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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 32876/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inam- missibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di sorveglianza d i B ari , in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale,ha revocato il beneficio della liberazione anticipata , per complessivigiorni 765 , concesso , con diverse ordinan z e emesse dal 7 ottobre 2004 al10 gennaio 2011 , a [OSCURATO:PERSONA] , in relazione a diversi semestri maturati dal 29febbraio 2000 al 1 7 novembre 201 0 .

Si tratta dei provvedimenti emessidal: 1) Magistrato di sorveglianza di Bari in data 7 ottobre 2004 per positiva valutazione del semestre dal 29settembre 2000 al 28 marzo 2024 ; 2) Magistrato di sorveglianza di Bari in data 4 febbraio 2025 per positiva valutazione del semestre dal 29marzo 2004 al 28 settembre 2004 ; 3) Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 11dicembre 2005 per positiva valutazione del semestre dal 17maggio 2006 al 17 novembre 2006 ; 4) Magistrato di sorveglianza di Avellinoin data 17 gennaio 2008 per positiva valutazione delsemestre dal 17 novembre 2006 al 17 novembre 2007 ; 5)Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 4 giugno 2008 per positiva valutazione del semestre dal 17novembre 2007 al 17 maggio 2008 ; 6)Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 24 gennaio 2009 per positiva valutazione del semestre dal 17maggio 2008 al 17 novembre 2008 ; 7) Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 07 settembre 2010 per positivavalutazione dei semestri dal 17 novembre 2008 al 17 maggio 2010 ; 8) Magistrato di sorveglianza di Avellinoin data 10 gennaio 2011 per positiva valutazione del semestre del 17maggio 2010 al 17 novembre 2010 .

Aragione della decisione osserva che il condannato , dopo la concessione dei benefici,ha commesso due reati di partecipazione ad associazione mafiosa: dal 1994 al 13dicembre 2004, quello accertato con la sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 28novembre 2005, e dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018, quello accertato con la sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 17 maggio 20

22. Per di più, c ome accertato dalla sentenza citata da ultimo nella parte in cui ha riconosciuto i l vincolo della continuazione tra il reato di associazione mafiosa sub judice e quello oggetto dalla sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2005 , la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] è ininterrottamenteproseguita dal 1994 fino al 13 aprile 2018, data della sentenza di primo grado del procedimento definito dalla sentenza del 17 maggio 2022, quindi anche in costanza dell’esecuzione della p ena detentiva oggetto di valutazione nelle ordinanze di concessione del beneficio della liberazione anticipata.

Le reiterate condotte delittuose di [OSCURATO:PERSONA] protratt e si per un lungo periodo, risultanodel tutto incompatibil i con il mantenimento del beneficio concesso con le ordinanze indicate in premessa.

Osserva al riguardo il Tribunale che ildetenuto,pur mantenendo una condotta carceraria regolare,non ha mutato in positivo il suo atteggiamento interiore; anzi , appena posto nelle condizioni di operare, anche in costanza di detenzione , è riuscito a prendere le redini di associazione,passando dal ruolo di partecipe a quello di reggente del clandi appartenenza .

E stata , quindi , nulla l'adesione al trattamento non avendo [OSCURATO:PERSONA],nel periodi oggetto di valutazione in esito ai quali ha ottenuto i benefici della liberazione anticipata oggetto di revoca, né preso coscienza del disvalore sociale della agitoné abbandonato gli schemi culturali e lo stiledi vita tipico dell’associato mafioso. 2.[OSCURATO:PERSONA] , per il tramite de i difensor i di fiducia, articolando d ue motivi , trattati congiuntamente, coi quali deduce violazione dell'articolo 54, comma 3, Ord. pen.

Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, oltre a disporre la revoca della liberazione anticipata in relazionea pene diverse da quelle in esecuzione al tempo in cui si era compiuta la nuova condotta criminosa e comunque già interamente eseguite, ha t rasformato il riconoscimento del vincolo della continuazione nel motivo fondante la revoca del beneficio penitenziario.

L’ordinanza impugnata ha computato i periodi di riduzione di pena per liberazione anticipata da assoggettare a revoca senza procedere al necessario accertamento della pena o delle pene in esecuzione nel tempo in cui è stato commesso il nuovo delittodoloso.

