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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 luglio 2023

Cassazione n. 08361/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 22573-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 317 / 20 2 1 de l la CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 31.3.2005 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Patti chiedendo la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore del proprio fondo, intercluso, e a carico di quello di parte convenuta.

Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 417/2017, accoglieva la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 317/2021, la Corte di Appello di Messina riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione gli eredi dell’originario attore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 22653/2023 con assegnazione alla parte ricorrente di termine di 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento per provvedere alla notificazione del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA].

Con atto depositato in via telematica in data 28.7.2023 la parte ricorrente ha dato atto di aver ottemperato all’incombente, avendo provveduto in data 26.7.2023 alla notificazione ad [OSCURATO:PERSONA], a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC risultante dal registro Inipec, del ricorso, unitamente alle procure ad esso relative, ed alla copia conforme dell’ordinanza interlocutoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe esaminato soltanto il profilo dell’interclusione assoluta, e non anche quello dell’interclusione relativa, del fondo dominante.

La Corte di Appello ha accertato che, al momento della divisione del fondo in origine unitario,avvenuta con atto per notar Cucchiara del 21.11.1987, era stato previsto che “entrambi i lotti vengono sollevati da qualsiasi asservimento e di qualsiasi genere, ivi compresa la captazione e il sollevamento di acquasorgiva ai quali potessero essere assoggettati sia l’uno che l’altro lotto” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Ha dunque ritenuto che “La rinuncia preventiva alla servitù coattiva non può conciliarsi con l’esercizio del diritto di proprietà, solo nel caso in cui tale diritto verrebbe “irrimediabilmente compromesso” da tale rinuncia.

Nel caso de quo la rinuncia avvenne al momento della divisione dei fondi, di talché [OSCURATO:PERSONA] [dante causa degli odierni ricorrenti] ben sapeva , non essendo il fondo intercluso ma confinante con la pubblica via, che una rinuncia alla richiesta di vincoli o servitù sul fondo del fratello Guglielmo [dante causa degli odierni intimati] non avrebbe pregiudicato il suo utilizzo, ma semmai lo avrebbe reso meno agevole.

Del resto, da sempre l’attore rivendica la costituzionedel chiesto peso, per raggiungere con mezzi meccanici il proprio fondo, rappresentando una situazione, non di totale impossibilità al raggiungimento dello stesso, ma di maggior comodità” (cfr. pag. 5 della sentenza).rilevato che il ricorso pone questioni di diritto di particolare rilevanza in ordine alla verifica dell’interclusione e agli effetti della clausola inserita nell’atto di divisione del 1987; visto l’art. 375 cpc; PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 22573-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 317 / 20 2 1 de l la CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 31.3.2005 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Patti chiedendo la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore del proprio fondo, intercluso, e a carico di quello di parte convenuta. Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 417/2017, accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 317/2021, la Corte di Appello di Messina riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione gli eredi dell’originario attore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 22653/2023 con assegnazione alla parte ricorrente di termine di 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento per provvedere alla notificazione del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA]. Con atto depositato in via telematica in data 28.7.2023 la parte ricorrente ha dato atto di aver ottemperato all’incombente, avendo provveduto in data 26.7.2023 alla notificazione ad [OSCURATO:PERSONA], a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC risultante dal registro Inipec, del ricorso, unitamente alle procure ad esso relative, ed alla copia conforme dell’ordinanza interlocutoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe esaminato soltanto il profilo dell’interclusione assoluta, e non anche quello dell’interclusione relativa, del fondo dominante. La Corte di Appello ha accertato che, al momento della divisione del fondo in origine unitario,avvenuta con atto per notar Cucchiara del 21.11.1987, era stato previsto che “entrambi i lotti vengono sollevati da qualsiasi asservimento e di qualsiasi genere, ivi compresa la captazione e il sollevamento di acquasorgiva ai quali potessero essere assoggettati sia l’uno che l’altro lotto” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Ha dunque ritenuto che “La rinuncia preventiva alla servitù coattiva non può conciliarsi con l’esercizio del diritto di proprietà, solo nel caso in cui tale diritto verrebbe “irrimediabilmente compromesso” da tale rinuncia. Nel caso de quo la rinuncia avvenne al momento della divisione dei fondi, di talché [OSCURATO:PERSONA] [dante causa degli odierni ricorrenti] ben sapeva , non essendo il fondo intercluso ma confinante con la pubblica via, che una rinuncia alla richiesta di vincoli o servitù sul fondo del fratello Guglielmo [dante causa degli odierni intimati] non avrebbe pregiudicato il suo utilizzo, ma semmai lo avrebbe reso meno agevole. Del resto, da sempre l’attore rivendica la costituzionedel chiesto peso, per raggiungere con mezzi meccanici il proprio fondo, rappresentando una situazione, non di totale impossibilità al raggiungimento dello stesso, ma di maggior comodità” (cfr. pag. 5 della sentenza).rilevato che il ricorso pone questioni di diritto di particolare rilevanza in ordine alla verifica dell’interclusione e agli effetti della clausola inserita nell’atto di divisione del 1987; visto l’art. 375 cpc; PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica. Così deciso in Roma
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