CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 21552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza emessa il 22 dicembre 2020 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa; Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con unico motivo, il difetto di motivazione quanto alle ragioni alla base della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto affidato a motivo basato su censure formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale - al contrario di quanto lamentato dalla difesa - ha correttamente valutato e disatteso gli elementi prospettati con l'atto di appello a sostegno del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e lo ha fatto argomentando, in particolare, sulla intensità del dolo e sulle modalità dello spaccio, nonché sulla detenzione dì un quantitativo non irrilevante di sostanza stupefacente (19 dosi di hashish per un peso complessivo pari a circa 42,2 gr.); a fronte di una motivazione di questo tipo, il ricorso appare del tutto generico, non confrontandosi col contenuto della sentenza impugnata, presentandosi privo di specifica e critica analisi delle argomentazioni poste alla base della pronuncia di secondo grado. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dìchiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]