CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 14087/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16192/2022 R.G. proposto da -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la s entenza n. 48 79 /20 2 1 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 16.12.2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente – premesso di avere lavorato come farmacistaper l’[OSCURATO:PERSONA] di Caserta, tra il febbraio 2007 e il novembre 2009, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa più volte reiterato –si rivolse al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la condanna dell’Azienda sanitaria al pagamentodelle differenze retributive dovute a titolo di lavoro straordinario, tredicesima mensilità, festivit à soppresse, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non godut i e trattamento di fine rapporto. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse la domanda, ritenendo non dimostrato il carattere subordinato del rapporto di lavoro. La sentenza di primo grado venne però riformata dalla Corte di Appello di Napoli, che, in accoglimento del gravame proposto dal lavoratore, condannò l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 32.138,04, in linea capitale, a titolo di differenze retributive dovute in applicazione del CCNL all’epoca vigente per la dirigenza sanitariadel Servizio sanitario nazionale. Contro la sentenza della corte d’appellol’ASL di Caserta ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il lavoratoresi è difeso con controricorso , illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi de ll’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso sidenunciano«violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c.in relazione all’art. 2126, comma 2, c.c.», con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente non rimette in discussione l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato, ma sostiene che la Corte d’Appello non avrebbe comunque dovutoriconoscere all’attuale controricorrente differenze retributive, essendo egli già stato remunerato,per le prestazioni svolte , con la retribuzione base prevista dal contratto collettivo di categoriache lo stesso giudice d’appello ha ritenuto applicabile al rapporto in questione. 2. Il secondo motivo censura, analogamente,«violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 36 Cost.», sempre con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato a ritenere applicabile, nei confronti del lavoratore, la tutela dell’art. 36 Cost. ai fini del pagamento di accessori retributivi eccedenti il «minimo costituzionale». 3. I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili. Il ricorso non coglie –e quindi non censura – l ’esatt a ratio decidendi della sentenza impugnata . L a Corte d’Appello, una volta accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra leparti (dietro lo schermo di un fittizio contratto a progetto di co.co.co), ha semplicemente riconosciuto al lavoratore il diritto al pagamento di tutte le voci retributive dovute per le sue prestazioni, come disposto dall ’art. 2126, comma 2, c.c., che eccezionalmente attribuisce al prestatore il «diritto alla retribuzione» nonostante la nullità del contratto (nullità derivante, in questo caso, dalla violazione de i vincoli posti all’instaurazione di rapporti di pubblico impiegodalla legge e dall’art. 97 Cost.). Le voci di retribuzione che sono state riconosciute al lavoratore sono quelle che , non previste nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sono invece dovute al lavoratore subordinato in forza della contrattazione collettiva di comparto.Si tratta, in ogni caso, di retribuzione, che l a [OSCURATO:PERSONA] è obbligata apagare, con riguardo al tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in ossequio al principio di parità di trattamentodei lavoratori e all’obbligo di rispettare le previsioni della contrattazione collettiva (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001: «Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendentidi cui all’articolo 2, comma 2, paritàdi trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivicontratti collettivi»). La Corte d’Appello ha altresì osservato, non meno correttamente, che – nel settore del pubblico impiego, a differenza di ciò che avviene nel settoreprivato – il lavoratore assunto i n violazione degli presupposti di legge non ha diritto alla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma che ciò nullatoglie al suo diritto a percepire tutti gli emolumenti dovuti per l’intero periodo di svolgimento della prestazione. Per quanto sopra esposto, il cenno , nella sentenza impugnata, alla tutela contenuta nell’art. 36 Cost. («diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro»), non ha immediata rilevanza ai fini della decisione assunta, così come non è pertinente, nel caso di specie, il richiamo della ricorrente alla giurisprudenza di legittimità che, nel diverso ambito del lavoro privato, definisce i limiti dell’applicabilità del trattamento economico previsto dal la contrattazione collettivaai rapporti di lavoro ad essa estranei in funzione di attuazione diretta di quel principio costituzionale (Cass. n. 944/2021). 4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legali del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricors o e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese legali relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 4 . 0 00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato