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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16130/2026

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el Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 3964/06/2016, depositata in data 6 luglio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Rho eseguiva una verifica neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla presunta detenzione di fondipresso la banca svizzera HSBC, per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008e 2009, in quanto il nominativo del ricorrente risultava inserito nellacd. [OSCURATO:PERSONA]; dopo aver esaminato i dati relativi a sei “profilifinanziari” dei quali il contribuente era rispettivamente beneficialowner, account holder ed attorney, l’Ufficio notificava cinque atti diNumero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026contestazione della violazione dell’art. 4, comma 1, d.l. 167/1990,Data pubblicazione 25/05/2026per gli anni dal 2006 al 2010 per la mancata indicazione, nelladichiarazione dei redditi, delle somme detenute all’estero, e diirrogazione di sanzioni per complessivi euro 824.060,00.Il contribuente impugnava tutti gli atti innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano, che, riuniti i ricorsi, liaccoglieva così motivando: ‘il Collegio prende atto di quanto dispostocon sentenza n. 310/44/13 di questa Commissione tributariaProvinciale con la quale è stato dichiarato illegittimo l’avviso diaccertamento cui si riferisce l’atto qui impugnato e come direttaconseguenza annulla l’atto in contestazione’.2.

L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale della Lombardia, che, preso atto della ‘telegraficae criptica motivazione nel merito resa dai primi giudici in tre righi emezzo nei quali si citava soltanto una sentenza di una CTP di Milano,peraltro relativa al solo anno 2006 e neppure passata in giudicato’,riformava la decisione di prime cure.

Premessa l’utilizzabilità dellacd. [OSCURATO:PERSONA] ai fini probatori sia da sola sia se valutata insiemead altre circostanze, affermava come l’appellato dovesse ritenersi ildominus di tutte le posizioni contestategli, in particolare anche quellein cui risultava mandatario con potere di firma ([OSCURATO:PERSONA] S.A.e [OSCURATO:PERSONA]).3.

Per la cassazione della citata sentenza il contribuente haproposto ricorso affidato a tre motivi.

L’Ufficio resiste concontroricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.: omessa pronuncia».

Lamenta che la CTR,in relazione agli atti di contestazione relativi agli anni 2007, 2008 e2009, avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo n. 4 dei tre ricorsiNumero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026introduttivi, ribaditi nelle controdeduzioni in appello, ovvero sullaData pubblicazione 25/05/2026illegittima presunzione di detenzione, al 31 dicembre degli anni2007, 2008 e 2009, delle attività finanziarie, atteso che l’ultimoperiodo documentato dalla fiche era il febbraio 2007.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente edinequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie il contribuente ha indicato nel corpo del ricorso percassazione in quale atto (ricorso in primo grado e controdeduzioni inappello) la contestazione relativa agli anni dal 2007 al 2009 era statasollevata; inoltre, la stessa CTR, nella parte della sentenza dedicataallo svolgimento del processo, dà atto della riproposizione in appellodel motivo di ‘illegittimità e infondatezza delle contestazioni per glianni 2007-2008 e 2009 in quanto le contestazioni presumonoingiustificatamente la esistenza di disponibilità del Lubin all’esteroNumero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026nei suddetti periodi di imposta’ (pag. 2 della sentenza).

Sul motivoData pubblicazione 25/05/2026è mancata qualsiasi decisione da parte del giudice di appello.1.3.

L’omissione integra il vizio denunciato, ovvero laviolazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che, contrariamente a quantoeccepito dal patrono erariale, alla luce del complessivo tenore delladecisione nella specie non ricorre un implicito rigetto del motivo dequo.I confini tra ‘omessa pronuncia’ (denunziabile con la violazionedell’art. 112 c.p.c.) ed il ‘rigetto implicito’ sono stati tracciati datempo da questa Corte; si è costantemente affermato che ricorre lastatuizione implicita di rigetto di una domanda o di un’eccezionequando la pretesa non espressamente esaminata risultiincompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l’eccezione, pur se non espressamentetrattate, siano superate o travolte dalla soluzione di altra questione,il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (da ultimo, Cass.26/09/2024, n. 25710).Nella specie, la CTR ha ritenuto fondato il gravame dell’Ufficio,ritenendo, per quanto qui rilevi, che la fiche costituisse un valido edprofili finanziari, in tal modo pretermettendo qualsiasi decisione sulmotivo sopra riportato; a ben vedere le questioni esaminate dallasentenza non hanno come necessario antecedente logico-giuridicol’infondatezza o l’irrilevanza del motivo proposto dal ricorrente.2.

