CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 39983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 30taZo\32e01273ta Corte di appello di Torino, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria del 13 febbraio 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta semplice (capo 1) e di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 2). 1.1. La detta sentenza di secondo grado, impugnata dalla difesa, è stata annullata da Sez. 3, n. 25552 del 29/03/2019, in relazione al citato Verterame, limitatamente capo 2, con rinvio per nuovo giudizio anche in ordine alla eventuale rideterminazione della complessiva pena (Sez. 3, n. 25552 del 29/03/2019). 1.2. All'esito del giudizio di rinvio la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per il reato sub 2, per essersi nelle more prescritto, provvedendo anche alla conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso la sentenza d'appello emessa all'esito del giudizio di rinvio l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce in particolare la violazione di legge per non aver la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, applicato l'istituto dell'esclusione della pena per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'introduzione del detto istituto, a detta del ricorrente, nelle more tra la sentenza di annullamento della Suprema Corte e la decisione rescissoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo unico. 2. Va, in premessa, ricordato che secondo l'art. 624 cod. proc. pen. nel caso in cui la Corte di cassazione pronunci un annullamento parziale perché non esteso a «tutte le disposizioni», la sentenza impugnata acquista autorità di cosa giudicata «nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata». Con l'espressione «parti della sentenza» devono intendersi tutte le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione a un determinato capo di imputazione, ma anche quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, acquista difatti autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193419-01; si vedano sul punto, ancorché in motivazione: Sez. 4, n. 30050 del 30/06/2022, Giuliani; Sez. 1, n. 6168 del 17/12/2019, dep. 2020, Castiglione, Rv. 278473-01). 2.1. Quanto innanzi implica che anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva. Ciò avviene sia quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia a oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato e a un solo capo di imputazione, esaurendosi il giudizio, anche in tal caso, in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. 1, n. 6168/2020, Castiglione, cit., in motivazione, nonché Sez. 4, n. 30050/2022, Giuliani, cit. in motivazione). 2.3. Ne consegue che, nella specie, in ragione del rigetto dei motivi di ricorso per cassazione inerenti alla bancarotta di cui al capo 1, si è formato il giudicato circa la responsabilità penale in merito al detto reato, come evidenziato dalla sentenza impugnata (pag. 3). Sicché, non residua spazio per valutazioni in merito alla sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in fattispecie peraltro caratterizzata, differentemente da quanto paventato dal ricorrente, dall'entrata in vigore del citato art. 131-bis antecedentemente non solo alla sentenza rescindente della Suprema Corte (del 29 marzo 2019) ma anche all'annullata sentenza d'appello (del 3 maggio 2018) ed a quella di primo grado (del 13 febbraio 2017). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 s