CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] e da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi presentati dagli indagati, e accogliersi il ricorso del Pubblico Ministero; udito il Difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi essendo intervenuta sostituzione delle misure applicate agli indagati e ha insistito per dichiararsi l'inammissibilità o rigettare il ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 26 febbraio 2021, rigettava le istanze di riesame proposte avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale applicativa della misura custodiale in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati - in concorso con altri soggetti - dei reati di partecipazione a una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di fatturazioni per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio dei profitti, nonché relativamente a varie ipotesi di reati-fine di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e false fatturazioni, tutti aggravati ai sensi dell' art. 416-bís.1 cod. pen. per favorire l'associazione camorristica "clan dei Casalesi", fazione di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito ritenevano comprovato, a livello indiziario, che gli associati, unitamente ad altri soggetti, avevano costituito una serie di società fittiziamente intestate ma riconducibili al coindagato [OSCURATO:PERSONA] nonché a Raffaele e [OSCURATO:PERSONA], che gestivano flussi finanziari provenienti da pagamenti di commesse per lavori realmente effettuati, nonché false fatturazioni attraverso una fitta rete di società cartiere, con incameramento di somme oggetto di riciclaggio e autoriciclaggio. I giudici del riesame individuavano i fratelli [OSCURATO:PERSONA] come i capi e gli organizzatori della compagine associativa, reali titolari o contitolari delle società oggetto di indagine e soggetti vicini a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo per essi sussistenti le esigenze cautelari e adeguate le misure cautelari applicate. 2. Sui ricorsi per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Suprema Corte, con sentenza n. 33959 del 2021, rilevava che la motivazione dei giudici del riesame, quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bi.s.1 cod. pen. contestata "per aver agito al fine di favorire e rafforzare l'associazione camorristica clan dei Casalesi", appariva apodittica e gravemente lacunosa circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non si era confrontato con le articolate censure proposte sul punto dagli indagati e non aveva individuato, in maniera congrua e adeguata, specifici elementi indiziari da cui poter concretamente desumere che i predetti, in relazione ai reati in esame, avessero agito al fine di favorire e rafforzare l'associazione camorristica "clan dei Casalesi", non tenendo altresì conto dei principi di diritto fissati di recente da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, secondo cui la circostanza va qualificata di natura soggettiva, siccome inerente al motivo a delinquere. Rimaneva, quindi, assorbito il motivo riguardante le esigenze cautelari, comunque correlate alla sussistenza della contestata aggravante. 3. Il Tribunale del riesame di Firenze, quale giudice di rinvio, riteneva con l'ordinanza impugnata che l'articolato materiale investigativo, pure integrato dagli apporti accusatori dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], analiticamente esposti e presi in esame, non consentiva tuttavia di considerare raggiunto il livello di concretezza e gravità indiziaria preteso dalla giurisprudenza di legittimità per il profilo della finalità specifica delle condotte criminose, come dirette con qualificata probabilità ad agevolare il clan dei Casa lesi. Quanto alle esigenze cautelari e alla esclusiva adeguatezza della disposta misura coercitiva, il Tribunale dava conto della attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, in considerazione dell'ampio arco temporale in cui si erano svolti i fatti, della gravità e reiterazione degli stessi, eseguiti nel contesto di una vasta e consolidata struttura associativa, munita di elevata disponibilità di uomini e mezzi anche professionalmente dotati, della verificata consistenza di una diffusa rete di contatti e flussi di comunicazione non controllabili a distanza con la misura meno grave degli arresti domiciliari. Stimata dunque quale unica misura adeguata a fare fronte alle esigenze cautelari quella di massimo rigore, il Tribunale, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, escludeva l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e confermava per il resto la gravata ordinanza coercitiva di massimo rigore. 