Con il secondo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. e dei principi giuridici inmateria di prova per presunzioni» per avere la CTR inferito il fattoignoto (l’esistenza sui conti esteri delle somme oggetto dicontestazione ed il fatto che il ricorrente ne fosse l’effettivo titolare)da elementi privi di valenza indiziaria e, comunque, sprovvisti deirequisiti di gravità, precisione e concordanza.Numero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026La doglianza si sviluppa lungo tre direttrici.Data pubblicazione 25/05/2026Sotto un primo profilo, sostiene che la fiche, in quantodocumento anonimo, non possa assurgere ad indizio e richiama, asostegno del proprio assunto, la pronuncia a Sezioni Unite di questaCorte, n. 16424/2002.Sotto un secondo aspetto, contesta l’affermazione della CTRcirca la potenzialità indiziante della fiche, potenzialità corroborata daaltri elementi (l’acquisizione nell’ambito della cooperazioneinternazionale tra autorità fiscali ed il comportamento del ricorrente)ritenuti, di contro, privi di rilevanza circa il contenuto della fiche.Sotto un terzo profilo, spiegato in via subordinata rispetto aiprimi due, contesta l’affermazione della CTR secondo cui dalcontenuto della fiche può desumersi il ruolo di titolare effettivo dellesomme depositate sui conti della [OSCURATO:PERSONA] S.A. e [OSCURATO:PERSONA];osserva, di contro, che nella fiche viene indicato come mandatariocon potere individuale di firma di tali ultimi conti, mentre nella stessafiche, con riferimento al conto [OSCURATO:PERSONA] INC., è indicatocome beneficial owner; pertanto, la fiche dovrebbe ritenersiquanto il ricorrente, ove fosse ritenuto mero mandatario dei detticonti, non avrebbe dovuto dichiarare le relative attività finanziarieex art. 4, comma 1, d.l. 167/1990.2.1.

Il motivo è infondato sotto tutti i profili denunciati.2.2.

Come affermato da questa Corte in numerosi precedentiaventi ad oggetto la medesima quaestio iuris, il diritto interno, sia inmateria di imposte dirette (art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 eart. 41, comma 2) sia in tema di imposta sul valore aggiunto (artt.54 e 55 d.P.R. n. 633/1972), consente che gli accertamenti fiscali sisvolgano con l’utilizzo di elementi comunque acquisiti, e quindi con“prove atipiche” o con dati acquisiti con forme diverse da quelleregolamentate (artt. 32 e 22 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n.633/1972).

Peraltro, non è necessario che gli indizi siano plurimi, inquanto anche un unico indizio, se dotato dei requisiti della gravità eNumero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026della precisione, può fondare una legittima ripresa a tassazioneData pubblicazione 25/05/2026(Cass. 05/12/2019, n. 31779, proprio con riferimento alle unicherisultanze rappresentate dalla [OSCURATO:PERSONA]; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.3276).Questa Corte, con le ordinanze gemelle nn. 8605 e 8606 del28 aprile 2015, ha precisato che «…l’eventuale responsabilità penaledell’autore materiale della lista – questione che esula dalla vicendaprocessuale odierna, non risultando la condotta nemmeno posta inessere in Italia (vedi art. 7 cod. pen. rispetto alle ipotesi delittuoseper le quali è astrattamente profilabile una competenza del giudiceitaliano in relazione a condotte commesse all’estero) – e, comunque,l’illiceità della di lui condotta nei confronti dell’istituto bancariopresso il quale operava non è in grado di determinare l’inutilizzabilitàdella documentazione anzidetta nel procedimento fiscale a carico delcontribuente utilizzata dal Fisco italiano al quale è stata trasmessadalle autorità francesi».