Ha inoltre ignorato che alcune delle ordinanze che avevano concesso il beneficio poi revocate, precisamente quelle sub 3 ), 4), 5 ) e 6) attribuiscono erroneamente i relativi semestri all'esecuzione della condanna inflitta con la sentenza del GIP del T ribunale di Lecce del 15 aprile 2002 nonostante tale pronuncia sia stata revocata.

Non ha verificato , così come imposto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata,quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto così da procedere alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena.

Risulta pertanto violato il principio secondo cui la decisione sulla revoca della liberazione anticipata presuppone,nel caso in cui le pene inflitte siano state riunite in un provvedimento di cumulo, che quest'ultimo sia sciolto per verificare quale condanna fosse un'esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto.

Non è ostativo allo scioglimento del cumulo l’intervenuto riconoscimento della continuazione tra i reati associativi che, al contrario, impone la valutazione autonoma dei reati ogni qualvolta da essa derivino effetti favorevoli per il condannato.

Il mancato scioglimento del cumulo oltre che del vincolo della continuazione ha determinato un vulnus alla coerenza della logicità della motivazione perché ha impedito di ritenere acclarata “la necessaria correlazione - propedeutica alla revoca -fra il delitto determinativo del ritiro del beneficio premiale e la pena o le pene realmente in esecuzione al momento della sua complessiva consumazione”.

CONSIDERATOIN DIRITTO

1. E’ manifestamente infondato il motivo relativo alla rilevanza attribuita all’esecuzione dellapena inflitta con la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 15 aprile 2002.

Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, la pena eseguita dal 29 marzo 2000 al 16 marzo 2005,originariamente imputata al titolo costituito dalla sentenzadel GIP del Tribunale di Lecce in data 15 aprile 2002 a seguito della revoca dispostadalla Corte di appello di Bari con ordinanza del 15 dicembre 2010, come si evince dai provvedimenti di esecuzione di pen e concorrenti in data 4 dicembre2008 e 22 dicembre 2010 , è stata successivamente imp utata , ai sensi dell’art. 657 cod. pen., ad altra condanna irrevocabile , quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenzadella Corte appello di Bari in data 28 novembre 20 05 per il reato di associazione mafiosa commesso a partire dal 22 ottobre 1999, quindi da epoca precedente a quella di consumazione del reatooggetto della condanna revocata (violazionedella normativa sugli stupefacenti commessa il 29 febbraio 2000).

Alla condanna della Corte appello di Bari in data 28 novembre 2005 vanno pertantoriferite le liberazioni anticipate oggetto di revoca di cui ai numeri da 3) a 6), emendando sul punto l’evidente errore contenuto n el provvedimento impugnato. 2.La censura relativa ai rapporti tra continuazione e revoca della liberazione anticipataè, invece , fondata limitatamente alla revoca della liberazione anticipata disposta con le ordinanze indicate ai numeri da 3) a 7) nel provvedimento impugnato. 2.1.La disposizione contenuta nell'art. 54 , comma 3, Ord. pen. prevede la possibilitàdi disporre la revoca della liberazione anticipata quando chi ne abbia beneficiatosuccessivamente commetta un "delitto non colposo" per il quale riporti condannairrevocabile.

Dallaformulazione testuale della norma, che non contiene alcuna limitazione sottoil profilo temporale, si deduce che la condizione risolutiva può intervenire anche dopo che l'esecuzione della pena sia cessata ( S ez. 1, n. 4133 del 13/10/1993, Inserra, R v. 197473) e che costituiscono condizioni per poter legittimamenteoperare la revoca del beneficio: -la commissione di delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena odelle pene concorrenti, eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo; -l'interventodel nuovo delitto successivamente alla concessione del beneficio darevocare; - l'accertamento della responsabilità del condannato per tale delitto con sentenzapassata in giudicato, anche se intervenuta dopo la scadenza della pena.

Inoltre,ai fini dell'individuazione del momento temporale di verificazione della causa della revoca, successiva alla concessione, va considerata la data di commissione del nuovo delitto e non quella del passaggio in giudicato della sentenzache lo accerti.

