CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 27230/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4716/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 22 giugno 2002, rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, via F. Corridoni, n. 19, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a responsabilità limitata, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Largo della Gancia, n. 1. - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di VENEZIA n. 1809/2016, pubblicata in data 12 agosto 2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 agosto 2016, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'appello principale e l'appello incidentale, rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.I., nei confronti della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1350/2013 emessa il 3 luglio 2013. 2. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1350/2013, aveva accolto solo in parte la domanda proposta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] aveva condannato la società cooperativa a pagare la somma di euro 7.746,85, oltre rivalutazione ed interessi legali a far data della domanda al saldo, e le spese di lite. 3. La Corte di appello di Venezia ha affermato che: -[OSCURATO:PERSONA], socio lavoratore della [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'annullamento della delibera del 28 novembre 1994, con la quale era stato escluso dalla compagine sociale e la reintegra nella compagine sociale, oltre il pagamento, a titolo di risarcimento danni e di mancata retribuzione, del pagamento della somma ritenuta di giustizia; -il Tribunale di Venezia, adito in sede cautelare, con ordinanza del 2 maggio 1995, confermata in sede di reclamo, aveva ordinato l'immediata reintegrazione del Codognotto nella compagine sociale, che veniva reiscritto nel libro soci in data 22 maggio 1995; in sede di merito, il Tribunale, con sentenza n. 564/1998, emessa in data 2 marzo 1998, (oramai definitiva all'esito del giudizio di appello, del giudizio di cassazione con rinvio, del giudizio di rinvio e di un nuovo giudizio di cassazione), aveva annullato la delibera di esclusione e condannato la cooperativa a reintegrare il Codognotto nella compagine sociale e al pagamento delle somme relative alle mensilità non percette dallo stesso dalla data di esclusione alla data di reintegra; -la delibera di esclusione aveva estinto contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo, così come la riammissione nella compagine sociale aveva comportato il ripristino in toto della posizione lavorativa, in conformità peraltro alle conclusioni rassegnate nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 564/1998, emessa in data 2 marzo 1998, sicchè non poteva sostenersi che la reintegra avesse riguardato solo la posizione di socio; -il Tribunale correttamente aveva delimitato il periodo temporale di riferimento delle spettanze retributive dal 26 novembre 1994 al 22 maggio 1995 e pienamente attendibili erano i parametri di cui ai prospetti paga del 1994, dovendosi ritenere che il Codognotto, nei mesi successivi all'esclusione, avrebbe continuato a lavorare con le stesse modalità esecutive precedenti l'esclusione; -di contro, la società Cooperativa non aveva allegato nulla a supporto dell'esistenza di eventuali fatti impeditivi dello svolgimento dell'ordinaria prestazione lavorativa ed anche la doglianza sulla mancata detrazione dell'aliunde perceptum, sollevata dalla società Cooperativa e riproposta anche nel giudizio di rinvio sull'ag non era stata di seguito coltivata e, in ogni caso, nelle definitive pronunce sull'an mancava l'accertamento della componente negativa dell'allunde perceptum e, di conseguenza, la relativa questione non poteva essere più esaminata; 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e la società [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l. resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, hanno depositato controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., di norme di diritto dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro e l'omesso esame della reintegrazione del ricorrente nella prestazione lavorativa e delle conseguenze risarcitorie; i ricorrenti affermano che il Codognotto era stato reintegrato soltanto nella compagine sociale e non anche nella sua posizione di socio lavoratore, né aveva svolto alcuna attività lavorativa in favore della società cooperativa, fruendo ferie, permessi, straordinari, indennità per lavoro festivo, perchè, per l'appunto, la sua posizione di socio lavoratore, era cessata per effetto della illegittima delibera di esclusione; essi, quindi, evidenziano che tanto la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1350/2013 emessa il 3 luglio 2013, che quella della Corte d'appello impugnata in questa sede erano errate, sia pure con diverse motivazioni: la prima era errata perchè, pur avendo ritenuto che il Codognotto era stato reintegrato anche quale lavoratore, aveva affermato che era stato lui a non volere riprendere il lavoro; la seconda era errata perché aveva ritenuto che la reintegrazione disposta dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 564/98, emessa in data 2 marzo 1998, consentisse il pagamento delle retribuzioni pregresse solo sino al momento della reintegrazione del Codognotto nella compagine sociale, poichè in quel momento era stato reintegrato anche nella sua posizione di socio lavoratore. 1.1 II motivo, così come è stato formulato nel suo duplice profilo di violazione di legge e di omesso esame, è inammissibile. 1.2 La censura di violazione di legge è inammissibile perchè non indica quali sono le norme di diritto violate e ciò nel rispetto del principio statuito da questa Corte secondo cui il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista, pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (Cass., 30 aprile 2018, n. 10320). 1.3 La doglianza di omesso esame è inammissibile perchè mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, limitandosi a prospettare una diversa interpretazione complessiva della sentenza del Tribunale di Venezia n. 564/98, emessa in data 2 marzo 1998, che aveva annullato la delibera di esclusione e condannato la società cooperativa al pagamento delle somme relative alle mensilità non percette dal Codognotto dalla data di esclusione a quella di reintegra (pag. 5 della sentenza impugnata), peraltro nemmeno confrontandosi con il principio, correttamente evidenziato dalla Corte di appello, dell'unitarietà del rapporto sociale con la società Cooperativa, ovvero che la riammissione nella compagine sociale aveva comportato il ripristino in toto della posizione lavorativa, non potendosi sostenere che la reintegra avesse riguardato solo la posizione di socio. 1.4 In proposito questa Corte ha affermato il principio, pure richiamato dai giudici di secondo grado, che : «In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, l'onere di comunicazione della delibera di esclusione del socio, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni, è imposto, come per il licenziamento, a pena d'inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all'art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, sia, per la gravità degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla I. n. 142 del 2001 che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo sicché, in presenza di un'esclusione non impugnata, non potrebbe essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento né ripristinato il solo rapporto di lavoro» (Cass., 1 aprile 2016, n. 6373; Cass., 5 dicembre 2016, n. 24795). 2. La [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a.r.l. ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. 3. Con il primo motivo si lamenta la violazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., del giudicato interno di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 1350/2013 e, in subordine, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 4. Con il secondo motivo si lamenta la violazione, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., del giudicato esterno di cui alla sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2160/2010. 4.1 Il ricorso incidentale è inefficace. Ed infatti, nell'ipotesi in cui il ricorso principale è inammissibile, il ricorso incidentale, che risulta tardivo, è inefficace ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., 22 giugno 2021, n. 17707; Cass., 26 marzo 2015, n. 6077). Nello specifico, la sentenza è stata pubblicata in data 12 agosto 2016 e il ricorso della società cooperativa. è stato notificato a tutte le parti, a mezzo del servizio postale e consegnato per la notifica in data 20 marzo 2017, ben oltre il termine lungo dei sei mesi, considerata anche la sospensione feriale fino al 31 agosto 2016. 5. Per quanto esposto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va dichiarato inefficace. Le spese processuali vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Com pensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti e della società cooperativa ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi rico