Si è, infatti, espressamente riconosciutal’utilizzazione – persino in ambito penale – della lista Falciani sulpresupposto che al confezionamento eventualmente illecito delleprove non avevano cooperato le autorità pubbliche.L’Amministrazione finanziaria, nell’attività di contrasto eaccertamento dell’evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersidi qualsiasi elemento con valore indiziario, anche unico, conesclusione soltanto di quelli la cui inutilizzabilità discenda da unaspecifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere statiacquisiti in violazione di “diritti fondamentali”, di rangocostituzionale.

Pertanto, sono utilizzabili nell’accertamento e nelcontenzioso con il contribuente i dati bancari acquisiti dal dipendentedi una banca residente all’estero e ottenuti dal Fisco italianomediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza cheassuma rilievo l’eventuale illecito commesso dal dipendente stesso ela violazione dei doveri di fedeltà verso l’istituto datore di lavoro e diriservatezza dei dati bancari, che non godono di coperturacostituzionale e di tutela legale nei confronti del fisco medesimo.Numero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026Spetta al giudice di merito, in caso di rilievi avanzatiData pubblicazione 25/05/2026dall’Amministrazione, valutare se i dati in questione siano attendibili,anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dalcontribuente (Cass. n. 16951/2015; Cass. n. 32597/2019).2.3.

Tra l’altro, l’art. 70 del d.P.R. n. 600/1973 prevede che“per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto siapplicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni,le norme del codice penale e del codice di procedura penale”.L’art. 31bis del medesimo d.P.R. dispone, poi, che“l’amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altreautorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, delleinformazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delleimposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’Amministrazionefinanziaria e delle ripartizioni territoriali”, con l’aggiunta al comma 5che “non è considerata violazione del segreto d’ufficio lacomunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria alle autoritàcompetenti degli altri stati membri delle informazioni atte apermettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sulpatrimonio”.Pertanto, il principio di generale inutilizzabilità degli elementidi prova irritualmente acquisiti, sancito dall’art. 191 c.p.p.,costituisce regola propria del procedimento penale e non èimmediatamente trasferibile in ambito tributario, neppureutilizzando il richiamo contenuto nell’articolo 70 del d.P.R. n.600/1973, stante la natura sussidiaria e residuale di taledisposizione, che legittima il ricorso alle norme del codice penale dirito nel solo caso in cui l’accertamento della violazione tributaria nontrovi una specifica disciplina delle disposizioni del t.u.i.r. (Cass.14/11/2019, n. 29632; Cass. 17/01/2018, n. 959); tale ipotesi,però, deve essere esclusa nella fattispecie in esame in cui l’eserciziodei poteri istruttori ai fini fiscali è compiutamente disciplinato dagliartt. 32 e ss. del d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 31-bis, conriferimento agli scambi di informazione tra l’amministrazioneNumero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026finanziaria e le autorità competenti degli altri paesi dell’UnioneData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]europea, senza possibilità di ravvisare spazi residuali di ricorso allenorme del procedimento penale.2.4.

In relazione alla lista Falciani si è affermato che è legittimal’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, ancheacquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilitàdiscenda da specifica previsione di legge, e salvi i casi in cui vengain considerazione la tutela di diritti fondamentali di rangocostituzionale.

Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesafiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancaritrasmessi dall’autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensidella Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere dipreventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, sebbeneacquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto allariservatezza bancaria (Cass. nn. 8605 e 8606/2015 cit.; Cass.19/12/2019, n. 33893; Cass. 25/02/2020, n. 4984; Cass.05/03/2024 n. 5964).

Peraltro, il giudice può fondare il proprioconvincimento anche su una sola presunzione semplice purché gravee precisa (per la lista Falciani v.

Cass. 12/02/2018, n. 3276; Cass.18/09/2020, n. 19446).2.5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio 77/799/CEE prevede al sestoconsiderando che “gli Stati membri devono scambiarsireciprocamente, su richiesta, informazioni per quanto riguarda uncaso preciso e che lo Stato cui viene rivolta la richiesta deveprovvedere a effettuare le ricerche necessarie per ottenere taliinformazioni”.L’art. 1 della Direttiva, poi, dispone che “le competenti autoritàdegli Stati membri scambiano, conformemente alla presentedirettiva, ogni informazione atta a permettere loro una correttadeterminazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio”.L’art. 4 della Direttiva precisa (scambio spontaneo) che “leautorità competenti di ogni Stato membro comunicano, senza chene sia fatta preventiva richiesta, le informazioni di cui all’articolo1,Numero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026paragrafo 1, all’autorità competente di ogni altro Stato membroNumero di raccolta generale 16130/2026interessato, quando: a) l’autorità competente di uno StatoD matae pmubbblicraozio ne 25/05/2026ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione od unesonero di imposta anormali nell’altro Stato membro”.Nella specie, non può ritenersi illegittima l’attività posta inessere dall’Amministrazione fiscale interna su impulso di quellafrancese in forza della direttiva 77/799, tenuto conto che alla basedella riservatezza dei rapporti tra banche e clienti non ci sono valoridella persona umana da tutelare, ma ci sono solo interessipatrimoniali ed istituzioni economiche (Cass. 18/09/2020, n.19446).2.6.

Infine, con particolare riferimento all’ultimo profilo in cuiè sviluppato il motivo, è opportuno richiamare quanto sottolineatoda questa Corte nella decisione con cui è stato rigettato il ricorso percassazione dell’odierno contribuente nel giudizio avente ad oggettol’avviso di accertamento per l’anno 2006: in tema di rilevazione, afini fiscali, di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 del d.l. n. 167 del 1990,conv., con modif., dalla l. n. 227 del 1990, riguarda non solol'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti oabbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con ilcompito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare,omnicomprensiva di detenzione, inclusiva anche delle situazionidetentive nell'interesse altrui (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 35629).2.7.

Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione deiprincipi appena riportati, avendo ritenuto utilizzabile ladocumentazione della cd. lista Falciani, riconoscendo alla fiche unvalore indiziario corroborato da altri elementi, che, alla luce dellagiurisprudenza sopra richiamata, non sono necessari.

Si è, direcente, ribadito, in diverse pronunce sopra richiamate (da ultimo,Cass. n. 5964/2024), quanto già specificamente affermato in temaNumero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026di lista Falciani dalle citate ordinanze gemelle nn. 8605 e 8606 delData pubblicazione 25/05/20262015, che l’amministrazione finanziaria può fondare la propriapretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, ovvero dotatodi elevata valenza probabilistica.Pertanto, premesso che, come già chiarito in precedenza(Cass. 13/05/2015, n. 9760) e confermato di recente (Cass.22/03/2021, n. 7957), la c.d. scheda clienti non può essere valutataalla stregua di foglio anonimo, l’onere di giustificare l’incoerenza tral’ammontare delle disponibilità in paese estero a fiscalità privilegiatasecondo il Fisco facenti capo al contribuente sulla base dellerisultanze della lista Falciani e l’entità delle somme oggetto di scudofiscale, onde godere dell’effetto preclusivo di cui all’art. 14, comma1, lett. a) del d.l. n. 350/2001, conv. con mod. dalla legge n.409/2001, incombe al contribuente, stante la valenza presuntivadegli elementi desumibili dalla lista Falciani.3.

Con il terzo (ed ultimo) motivo il ricorrente lamenta, ancorain relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., con riferimentoalle sanzioni irrogate per le annualità 2008 e 2009, la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 5, co. 2 del D.L. 167/90 e dell’art. 3,co. 3 del D.lgs. 472/97» per non avere la CTR applicato la sanzionenella misura minima (nella nuova percentuale del 6% in luogo del10% previsto dalla normativa precedente).3.1.

Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo,dovendo il giudice del rinvio valutare la legittimità (prima ancoradella quantificazione) delle sanzioni irrogate in relazione agli anni2008 e 2009.4.

In base alle considerazioni svolte, il primo motivo di ricorsova accolto, rigettato il secondo, assorbito il terzo; la sentenzagravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in altra composizione, perchéprovveda al nuovo esame in relazione alla censura accolta ed allaliquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026 P.Q.MData pubblicazione 25/05/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo edassorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, per nuovo esame in relazione alla censura accolta eperché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 3964/06/2016, depositata in data 6 luglio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Rho eseguiva una verifica neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla presunta detenzione di fondipresso la banca svizzera HSBC, per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008e 2009, in quanto il nominativo del ricorrente risultava inserito nellacd. [OSCURATO:PERSONA]; dopo aver esaminato i dati relativi a sei “profilifinanziari” dei quali il contribuente era rispettivamente beneficialowner, account holder ed attorney, l’Ufficio notificava cinque atti diNumero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026contestazione della violazione dell’art. 4, comma 1, d.l. 167/1990,Data pubblicazione 25/05/2026per gli anni dal 2006 al 2010 per la mancata indicazione, nelladichiarazione dei redditi, delle somme detenute all’estero, e diirrogazione di sanzioni per complessivi euro 824.060,00.Il contribuente impugnava tutti gli atti innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano, che, riuniti i ricorsi, liaccoglieva così motivando: ‘il Collegio prende atto di quanto dispostocon sentenza n. 310/44/13 di questa Commissione tributariaProvinciale con la quale è stato dichiarato illegittimo l’avviso diaccertamento cui si riferisce l’atto qui impugnato e come direttaconseguenza annulla l’atto in contestazione’.2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale della Lombardia, che, preso atto della ‘telegraficae criptica motivazione nel merito resa dai primi giudici in tre righi emezzo nei quali si citava soltanto una sentenza di una CTP di Milano,peraltro relativa al solo anno 2006 e neppure passata in giudicato’,riformava la decisione di prime cure. Premessa l’utilizzabilità dellacd. [OSCURATO:PERSONA] ai fini probatori sia da sola sia se valutata insiemead altre circostanze, affermava come l’appellato dovesse ritenersi ildominus di tutte le posizioni contestategli, in particolare anche quellein cui risultava mandatario con potere di firma ([OSCURATO:PERSONA] S.A.e [OSCURATO:PERSONA]).3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente haproposto ricorso affidato a tre motivi. L’Ufficio resiste concontroricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.: omessa pronuncia». Lamenta che la CTR,in relazione agli atti di contestazione relativi agli anni 2007, 2008 e2009, avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo n. 4 dei tre ricorsiNumero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026introduttivi, ribaditi nelle controdeduzioni in appello, ovvero sullaData pubblicazione 25/05/2026illegittima presunzione di detenzione, al 31 dicembre degli anni2007, 2008 e 2009, delle attività finanziarie, atteso che l’ultimoperiodo documentato dalla fiche era il febbraio 2007.1.1. Il motivo è fondato.1.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente edinequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie il contribuente ha indicato nel corpo del ricorso percassazione in quale atto (ricorso in primo grado e controdeduzioni inappello) la contestazione relativa agli anni dal 2007 al 2009 era statasollevata; inoltre, la stessa CTR, nella parte della sentenza dedicataallo svolgimento del processo, dà atto della riproposizione in appellodel motivo di ‘illegittimità e infondatezza delle contestazioni per glianni 2007-2008 e 2009 in quanto le contestazioni presumonoingiustificatamente la esistenza di disponibilità del Lubin all’esteroNumero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026nei suddetti periodi di imposta’ (pag. 2 della sentenza). Sul motivoData pubblicazione 25/05/2026è mancata qualsiasi decisione da parte del giudice di appello.1.3. L’omissione integra il vizio denunciato, ovvero laviolazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che, contrariamente a quantoeccepito dal patrono erariale, alla luce del complessivo tenore delladecisione nella specie non ricorre un implicito rigetto del motivo dequo.I confini tra ‘omessa pronuncia’ (denunziabile con la violazionedell’art. 112 c.p.c.) ed il ‘rigetto implicito’ sono stati tracciati datempo da questa Corte; si è costantemente affermato che ricorre lastatuizione implicita di rigetto