4. Ha proposto ricorso per cassazione il P.M., denunziando, quanto alla affermata inconfigurabilità degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa per il solo [OSCURATO:PERSONA], l'omesso riconoscimento della attendibilità e della portata gravemente e concretamente individualizzante dei riscontri costituiti dalle dichiarazioni incrociate rese da plurimi collaboratori di giustizia circa l'esistenza di "un centro imprenditoriale occulto" in cui l'imputato svolgeva lo specifico ruolo di "recettore" (detentore e produttore) di una ingente "liquidità" in favore della cassa del clan dei Casalesi, fazione [OSCURATO:PERSONA], cui era legato anche da vincoli familiari. 5. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati (nelle more rinviati a giudizio), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere. Il Tribunale, una volta esclusa l'aggravante camorristica, non avrebbe preso in considerazione, sul punto del pericolo di reiterazione dei reati e dell'adeguatezza della misura, gli elementi della incensuratezza degli imputati [OSCURATO:PERSONA], della chiusura delle società utilizzate e del sequestro dei relativi conti correnti, dell'epoca dei fatti risalenti al periodo 2016-2018: elementi idonei ad attestare il venir meno delle esigenze cautelari. Nel corso dell'odierna udienza il difensore ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi, essendo intervenuta nel frattempo la sostituzione della misura maggiormente afflittiva con quella degli arresti domiciliari, sia per Raffaele (in data 22 ottobre 2021) che per [OSCURATO:PERSONA] (in data 8 novembre 2021). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal P.M. esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in punto di configurabilità dell'aggravante mafiosa, è manifestamente infondato. La censura investe il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine alla specifica finalità delle condotte criminose contestate all'imputato, come funzionali ad agevolare il clan dei Casalesi, fazione [OSCURATO:PERSONA]. Ma, nella parte in cui riguarda la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori di tipo dichiarativo (le propalazioni accusatorie di vari collaboratori di giustizia), la censura risulta sostanzialmente diretta a una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose, rispetto alla puntuale valutazione già espressa dal Tribunale in merito al valore indiziante dei medesimi dati probatori. In ossequio al dictum della sentenza di annullamento con rinvio n. 33359/21 risulta inoltre adeguatamente argomentata dal Tribunale la insussistenza degli estremi della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (che ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere: Sez. U, n. 8545/2020, Rv. 278734, cit.), dell'avere agito al fine di agevolare l'attività del clan camorristico. Orbene, attesa la solidità del vaglio analitico esperito dai giudici del merito cautelare, non compete alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per l'aggravante mafiosa, che non sono perciò sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.2. Nel corso dell'odierna udienza il difensore ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi, essendo intervenuta nel frattempo la sostituzione della misura maggiormente afflittiva con quella degli arresti domiciliari per entrambi gli indagati. La rinuncia è tuttavia invalida non essendo stata depositata la procura speciale (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, Preiti, 262276), né potendosi ravvisare la carenza di interesse in quanto le prospettate doglianze si riferivano alle esigenze cautelari e all'inadeguatezza della misura applicata, della quale si invocava la sostituzione "quanto meno" con la custodia domiciliare. Con riguardo alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della applicata misura custodiale in carcere, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con i dati fattuali esplicitamente enunciati e con il quadro normativo di riferimento. Il Tribunale ha infatti ritenuto - con motivazione diffusa e logicamente congrua, perciò insindacabile in sede di legittimità - la concreta e attuale sussistenza del rischio di reiterazione dei reati e la esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per i delitti contestati, non trascurando i rilievi difensivi ma dando puntualmente conto della loro infondatezza o minusvalenza rispetto al altri elementi fattuali considerati di maggiore spessore. E ciò alla luce della gravità e reiterazione dei plurimi fatti contestati, del ruolo direttivo e organizzativo rivestito da entrambi gli imputati in un ampio arco temporale e nel contesto di una solida struttura associativa, che si avvaleva di uomini e mezzi anche professionalmente dotati e di una ampia rete di contatti e flussi di comunicazione. Anche il ricorso degli imputati va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si ritiene di quantificare in euro 500 ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecen