CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 12556/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SITA' E DELLA RICERCA), in2026 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope1083 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 4236/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 27/09/2021 R.G.N. 2160/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Napoli riformava la sentenza delTribunale della stessa sede che aveva accolto la domandaNumero registro generale 9428/2022proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta all'accertamento dell'illegittimità deNi umero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 12556/2026contratti a termine stipulati in qualità di docente, condannandDoat a pubblicazione 04/05/2026il MIUR al risarcimento nella misura di 21 mensilità dell'ultimaretribuzione globale di fatto oltre interessi.1.2. La Corte distrettuale premetteva che per effetto delladichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e11 della legge 03/05/1999, n. 124 e in applicazione delladirettiva 1999/70CE è illegittima, a far tempo dal 10/07/2001,la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art.4 citato, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015n.107, rispettivamente con il personale docente e con quelloamministrativo tecnico ed ausiliario per la copertura di cattedree posti vacanti disponibili entro la data del 31 dicembre e cherimangono tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbianoavuto durata complessiva anche non continuativa superiore a36 mesi.1.3. Precisava che nelle ipotesi di reiterazione di contratti atermine in relazione ai posti individuati per le supplenze suorganico di fatto e per le supplenze temporanee non è,viceversa, in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'AccordoQuadro allegato alla direttiva, ferma restando la possibilità peril lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio e distortoa siffatta tipologia di supplenze.1.4. Alla luce dei suddetti principi riteneva erronee le conclusionialle quali il Tribunale era pervenuto in ordine all'illegittimità deicontratti a termine stipulati dalla Poti, considerato che sitrattava esclusivamente di supplenze temporanee su organicodi fatto con scadenza, al massimo, al 30 giugno.1.5. Conseguentemente, la Corte di merito riteneva nonconfigurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a terminestipulati dal MIUR con la dipendente, atteso che le assunzioni aNumero registro generale 9428/2022termine non avevano avuto durata superiore a 36 mesi, nonN umero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 12556/2026potendo venire in rilievo, ai fini del computo di tale termine, Dleat a pubblicazione 04/05/2026assunzioni a termine su posti di organico di fatto. Precisava,inoltre, che la docente non aveva allegato e dimostrato un usoimproprio o distorto del potere di macro organizzazione delegatodal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti edelle concrete esigenze del servizio e nemmeno che lamedesima avesse allegato e provato circostanze concrete attea dimostrare che negli istituti in cui la prestazione fu eseguitanon sussisteva un'effettiva esigenza temporanea, essendosilimitata a prospettare la sola reiterazione, ma non lesintomatiche condizioni concrete della stessa.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione laPoti con un solo motivo, cui ha resistito il Ministero concontroricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si denuncia ai sensi dell'articolo 360,comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione all'articolo 115 c.p.c.all'articolo 2697, comma 1, c.c. l'omesso esame di un fattostorico di carattere decisivo la cui esistenza risulta dagli attiprocessuali e che, pertanto, ha costituito oggetto di discussionetra le parti e che se esaminato avrebbe determinato un esitodiverso della controversia.1.1. Viene censurata la sentenza della Corte territoriale nellaparte in cui ha affermato che trattandosi di contratti a tempodeterminato per sopperire a carenze di organico di fatto “per lequali non è configurabile in sé alcun abuso ai sensi dell'AccordoQuadro” non risulta “che la docente abbia allegato e dimostratoche vi fu nella concreta attribuzione delle supplenze su posti inorganico di fatto un uso improprio o distorto del potere dimacro-organizzazione delegato dal legislatore in ordine allaNumero registro generale 9428/2022ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio eN umero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 12556/2026nemmeno che la medesima abbia allegato e provato circostanzDeat a pubblicazione 04/05/2026concrete atte a dimostrare che negli istituti in cui la prestazionefu eseguita non sussisteva un'effettiva esigenza temporanea,essendosi limitata a prospettare la sola reiterazione, ma non lesintomatiche condizioni concrete della stessa”. (pag. 4 dellasentenza impugnata).1.2. La ricorrente assume di avere dedotto nel ricorsointroduttivo, prodotto e trascritto nel corpo del motivo “Nel casodi specie, è assolutamente pacifico che il ricorso allacontrattazione a tempo determinato reiterata anche per lungotempo è il risultato di una scelta programmaticadell'amministrazione. Il Ministero, infatti, formula ogni annodelle scelte relative al numero di immissioni in ruolo daeffettuare. Sulla base del dato relativo all'organico di diritto,stabilisce quale parte di tale organico dev'essere coperto conpersonale di ruolo e quale parte vada, invece, coperta concontratti a tempo determinato mediante utilizzo dellegraduatorie provinciali permanenti. In altre parole, il Ministero,pur essendo consapevole di avere l’esigenza di coprire unadeterminata quantità di posti di lavoro più o meno costante nelcorso degli anni, si riserva la facoltà di coprire con contratti atempo determinato una quantità notevole di tali posti di lavoro(per l'anno scolastico 2006-2007, il fabbisogno di personaleamministrativo era stato quantificato in 249.701 unità di cui siè programmata l'assunzione a tempo determinato in 81.686unità; per l'anno scolastico 2005-2006 il fabbisogno totale erastato stimato in 247.852 unità di cui è stata programmatal'assunzione a tempo determinato di 74.314 unità). A fronte delripetersi di tale schema organizzativo appare arduo ritenere,come sostiene il Ministero, che il ricorso a contratti a tempoNumero registro generale 9428/2022determinato sia motivato da esigenze particolari e temporaneeN umero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 12556/2026non prevedibili, poiché al contrario appare evidente che la sceltDaat a pubblicazione 04/05/2026di coprire una parte cospicua dei posti necessari con contratti atermine, anziché con l'assunzione in ruolo