Qualora il nuovo delitto sia commesso nel corso dell'esecuzione di pena risultanteda provvedimento di unificazione di una pluralità di pene concorrenti, è necessarioche la nuova violazione sia commessa esclusivamente nel periodo di esecuzionedella condanna o delle condanne, cui è riferito il beneficio concesso: se laliberazione anticipata sia concessa indistintamente in relazione a tutte le pene cumulate,analogamente la revoca opera quando il nuovo delitto venga commesso mentre è in corso la loro esecuzione ( Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, Caponnetto, Rv. 267992 – 01; Sez. 1, n. 11756 del 16/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], rv. 252270).

Intali peculiari situazioni la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata per effetto di condanna per delitto non colposo commesso successivamentealla concessione del beneficio : -non deve essere limitata alla sola frazione semestrale, nel quale è stato commesso il delitto, ma deve riguardare la complessiva riduzione di pena precedentementeaccordata con uno o più provvedimenti relativi all'intero arco temporaledi espiazione della pena cumulata ( S ez. 1,. n. 43943 del 18/10/2001, Cambareri,rv. 220146; sez.

1. n. 2457 del 24/05/1994, Tozzi, rv. 198343; sez. 1,.n. 2809 del 14/06/1993, Della Fortuna, rv. 195668); - -riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non una sola parte della stessa, in quanto la citata disposizione fa riferimento ai semestridi pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione dipena da accordare per effetto della liberazione anticipata concessa (Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014 Abdessalem, Rv. 260595 – 01; Sez. 1, n. 41347 del 15/10/2009Mangiafico Rv. 245076 - 01 ) . -se poi il rapporto esecutivo si sia esaurito per intervenuta espiazione della pena, occorre procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quale condannafosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto dal momento che la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamentesu benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso dellacui esecuzione è stata posta in essere la condotta criminosa che la giustifica (Sez.1, n. 2354 del 20/05/1991, Bocchini rv. 187487).

Ciòimplica la necessità di procedere al l'operazione di scioglimento del cumulo materiale o giuridico delle pene unificate, pe r verificare quale condanna fosse ancorain esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto .

Solo in tal modo è rispetta to il canone valutativo, che pretende l'inerenza del beneficio eliminatoalle pene in esecuzione. 2.2.L’ordinanza impugnata si è discostata dai richiamati principi laddove ha dispostola revoca della liberazione anticipata concessa con i provvediment i da 3) A 7)– re lativi a semest ri dal 17 maggio 20 06 al 17 maggio 2010 - considerando equipollente ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati associativi commessiin periodi distinti e separati - dal 1994 al 13 dicembre 2004 dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018 - all’accertamento di un unico reato commesso in costanza di esecuzione della pena cumulata,dal 1994 al 13 aprile 2018.

Sostiene correttamente il Tribunale di sorveglianza di essere vincolato nella determinazione dell’epoca di consumazione del reato oggetto della condanna sopravvenuta all’accertamentodel giudice della cognizione, non spettandogli alcun potere autonomo di delimitazione temporale ( Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna, Rv. 284511 –01).

Siffattovincolo non può che riferirsi al giudizio di responsabilità penale per il delitto non colposo che, per essere stato commesso nel corso della esecuzione della pena o delle pene concorrenti ed essere stato accertato con sentenza irrevocabile, costituisce uno dei presupposti della revoca della liberazione anticipata e non certo alle statuizioni, sia puradottatein sede di cognizione, av enti ad oggetto il riconoscimento della continuazionetra i reati e a l l e g i u s t i f i c a z i o n i c h e nesono p o s t e a f o n d a m e n t o .

I n f a t t i , in disparte de l loro speci fico contenuto e della capacitàpersuasiva dell’apparato giustificativo a s ostegno , si tratta pur sempre di accertamenti cognitivi che non rigua rdano la colpevolezza , ma solta n to l a sussistenza n e l c a s o c o n c r e t o d e i r e q u isiti previsti dall’art . 81, secondo comma, cod. pen. ed in particolare d e lla medesimezza del disegno criminoso con altre violazioni,anche giudicate separatamente.

Allorquando l’unificazione riguarda reati permanenti, come quello di partecipazionead associazione mafiosa , il riconoscimento della continuazione tra gli stessi non può mai determinare una modifica dell’epoca della loro consumazione, che ri mane quella irrevocabilmente accertata nell’ambito del giudizio di penale responsabilitàin stretta correl azione con il capo di imputazione.

Nel caso in esame, il Tribunale, pertanto, non dovevamuovere dallapremessa che il condannato , a seg ui to del ric onoscimento della continuazione con la sentenzadella Corte di appello di Bari del 17 maggio 202 2, a veva commesso un unicoreato associativo dal 1994 al 13 aprile 2018 , ma da quella , ben diversa , accertata nel giudizio di cognizione , ovvero che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso due reati associativiin due distintiperiodi ( dal 1994 al 13 dicembre 2004 e dal giugno 2010 fino al 13aprile 2018 ) e che , invece, non ha commesso né uno né l ’ altro nel periodointermedio (dal 13 dicembre 2004 al giugno 2010 ).

Tanto posto, per le liberazionianticipate concesse con le ordinanze sub 1), 2) e 8), relative le prime due a semestridal 29 settembre 2000 al 28 settembre 2004 e la terza al semestredal 17 maggio al 17 novembre 2010,il Tribunale ha disposto correttamente la revoca risultando che il condannato nel corso della esecuzione delle pene concorrenti,cessata il 15 gennaio 2011, ha commesso o il delitto di associazionemafiosa oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2005, consumato dal 1994 al 13 dicembre 2004 op pure quello di associazionemafiosa oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 maggio 2022, consumato dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018.

A diversa conclusionesi perviene per le liberazioni anticipate concesse con le ordinanze sub 3), 4), 5), 6) e 7), tutte relativea semestri, dal 17 maggio 2006 al 17 maggio 2010,in cui non risulta che P arisi abbia commesso uno dei due reati associativipresi in considerazione quali re a t i legittimanti la disposta revoca .

3. Si impone, pertanto, l’annu ll am en to dell’ordina n za impug na ta con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di sorveglianza di B ari che riesaminerà l’istanza di revoca delbeneficio della liberazione anticipata dispost o con le ordinanze indicate ai numeri da 3) a 7) nel provvedimento impugnato, uniformandosi ai principi indicati nella parte motiva.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della liberazione anticipata disposta con le ordinanze indicate ai numeri da 3) a 7) nel provvedi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inam- missibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di sorveglianza d i B ari , in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale,ha revocato il beneficio della liberazione anticipata , per complessivigiorni 765 , concesso , con diverse ordinan z e emesse dal 7 ottobre 2004 al10 gennaio 2011 , a [OSCURATO:PERSONA] , in relazione a diversi semestri maturati dal 29febbraio 2000 al 1 7 novembre 201 0 . Si tratta dei provvedimenti emessidal: 1) Magistrato di sorveglianza di Bari in data 7 ottobre 2004 per positiva valutazione del semestre dal 29settembre 2000 al 28 marzo 2024 ; 2) Magistrato di sorveglianza di Bari in data 4 febbraio 2025 per positiva valutazione del semestre dal 29marzo 2004 al 28 settembre 2004 ; 3) Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 11dicembre 2005 per positiva valutazione del semestre dal 17maggio 2006 al 17 novembre 2006 ; 4) Magistrato di sorveglianza di Avellinoin data 17 gennaio 2008 per positiva valutazione delsemestre dal 17 novembre 2006 al 17 novembre 2007 ; 5)Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 4 giugno 2008 per positiva valutazione del semestre dal 17novembre 2007 al 17 maggio 2008 ; 6)Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 24 gennaio 2009 per positiva valutazione del semestre dal 17maggio 2008 al 17 novembre 2008 ; 7) Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 07 settembre 2010 per positivavalutazione dei semestri dal 17 novembre 2008 al 17 maggio 2010 ; 8) Magistrato di sorveglianza di Avellinoin data 10 gennaio 2011 per positiva valutazione del semestre del 17maggio 2010 al 17 novembre 2010 . Aragione della decisione osserva che il condannato , dopo la concessione dei benefici,ha commesso due reati di partecipazione ad associazione mafiosa: dal 1994 al 13dicembre 2004, quello accertato con la sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 28novembre 2005, e dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018, quello accertato con la sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 17 maggio 20 22. Per di più, c ome accertato dalla sentenza citata da ultimo nella parte in cui ha riconosciuto i l vincolo della continuazione tra il reato di associazione mafiosa sub judice e quello oggetto dalla sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2005 , la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] è ininterrottamenteproseguita dal 1994 fino al 13 aprile 2018, data della sentenza di primo grado del procedimento definito dalla sentenza del 17 maggio 2022, quindi anche in costanza dell’esecuzione della p ena detentiva oggetto di valutazione nelle ordinanze di concessione del beneficio della liberazione anticipata. Le reiterate condotte delittuose di [OSCURATO:PERSONA] protratt e si per un lungo periodo, risultanodel tutto incompatibil i con il mantenimento del beneficio concesso con le ordinanze indicate in premessa. Osserva al riguardo il Tribunale che ildetenuto,pur mantenendo una condotta carceraria regolare,non ha mutato in positivo il suo atteggiamento interiore; anzi , appena posto nelle condizioni di operare, anche in costanza di detenzione , è riuscito a prendere le redini di associazione,passando dal ruolo di partecipe a quello di reggente del clandi appartenenza . E stata , quindi , nulla l'adesione al trattamento non avendo [OSCURATO:PERSONA],nel periodi oggetto di valutazione in esito ai quali ha ottenuto i benefici della liberazione anticipata oggetto di revoca, né preso coscienza del disvalore sociale della agitoné abbandonato gli schemi culturali e lo stiledi vita tipico dell’associato mafioso. 2.[OSCURATO:PERSONA] , per il tramite de i difensor i di fiducia, articolando d ue motivi , trattati congiuntamente, coi quali deduce violazione dell'articolo 54, comma 3, Ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, oltre a disporre la revoca della liberazione anticipata in relazionea pene diverse da quelle in esecuzione al tempo in cui si era compiuta la nuova condotta criminosa e comunque già interamente eseguite, ha t rasformato il riconoscimento del vincolo della continuazione nel motivo fondante la revoca del beneficio penitenziario. L’ordinanza impugnata ha computato i periodi di riduzione di pena per liberazione anticipata da assoggettare a revoca senza procedere al necessario accertamento della pena o delle pene in esecuzione nel tempo in cui è stato commesso il nuovo delittodoloso. Ha inoltre ignorato che alcune delle ordinanze che avevano concesso il beneficio poi revocate, precisamente quelle sub 3 ), 4), 5 ) e 6) attribuiscono erroneamente i relativi semestri all'esecuzione della condanna inflitta con la sentenza del GIP del T ribunale di Lecce del 15 aprile 2002 nonostante tale pronuncia sia stata revocata. Non ha verificato , così come imposto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata,quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto così da procedere alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena. Risulta pertanto violato il principio secondo cui la decisione sulla revoca della liberazione anticipata presuppone,nel caso in cui le pene inflitte siano state riunite in un provvedimento di cumulo, che quest'ultimo sia sciolto per verificare quale condanna fosse un'esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto. Non è ostativo allo scioglimento del cumulo l’intervenuto riconoscimento della continuazione tra i reati associativi che, al contrario, impone la valutazione autonoma dei reati ogni qualvolta da essa derivino effetti favorevoli per il condannato. Il mancato scioglimento del cumulo oltre che del vincolo della continuazione ha determinato un vulnus alla coerenza della logicità della motivazione perché ha impedito di ritenere acclarata “la necessaria correlazione - propedeutica alla revoca -fra il delitto determinativo del ritiro del beneficio premiale e la pena o le pene realmente in esecuzione al momento della sua complessiva consumazione”. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. E’ manifestamente infondato il motivo relativo alla rilevanza attribuita all’esecuzione dellapena inflitta con la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 15 aprile 2002. Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, la pena eseguita dal 29 marzo 2000 al 16 marzo 2005,originariamente imputata al titolo costituito dalla sentenzadel GIP del Tribunale di Lecce in data 15 aprile 2002 a seguito della revoca dispostadalla Corte di appello di Bari con ordinanza del 15 dicembre 2010, come si evince dai provvedimenti di esecuzione di pen e concorrenti in data 4 dicembre2008 e 22 dicembre 2010 , è stata successivamente imp utata , ai sensi dell’art. 657 cod. pen., ad altra condanna irrevocabile , quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenzadella Corte appello di Bari in data 28 novembre 20 05 per il reato di associazione mafiosa commesso a partire dal 22 ottobre 1999, quindi da epoca precedente a quella di consumazione del reatooggetto della condanna revocata (violazionedella normativa sugli stupefacenti commessa il 29 febbraio 2000). Alla condanna della Corte appello di Bari in data 28 novembre 2005 vanno pertantoriferite le liberazioni anticipate oggetto di revoca di cui ai numeri da 3) a 6), emendando sul punto l’evidente errore contenuto n el provvedimento impugnato. 2.La censura relativa ai rapporti tra continuazione e revoca della liberazione anticipataè, invece , fondata limitatamente alla revoca della liberazione anticipata disposta con le ordinanze indicate ai numeri da 3) a 7) nel provvedimento impugnato. 2.1.La disposizione contenuta nell'art. 54 , comma 3, Ord. pen. prevede la possibilitàdi disporre la revoca della liberazione anticipata quando chi ne abbia beneficiatosuccessivamente commetta un "delitto non colposo" per il quale riporti condannairrevocabile. Dallaformulazione testuale della norma, che non contiene alcuna limitazione sottoil profilo temporale, si deduce che la condizione risolutiva può intervenire anche dopo che l'esecuzione della pena sia cessata ( S ez. 1, n. 4133 del 13/10/1993, Inserra, R v. 197473) e che costituiscono condizioni per poter legittimamenteoperare la revoca del beneficio: -la commissione di delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena odelle pene concorrenti, eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo; -l'interventodel nuovo delitto successivamente alla concessione del beneficio darevocare; - l'accertamento della responsabilità del condannato per tale delitto con sentenzapassata in giudicato, anche se intervenuta dopo la scadenza della pena. Inoltre,ai fini dell'individuazione del momento temporale di verificazione della causa della revoca, successiva alla concessione, va considerata la data di commissione del nuovo delitto e non quella del passaggio in giudicato della sentenzache lo accerti. Qualora il nuovo delitto sia commesso nel corso dell'esecuzione di pena risultanteda provvedimento di unificazione di una pluralità di pene concorrenti, è necessarioche la nuova violazione sia commessa esclusivamente nel periodo di esecuzionedella condanna o delle condanne, cui è riferito il beneficio concesso: se laliberazione anticipata sia concessa indistintamente in relazione a tutte le pene cumulate,analogamente la revoca opera quando il nuovo delitto venga commesso mentre è in corso la loro esecuzione ( Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, Caponnetto, Rv. 267992 – 01; Sez. 1, n. 11756 del 16/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], rv. 252270). Intali peculiari situazioni la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata per effetto di condanna per delitto non colposo commesso successivamentealla concessione del beneficio : -non deve essere limitata alla sola frazione semestrale, nel quale è stato commesso il delitto, ma deve riguardare la complessiva riduzione di pena precedentementeaccordata con uno o più provvedimenti relativi all'intero arco temporaledi espiazione della pena cumulata ( S ez. 1,. n. 43943 del 18/10/2001, Cambareri,rv. 220146; sez. 1. n. 2457 del 24/05/1994, Tozzi, rv. 198343; sez. 1,.n. 2809 del 14/06/1993, Della Fortuna, rv. 195668); - -riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non una sola parte della stessa, in quanto la citata disposizione fa riferimento ai semestridi pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione dipena da accordare per effetto della liberazione anticipata concessa (Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014 