CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36780/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente veniva condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di quattro anni di reclusione ed €5.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. proc. pen. Nel giudizio di appello il ricorrente, assistito da difensore di fiducia, deduceva la nullità della citazione a giudizio, eccezione che veniva rigettata sul presupposto che non si fosse verificata alcuna nullità assoluta, in quanto le notifiche erano state comunque inviate al difensore di fiducia, sia pur ritenendo erroneamente che l'imputato avesse eletto domicilio presso di questi. La questione veniva riproposta anche con il ricorso per cassazione e giudicata infondata con pronuncia resa da Sez.2, n. 42006 del 24/9/2021, che dichiarava l'inammissibilità del ricorso, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 2. Con ricorso per rescissione del giudicato proposto, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., dinanzi alla Corte di appello di Roma, il ricorrente reiterava la dedotta mancata conoscenza del procedimento conclusosi con sentenza di condanna. 2.1. La Corte di appello di Roma, riteneva che nel caso di specie dovesse applicarsi il regime previgente all'abrogazione dell'art. 625-ter cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato era stato emesso prima delle modifiche introdotte dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (che ha inserito il nuovo art. 629-bis cod. proc. pen.). Conseguentemente, il ricorso veniva convertito nell'ipotesi di rescissione del giudicato disciplinata dall'art. 625-ter cod. proc. pen. che assegnava la competenza alla Corte di Cassazione. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorso per rescissione del giudicato costituisce un mezzo straordinario di impugnazione, che presuppone la mancata partecipazione, in ogni sua fase, al procedimento conclusosi con la condanna dell'imputato. Tale soluzione è stata ritenuta insufficiente a garantire un'effettiva tutela del condannato, avendo il ricorrente ipotizzato che il rimedio della rescissione del giudicato dovrebbe essere esperibile anche dal condannato che non è stato posto in condizione di partecipare ad uno solo dei gradi del giudizio. Si assume, infatti, che se così non fosse si determinerebbe una violazione degli art. 3 e 111 Cost, anche con riferimento all'art.6 CEDU e 8 Dir.UE n. 343 del 2016, sollecitando la proposizione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. 3. L'impostazione prospettata dalla difesa non è in alcun modo condivisibile. Invero, la predisposizione di un rimedio straordinario - qual è la rescissione del giudicato - si rende necessaria solo ed esclusivamente in quei casi in cui il condannato, non essendo stato posto in condizione di partecipare all'intero procedimento, non ha avuto alcuna possibilità di difendersi e di far valere gli eventuali vizi che non hanno consentito l'instaurazione del contraddittorio. Analoga esigenza, invece, non sussiste in quei casi - quale quello in esame - in cui l'imputato ha avuto sicura conoscenza del processo, quanto meno nella fase di appello, con la conseguente possibilità di far valere i vizi della notifica che avrebbero impedito l'instaurazione del contraddittorio. In simile fattispecie, pertanto, il rimedio alla rescissione del giudicato è intrinsecamente incompatibile con l'avvenuto esercizio delle facoltà difensive e della proposizione dell'eccezione di nullità relativa alla citazione a giudizio. Tale questione è stata già esaminata nel giudizio e proposta con gli ordinari rimedi impugnatori, con la conseguenza che sarebbe del tutto ingiustificata la possibilità di riconoscere ugualmente la proposizione del mezzo straordinari della rescissione del giudicato. Ove ciò fosse consentito, infatti, si giungerebbe all'evidente incongruenza per cui il medesimo vizio - pretesa nullità della citazione a giudizio - sarebbe suscettibile di essere esaminato sia nel giudizio ordinario che, in caso di rigetto, con l'ulteriore proposizione della rescissione del giudicato. Si tratterebbe di un'indebita duplicazione di mezzi di impugnazione non sorretti da alcuna valida giustificazione. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 s