è il risultato di unaprecisa scelta amministrativa, programmata e reiterata nelcorso del tempo, evidentemente mirata a contenere i costi delpersonale (inferiore per i prestatori di lavoro a termine).Dunque, la sequenza della forma di lavoro precario instauratadal ricorrente con l'Amministrazione scolastica, sopra descrittae documentata, ai sensi dell'art. 4, L. 1999/n. 124, disvela unutilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinatosuccessivi, contrastante anzitutto con i precetti del d.lgs.2001/n. 368. Il datore di lavoro, infatti, non è la singolastruttura didattica di turno, nell'ambito della quale potrebbe inastratto discutersi della obiettiva temporaneità della esigenzalavorativa soddisfatta con l'instaurazione del singolo rapporto dilavoro a termine, ma il Ministero, l'Amministrazione scolastica,nel cui ambito quel rapporto soddisfa una esigenza lavorativaistituzionale ordinaria, corrente, nel tempo immutata, tutt'altroche eccezionale o temporanea, ma destinata a soddisfareesigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro. Del resto,è la stessa configurazione normativa dei contratti a tempodeterminato stipulati per il conferimento delle supplenze, "inquanto necessari per garantire la costante erogazione delservizio scolastico ed educativo", che scaglia nell'orbita dellaillegittimità, in contrasto con la luce di fondamentali principinazionali e comunitari, l'assetto della materia e, comunque, lavicenda sostanziale del caso concreto conferma l'abusopaventato sin dalla lettura della norma astratta.”1.3. A fronte delle surriportate (non contestate) deduzioni inordine all’abnorme reiterato ricorso alla contrattazione a tempoNumero registro generale 9428/2022determinato per coprire una quantità di posti di lavoroN umero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 12556/2026sostanzialmente costante nel corso degli anni, che dovrebberDoat a pubblicazione 04/05/2026quindi rientrare nel fabbisogno ordinario, nonché in ordine alripetersi di tale schema organizzativo, funzionale “a contenere icosti del personale (inferiore per i prestatori di lavoro atermine)”, cioè di segnate circostanze, sintomatiche dell’abusonella reiterazione dei contratti precari, siccome disvelano usoimproprio e/o distorto nella ricognizione dei posti in organico enella loro sistematica copertura attraverso contrattazione atempo determinato, sarebbe stato onere del Ministero nonsoltanto specificare le esigenze particolari, temporanee e nonprevedibili, la cui sussistenza ne avrebbe legittimato l’operato,ma anche dimostrare tale sussistenza.1.4. Siccome, invece, l’Amministrazione si è limitata agenericamente contestare l’assunto attoreo, senza indicare especificare le circostanze integranti le esigenze particolari etemporanee non prevedibili, in forza delle quali il ricorso acontratti a tempo determinato per sopperire a carenze diorganico di fatto non avrebbe comportato abuso ai sensidell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 36 D.lgs 165/2001, vigenteratione temporis, ne consegue che l’abuso risulta anche provatoalla luce dell’art. 115 c.p.c.1.5. Il motivo è inammissibile.Il ricorso, infatti, censura l'accertamento di merito svolto dallaCorte territoriale che ha rilevato la carenza delle allegazionicontenute nell'atto introduttivo, quanto alla specifica posizionedella ricorrente. Lo stralcio dell’atto introduttivo riportato nelricorso per cassazione non contiene alcuna specifica allegazioneinerente alla posizione della Poti, ma solo considerazioni dicarattere generale sul ricorso abusivo al contratto a termine daparte del Ministero, come correttamente accertato dal giudNicuem edroi r egistro generale 9428/2022Numero sezionale 1083/2026merito. Numero di raccolta generale 12556/20261.7. Il motivo, inoltre, non si confronta con l’orientamento ormDaait a pubblicazione 04/05/2026consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, formatosi apartire da Cass. n. 22552/2016, secondo cui, «non puòconfigurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su“organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l’abuso,contrario alla Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegatoe provato da parte del lavoratore che, nella concretaun uso improprio o distorto del potere di organizzazione delservizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e quindiprospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioniconcrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazionipresso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).».Il principio di diritto enunciato fa, quindi, chiaro riferimento allecircostanze che caratterizzano l’assunzione della cui legittimitàsi discute e pertanto, correttamente, la Corte territoriale haritenuto carenti le allegazioni dell’atto introduttivo.1.8. Inoltre, quanto al novellato art. 115 c.p.c., a mente delquale la mancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, va ribaditoche spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito delgiudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valoredi una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegatidalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680 del 2019 e Cass. n.3126 del 2019; più di recente: Cass. n. 7997 del 2025); poichétale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto edell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, nederiva che l'accertamento della sussistenza di una contestazioneovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazionesolo per difetto assoluto o apparenza di motivazione oN umpeeror r egistro generale 9428/2022Numero sezionale 1083/2026manifesta illogicità della stessa (da ultimo, CaNsusm.e ro dni r.a ccolta generale 12556/202634357/2025; Cass. n. 8175 del 2025; in conformità: Cass. nDa.t a pubblicazione 04/05/20267597 del 2025; Cass. n. 6638 del 2025; in precedenza v. Cass.n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007).1.9. In buona sostanza, l’accertamento della condottaprocessuale di non contestazione è riservata al giudice delmerito e la denuncia nel giudizio di legittimità della violazionedell’art. 115 c.p.c. è consentita solo ove attengaall’interpretazione della norma processuale violata.2. In conclusione, la sentenza impugnata va confermata.3. Le spese processuali seguono la soccombenza e vannoliquidate come in dispositivo.4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioniprocessuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al rimborso di € 4.000,00, a titolo dicompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 03/03/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 9428/2022Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 12556/2026Data pubblicazione 04/05/2026