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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 24 agosto 2020

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:510
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0081_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2021 –

[OSCURATO:PERSONA]

(causa C-81/20) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Cumulo delle sanzioni penali e amministrative – Inapplicabilità – Obblighi fiscali accessori – Interessi su una somma versata dal contribuente nell’ambito di un procedimento penale» Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata – Domanda che non espone in maniera sufficientemente dettagliata il contesto di fatto e di diritto – Impossibilità per la Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio – Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; Regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94) (v. punti 28-36) [OSCURATO:PERSONA] articoli 2 e 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, dal momento che sono avvenute operazioni imponibili e che l’imposta sul valore aggiunto ad esse relativa è esigibile, un versamento, anche provvisorio, diretto a soddisfare il credito d’imposta corrispondente non può essere considerato come indebito e non può generare interessi a favore del contribuente che l’ha effettuato. ( 1 ) GU C 279 del 24.8.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0081_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C-81/20) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Cumulo delle sanzioni penali e amministrative – Inapplicabilità – Obblighi fiscali accessori – Interessi su una somma versata dal contribuente nell’ambito di un procedimento penale» Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata – Domanda che non espone in maniera sufficientemente dettagliata il contesto di fatto e di diritto – Impossibilità per la Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio – Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; Regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94) (v. punti 28-36) [OSCURATO:PERSONA] articoli 2 e 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, dal momento che sono avvenute operazioni imponibili e che l’imposta sul valore aggiunto ad esse relativa è esigibile, un versamento, anche provvisorio, diretto a soddisfare il credito d’imposta corrispondente non può essere considerato come indebito e non può generare interessi a favore del contribuente che l’ha effettuato. ( 1 ) GU C 279 del 24.8.2020 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris