CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 47743/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 4/7/2024 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 luglio 2024, la Corte di appello di Salerno, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 11 maggio 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 81, comma 2, 628, commi 1 e 3, cod. pen.) e di lesioni volontarie aggravate (artt. 110, 81, comma 2, 582, 585, 576 in relaz. all'art. 61 n. 2, cod. pen.), procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 245-bis cod. proc. pen. e 53 I. n. 689/1981 per non avere la Corte di appello preso in considerazione la possibilità di sostituire la pena detentiva di breve durata con altra sanzione. Rileva al riguardo il difensore dell'imputato che il Marotta ha fornito il proprio consenso alla sostituzione della pena detentiva con l'atto di nomina al difensore e di contestuale conferimento allo stesso di apposita procura speciale. Evidenzia, ancora, la difesa del ricorrente che nel caso in esame ricorrevano i presupposti di cui all'art. 58 I. n. 689/1981 per addivenire alla concessione del predetto beneficio e, per l'effetto, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva la Corte che, sebbene l'imputato in data 22 maggio 2023 risulta avere conferito al proprio difensore di fiducia procura speciale al fine di avanzare in sede di appello richiesta di applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi, detta richiesta non risulta essere stata poi formalizzata né nell'atto di appello, né nella richiesta scritta di concordato datata 2 luglio 2024, sulla quale il Procuratore Generale ha apposto il proprio consenso, né, infine, nella richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. formulata in udienza (v. verbale in data 4 luglio 2024). Bene ha fatto, quindi, la Corte di appello, in assenza di una formale richiesta al riguardo, a non procedere alla sostituzione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 20-bis cod. proc. pen. così facendo corretta applicazione del principio secondo il quale «In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti» (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484). 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 5.000,00 (cinquemila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.