persona offesa, e come chiarito a pag. 4 le lesioni non sono state involontarie o accidentali ma coscienti e volontarie; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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