Abdessalem, Rv. 260595 – 01; Sez. 1, n. 41347 del 15/10/2009Mangiafico Rv. 245076 - 01 ) . -se poi il rapporto esecutivo si sia esaurito per intervenuta espiazione della pena, occorre procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quale condannafosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto dal momento che la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamentesu benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso dellacui esecuzione è stata posta in essere la condotta criminosa che la giustifica (Sez.1, n. 2354 del 20/05/1991, Bocchini rv. 187487). Ciòimplica la necessità di procedere al l'operazione di scioglimento del cumulo materiale o giuridico delle pene unificate, pe r verificare quale condanna fosse ancorain esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto . Solo in tal modo è rispetta to il canone valutativo, che pretende l'inerenza del beneficio eliminatoalle pene in esecuzione. 2.2.L’ordinanza impugnata si è discostata dai richiamati principi laddove ha dispostola revoca della liberazione anticipata concessa con i provvediment i da 3) A 7)– re lativi a semest ri dal 17 maggio 20 06 al 17 maggio 2010 - considerando equipollente ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati associativi commessiin periodi distinti e separati - dal 1994 al 13 dicembre 2004 dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018 - all’accertamento di un unico reato commesso in costanza di esecuzione della pena cumulata,dal 1994 al 13 aprile 2018. Sostiene correttamente il Tribunale di sorveglianza di essere vincolato nella determinazione dell’epoca di consumazione del reato oggetto della condanna sopravvenuta all’accertamentodel giudice della cognizione, non spettandogli alcun potere autonomo di delimitazione temporale ( Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna, Rv. 284511 –01). Siffattovincolo non può che riferirsi al giudizio di responsabilità penale per il delitto non colposo che, per essere stato commesso nel corso della esecuzione della pena o delle pene concorrenti ed essere stato accertato con sentenza irrevocabile, costituisce uno dei presupposti della revoca della liberazione anticipata e non certo alle statuizioni, sia puradottatein sede di cognizione, av enti ad oggetto il riconoscimento della continuazionetra i reati e a l l e g i u s t i f i c a z i o n i c h e nesono p o s t e a f o n d a m e n t o . I n f a t t i , in disparte de l loro speci fico contenuto e della capacitàpersuasiva dell’apparato giustificativo a s ostegno , si tratta pur sempre di accertamenti cognitivi che non rigua rdano la colpevolezza , ma solta n to l a sussistenza n e l c a s o c o n c r e t o d e i r e q u isiti previsti dall’art . 81, secondo comma, cod. pen. ed in particolare d e lla medesimezza del disegno criminoso con altre violazioni,anche giudicate separatamente. Allorquando l’unificazione riguarda reati permanenti, come quello di partecipazionead associazione mafiosa , il riconoscimento della continuazione tra gli stessi non può mai determinare una modifica dell’epoca della loro consumazione, che ri mane quella irrevocabilmente accertata nell’ambito del giudizio di penale responsabilitàin stretta correl azione con il capo di imputazione. Nel caso in esame, il Tribunale, pertanto, non dovevamuovere dallapremessa che il condannato , a seg ui to del ric onoscimento della continuazione con la sentenzadella Corte di appello di Bari del 17 maggio 202 2, a veva commesso un unicoreato associativo dal 1994 al 13 aprile 2018 , ma da quella , ben diversa , accertata nel giudizio di cognizione , ovvero che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso due reati associativiin due distintiperiodi ( dal 1994 al 13 dicembre 2004 e dal giugno 2010 fino al 13aprile 2018 ) e che , invece, non ha commesso né uno né l ’ altro nel periodointermedio (dal 13 dicembre 2004 al giugno 2010 ). Tanto posto, per le liberazionianticipate concesse con le ordinanze sub 1), 2) e 8), relative le prime due a semestridal 29 settembre 2000 al 28 settembre 2004 e la terza al semestredal 17 maggio al 17 novembre 2010,il Tribunale ha disposto correttamente la revoca risultando che il condannato nel corso della esecuzione delle pene concorrenti,cessata il 15 gennaio 2011, ha commesso o il delitto di associazionemafiosa oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2005, consumato dal 1994 al 13 dicembre 2004 op pure quello di associazionemafiosa oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 maggio 2022, consumato dal giugno 2010 fino al 13 aprile 2018. A diversa conclusionesi perviene per le liberazioni anticipate concesse con le ordinanze sub 3), 4), 5), 6) e 7), tutte relativea semestri, dal 17 maggio 2006 al 17 maggio 2010,in cui non risulta che P arisi abbia commesso uno dei due reati associativipresi in considerazione quali re a t i legittimanti la disposta revoca . 3. Si impone, pertanto, l’annu ll am en to dell’ordina n za impug na ta con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di sorveglianza di B ari che riesaminerà l’istanza di revoca delbeneficio della liberazione anticipata dispost o con le ordinanze indicate ai numeri da 3) a 7) nel provvedimento impugnato, uniformandosi ai principi indicati nella parte motiva. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della liberazione anticipata disposta con le ordinanze indicate ai numeri da 3) a 7) nel provvedi
Sentenza Cassazione n. 32876/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris