CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo difensore,in Roma, [OSCURATO:PERSONA],38 –controricorrente– avverso la sentenza n. 1900 /201 8 del 10.7.2018 , del la Corte di Appello diBologna, pubblicata il 12.7.2018 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 . 6. 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 5/2003, [OSCURATO:PERSONA] citava la Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. per azioni , perché il Oggetto: Intermediazione mobiliare Tribunale dichiarasse la nullità di un atto di vendita di obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] 6,25 stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente condanna della Banca al pagamento dell'importo di € 12.520,14, o di quello maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre interessi risarcitori. In subordine concludeva per la dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1453 cc e per il pagamento della somma investitaa titolo di risarcimento del danno. Alla base della domanda poneva la violazione, da parte dell'intermediario, delle norme contenutenel TUF e nei regolamenti emananti dalla Consob a tutela del risparmiatore/investitore. Il Tribunale di Piacenza adito rigettava le domande attrici condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta. L’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di appello di Bologna che, con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello confermando la sentenza di I grado. La Corte statuiva che era esclusa la responsabilità della banca sulla mancata informativa sulla inadeguatezza dell’acquisto rispetto al profilo dell’investitrice: i) dalla presenza della sua sottoscrizione sotto la clausola di inadeguatezza; ii) dai precedenti acquisti in titoli azionari regolarmente acquisiti in precedenza che denotavano una propensione al rischio per l’acquisizione di maggiori profitti; iii) dalla circostanza che il conto era cointestato con il figlio che aveva dimostrato in più di un’occasione una caratterizzante e significativa esperienza in campo finanziario; iv) dalla risultanza probatoria che il figlio era stato comunque informato, come cointestatario del conto dei titoli che erano acquisiti dalla madre;v) circostanza ribadita dalla lettera inviata dalla Federconsumatori anche a suo nome per la restituzione di quanto corrisposto per l’acquisto dei titoli. [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione con due motiv i ed anchememoria. [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato controricorso ed anche memoria.[OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Con il primo motivo: violazione o falsa applicazione dell'articolo 1326 c.c. in relazione agli art t. 28 e 29 regolamento CONSOB n. 11522/98(art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. ) . L a C orte avrebbe citato non correttamente l’art. 30 del regolamento citato, volendo far riferimento all’art. 29 che disciplina le operazioni non adeguate. Nel merito eccepiva chel'ordine d'acquisto di obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] 6,25% del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è un contratto consensuale, nel quale la manifestazione di volontà è stata espressa dalla [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha, invece , ritenuto che sia stato corretto, da parte della Banca, utilizzare infor mazioni sull'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari relative al Sig. [OSCURATO:PERSONA]. Ma il contratto è stato concluso unicamente dalla ricorrente, la quale ha trasferito la proprietà delle suddette obbligazioni anche agli altri cointestatari del dossier titoli. Il dossier titoli al momento della compravendita in questione era infatti intestato allaricorrente, al Sig. [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla SignoraLina Guastoni, i quali risultavano di conseguenza comproprietari dei titoli depositati a ll ’i nterno del dossierÈ quindi alle competenze finanziarie di chi ha manifestato il consenso che si devefare riferimento per verificare il rispetto della [OSCURATO:SOCIETA] delle prescrizioni contenute negli articoli 28/29 regolamento Consob n. 11522/98, non ad altri soggetti solo in quanto comproprietari del titolo. 2.Con il secondo motivo: violazione o falsa applicazione dell'art. 29 regolamento CONSOB n. 11522/98 (art. 360,comma 1, n. 3 , c.p.c. ) . La corte ha ritenuto che la indicazione di non adeguatezza, sottoscritta dalla ricorrente, avrebbe assolto il dovere di informazione «seppur reso in maniera meno approfondita, ma solo per il profilo soggettivo dell’investitori», anche con riferimento alle precedenti negoziazioni concluse dal medesimo investitore.2.1. Il primo e il secondo motivo sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Le censure sono meritali e come tali inammissibili. La sentenza della Corte impugnata condivide gli esiti istruttori delgiudizio di I grado ove si era accertato, anche sulla base di prove testimoniali la cui valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva operato sul conto cointestato prevalentemente moltissime operazioni di investimento di in titoli azionari con continue rivendite degli stessi a seconda dell’andamento del mercato, palesando intenti speculativi sulle relative oscillazioni di prezzo ed una propensione al rischio. Le operazioni erano tutte promosse e concluse dalla ricorrente, per cui l’eventuale ruolo del figlio è del tutto irrilevante ed ininfluente sulla motivazione della sentenza impugnata. Ciononostante, la Corte ha intesomotivare ulteriormente la decisione evidenziando il ruolo del figlio che, quale cointestatario, partecipava a latere delle operazioni avendo, a volte, contatti diretti con gli operatori in più di un’occasione. In tale contesto, la decisione della Corte risulta adeguatamente motivata e le censure possono trovare legittimazione soltanto attraversouna diversa valutazione degli esiti istruttori che, in questa sede è inammissibile. 3.Per quanto esposto , il ricorso è inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000 per ono rari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar