CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]í GIOACCHINO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 10/11/2020 del Tribunale di Trapani di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di una motozappa provento di furto. Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata «avuto riguardo agli artt. 812 e 815 c.c. e art. 1153 c.c. e anche all'art. 192 c.p.p. in ordine alla errata valutazione delle prove», non è consentito in sede di legittimità perché è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Osservato che anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata «avuto riguardo all'art. 179 c.c.», con riferimento alla legittimazione alla proposizione della querela per il presupposto reato di furto, è manifestamente infondato atteso che, in ogni caso, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso. Rv. 276668-01; Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010, Carabelli, Rv. 248248- 01); Ritenuto che l'ulteriore motivo di censura, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto - posto che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito„ nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti penali e giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01) - la Corte d'appello di Palermo, con argomentazione priva di vizi logici, incensurabile nel merito, ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dopo avere valutato che il precedente penale specifico dell'imputato dovesse ritenersi ostativo a una prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. 4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de