di una domanda o di un’eccezionequando la pretesa non espressamente esaminata risultiincompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l’eccezione, pur se non espressamentetrattate, siano superate o travolte dalla soluzione di altra questione,il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (da ultimo, Cass.26/09/2024, n. 25710).Nella specie, la CTR ha ritenuto fondato il gravame dell’Ufficio,ritenendo, per quanto qui rilevi, che la fiche costituisse un valido edprofili finanziari, in tal modo pretermettendo qualsiasi decisione sulmotivo sopra riportato; a ben vedere le questioni esaminate dallasentenza non hanno come necessario antecedente logico-giuridicol’infondatezza o l’irrilevanza del motivo proposto dal ricorrente.2. Con il secondo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. e dei principi giuridici inmateria di prova per presunzioni» per avere la CTR inferito il fattoignoto (l’esistenza sui conti esteri delle somme oggetto dicontestazione ed il fatto che il ricorrente ne fosse l’effettivo titolare)da elementi privi di valenza indiziaria e, comunque, sprovvisti deirequisiti di gravità, precisione e concordanza.Numero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026La doglianza si sviluppa lungo tre direttrici.Data pubblicazione 25/05/2026Sotto un primo profilo, sostiene che la fiche, in quantodocumento anonimo, non possa assurgere ad indizio e richiama, asostegno del proprio assunto, la pronuncia a Sezioni Unite di questaCorte, n. 16424/2002.Sotto un secondo aspetto, contesta l’affermazione della CTRcirca la potenzialità indiziante della fiche, potenzialità corroborata daaltri elementi (l’acquisizione nell’ambito della cooperazioneinternazionale tra autorità fiscali ed il comportamento del ricorrente)ritenuti, di contro, privi di rilevanza circa il contenuto della fiche.Sotto un terzo profilo, spiegato in via subordinata rispetto aiprimi due, contesta l’affermazione della CTR secondo cui dalcontenuto della fiche può desumersi il ruolo di titolare effettivo dellesomme depositate sui conti della [OSCURATO:PERSONA] S.A. e [OSCURATO:PERSONA];osserva, di contro, che nella fiche viene indicato come mandatariocon potere individuale di firma di tali ultimi conti, mentre nella stessafiche, con riferimento al conto [OSCURATO:PERSONA] INC., è indicatocome beneficial owner; pertanto, la fiche dovrebbe ritenersiquanto il ricorrente, ove fosse ritenuto mero mandatario dei detticonti, non avrebbe dovuto dichiarare le relative attività finanziarieex art. 4, comma 1, d.l. 167/1990.2.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili denunciati.2.2. Come affermato da questa Corte in numerosi precedentiaventi ad oggetto la medesima quaestio iuris, il diritto interno, sia inmateria di imposte dirette (art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 eart. 41, comma 2) sia in tema di imposta sul valore aggiunto (artt.54 e 55 d.P.R. n. 633/1972), consente che gli accertamenti fiscali sisvolgano con l’utilizzo di elementi comunque acquisiti, e quindi con“prove atipiche” o con dati acquisiti con forme diverse da quelleregolamentate (artt. 32 e 22 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n.633/1972). Peraltro, non è necessario che gli indizi siano plurimi, inquanto anche un unico indizio, se dotato dei requisiti della gravità eNumero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026della precisione, può fondare una legittima ripresa a tassazioneData pubblicazione 25/05/2026(Cass. 05/12/2019, n. 31779, proprio con riferimento alle unicherisultanze rappresentate dalla [OSCURATO:PERSONA]; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.3276).Questa Corte, con le ordinanze gemelle nn. 8605 e 8606 del28 aprile 2015, ha precisato che «…l’eventuale responsabilità penaledell’autore materiale della lista – questione che esula dalla vicendaprocessuale odierna, non risultando la condotta nemmeno posta inessere in Italia (vedi art. 7 cod. pen. rispetto alle ipotesi delittuoseper le quali è astrattamente profilabile una competenza del giudiceitaliano in relazione a condotte commesse all’estero) – e, comunque,l’illiceità della di lui condotta nei confronti dell’istituto bancariopresso il quale operava non è in grado di determinare l’inutilizzabilitàdella documentazione anzidetta nel procedimento fiscale a carico delcontribuente utilizzata dal Fisco italiano al quale è stata trasmessadalle autorità francesi». Si è, infatti, espressamente riconosciutal’utilizzazione – persino in ambito penale – della lista Falciani sulpresupposto che al confezionamento eventualmente illecito delleprove non avevano cooperato le autorità pubbliche.L’Amministrazione finanziaria, nell’attività di contrasto eaccertamento dell’evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersidi qualsiasi elemento con valore indiziario, anche unico, conesclusione soltanto di quelli la cui inutilizzabilità discenda da unaspecifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere statiacquisiti in violazione di “diritti fondamentali”, di rangocostituzionale. Pertanto, sono utilizzabili nell’accertamento e nelcontenzioso con il contribuente i dati bancari acquisiti dal dipendentedi una banca residente all’estero e ottenuti dal Fisco italianomediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza cheassuma rilievo l’eventuale illecito commesso dal dipendente stesso ela violazione dei doveri di fedeltà verso l’istituto datore di lavoro e diriservatezza dei dati bancari, che non godono di coperturacostituzionale e di tutela legale nei confronti del fisco medesimo.Numero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026Spetta al giudice di merito, in caso di rilievi avanzatiData pubblicazione 25/05/2026dall’Amministrazione, valutare se i dati in questione siano attendibili,anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dalcontribuente (Cass. n. 16951/2015; Cass. n. 32597/2019).2.3. Tra l’altro, l’art. 70 del d.P.R. n. 600/1973 prevede che“per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto siapplicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni,le norme del codice penale e del codice di procedura penale”.L’art. 31bis del medesimo d.P.R. dispone, poi, che“l’amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altreautorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, delleinformazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delleimposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’Amministrazionefinanziaria e delle ripartizioni territoriali”, con l’aggiunta al comma 5che “non è considerata violazione del segreto d’ufficio lacomunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria alle autoritàcompetenti degli altri stati membri delle informazioni atte apermettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sulpatrimonio”.Pertanto, il principio di generale inutilizzabilità degli elementidi prova irritualmente acquisiti, sancito dall’art. 191 c.p.p.,costituisce regola propria del procedimento penale e non èimmediatamente trasferibile in ambito tributario, neppureutilizzando il richiamo contenuto nell’articolo 70 del d.P.R. n.600/1973, stante la natura sussidiaria e residuale di taledisposizione, che legittima il ricorso alle norme del codice penale dirito nel solo caso in cui l’accertamento della violazione tributaria nontrovi una specifica disciplina delle disposizioni del t.u.i.r. (Cass.14/11/2019, n. 29632; Cass. 17/01/2018, n. 959); tale ipotesi,però, deve essere esclusa nella fattispecie in esame in cui l’eserciziodei poteri istruttori ai fini fiscali è compiutamente disciplinato dagliartt. 32 e ss. del d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 31-bis, conriferimento agli scambi di informazione tra l’amministrazioneNumero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026finanziaria e le autorità competenti degli altri paesi dell’UnioneData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]europea, senza possibilità di ravvisare spazi residuali di ricorso allenorme del procedimento penale.2.4. In relazione alla lista Falciani si è affermato che è legittimal’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, ancheacquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilitàdiscenda da specifica previsione di legge, e salvi i casi in cui vengain considerazione la tutela di diritti fondamentali di rangocostituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesafiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancaritrasmessi dall’autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensidella Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere dipreventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, sebbeneacquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto allariservatezza bancaria (Cass. nn. 8605 e 8606/2015 cit.; Cass.19/12/2019, n. 33893; Cass. 25/02/2020, n. 4984; Cass.05/03/2024 n. 5964). Peraltro, il giudice può fondare il proprioconvincimento anche su una sola presunzione semplice purché gravee precisa (per la lista Falciani v. Cass. 12/02/2018, n. 3276; Cass.18/09/2020, n. 19446).2.5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio 77/799/CEE prevede al sestoconsiderando che “gli Stati membri devono scambiarsireciprocamente, su richiesta, informazioni per quanto riguarda uncaso preciso e che lo Stato cui viene rivolta la richiesta deveprovvedere a effettuare le ricerche necessarie per ottenere taliinformazioni”.L’art. 1 della Direttiva, poi, dispone che “le competenti autoritàdegli Stati membri scambiano, conformemente alla presentedirettiva, ogni informazione atta a permettere loro una correttadeterminazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio”.L’art. 4 della Direttiva precisa (scambio spontaneo) che “leautorità competenti di ogni Stato membro comunicano, senza chene sia fatta preventiva richiesta, le informazioni di cui all’articolo1,Numero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026paragrafo 1, all’autorità competente di ogni altro Stato membroNumero di raccolta generale 16130/2026interessato, quando: a) l’autorità competente di uno StatoD matae pmubbblicraozio ne 25/05/2026ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione od unesonero di imposta anormali nell’altro Stato membro”.Nella specie, non può ritenersi illegittima l’attività posta inessere dall’Amministrazione fiscale interna su impulso di quellafrancese in forza della direttiva 77/799, tenuto conto che alla basedella riservatezza dei rapporti tra banche e clienti non ci sono valoridella persona umana da tutelare, ma ci sono solo interessipatrimoniali ed istituzioni economiche (Cass. 18/09/2020, n.19446).2.6. Infine, con particolare riferimento all’ultimo profilo in cuiè sviluppato il motivo, è opportuno richiamare quanto sottolineatoda questa Corte nella decisione con cui è stato rigettato il ricorso percassazione dell’odierno contribuente nel giudizio avente ad oggettol’avviso di accertamento per l’anno 2006: in tema di rilevazione, afini fiscali, di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 del d.l. n. 167 del 1990,conv., con modif., dalla l. n. 227 del 1990, riguarda non solol'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti oabbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con ilcompito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare,omnicomprensiva di detenzione, inclusiva anche delle situazionidetentive nell'interesse altrui (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 35629).2.7. Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione deiprincipi appena riportati, avendo ritenuto utilizzabile ladocumentazione della cd. lista Falciani, riconoscendo alla fiche unvalore indiziario corroborato da altri elementi, che, alla luce dellagiurisprudenza sopra richiamata, non sono necessari. Si è, direcente, ribadito, in diverse pronunce sopra richiamate (da ultimo,Cass. n. 5964/2024), quanto già specificamente affermato in temaNumero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026di lista Falciani dalle citate ordinanze gemelle nn. 8605 e 8606 delData pubblicazione 25/05/20262015, che l’amministrazione finanziaria può fondare la propriapretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, ovvero dotatodi elevata valenza probabilistica.Pertanto, premesso che, come già chiarito in precedenza(Cass. 13/05/2015, n. 9760) e confermato di recente (Cass.22/03/2021, n. 7957), la c.d. scheda clienti non può essere valutataalla stregua di foglio anonimo, l’onere di giustificare l’incoerenza tral’ammontare delle disponibilità in paese estero a fiscalità privilegiatasecondo il Fisco facenti capo al contribuente sulla base dellerisultanze della lista Falciani e l’entità delle somme oggetto di scudofiscale, onde godere dell’effetto preclusivo di cui all’art. 14, comma1, lett. a) del d.l. n. 350/2001, conv. con mod. dalla legge n.409/2001, incombe al contribuente, stante la valenza presuntivadegli elementi desumibili dalla lista Falciani.3. Con il terzo (ed ultimo) motivo il ricorrente lamenta, ancorain relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., con riferimentoalle sanzioni irrogate per le annualità 2008 e 2009, la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 5, co. 2 del D.L. 167/90 e dell’art. 3,co. 3 del D.lgs. 472/97» per non avere la CTR applicato la sanzionenella misura minima (nella nuova percentuale del 6% in luogo del10% previsto dalla normativa precedente).3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo,dovendo il giudice del rinvio valutare la legittimità (prima ancoradella quantificazione) delle sanzioni irrogate in relazione agli anni2008 e 2009.4. In base alle considerazioni svolte, il primo motivo di ricorsova accolto, rigettato il secondo, assorbito il terzo; la sentenzagravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in altra composizione, perchéprovveda al nuovo esame in relazione alla censura accolta ed allaliquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 4052/2017Numero sezionale 3919/2026Numero di raccolta generale 16130/2026 P.Q.MData pubblicazione 25/05/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo edassorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, per nuovo esame in relazione alla censura accolta eperché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16130/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris