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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21198/2026

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l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi i difensori:Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che haconcluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, depositandocomparsa conclusionale e nota delle spese;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno, che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delTribunale di Velletri, emessa il 21 gennaio 2025, che aveva condannato il ricorrente alla pena digiustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato diappropriazione indebita aggravato dall’abuso di prestazione d’opera professionale, per averel’imputato, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], commercializzato econsegnato, sulla base di un contratto di appalto di servizi, beni della società multinazionaleVorwerk, senza corrisponderne il prezzo pari ad oltre 300 mila euro.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, non avendo la Corte rilevatola mancanza dell’elemento costitutivo della interversione del possesso.Nel caso in esame, non vi sarebbe stata alcuna immutazione del rapporto tra il ricorrente ed ibeni altrui da lui posseduti, avendo egli sempre riconosciuto, pur a fronte di reciproci rapporti didare/avere, di essere debitore nei confronti della società querelante, in piena pendenza di unrapporto contrattuale improvvisamente interrotto da quest’ultima.Di tal che, la condotta del ricorrente assumerebbe i connotati di un mero inadempimentocivilistico, non essendo stato provato alcun atto di disposizione dei beni uti dominus;2) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto l’insussistenza del dolo del reato, tenutoconto delle ragioni espresse con il primo motivo di ricorso, dimostrative della mancanza dellacoscienza e volontà di commettere un atto di appropriazione del bene altrui per trarne profitto.Non sarebbe stata adeguatamente valutata la crisi di liquidità in cui era caduta la società gestitadal ricorrente, il riconoscimento del debito, l’impegno a ristorarlo e l’aver agito incompensazione;3) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come appropriazione indebitaanziché come furto, dal momento che la sottrazione di un bene del quale si abbia la meradetenzione precaria – come nel caso dell’imputato - integrerebbe quest’ultima fattispecie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte manifestamente infondati ed, inparte, non consentiti.1.

Quanto al primo motivo, la Corte di appello, sulla base di una interpretazione di merito delcontratto di appalto di servizi, intercorso tra la società della quale il ricorrente era legalerappresentante e la società proprietaria dei beni, ha ritenuto che la prima avesse assuntol’obbligo della consegna dei beni venduti dalla multinazionale ai singoli acquirenti edall’immediato trasferimento delle somme incassate, per contanti o per assegni, sui conti correntidella proprietaria; tale adempimento, da un certo momento in poi (anno 2019), non era piùavvenuto, avendo il ricorrente trattenuto indebitamente quanto percepito all’atto della consegnadelle cose, nonostante il vincolo contrattuale inerente alla destinazione del corrispettivo dellevendite.Per il che, al caso in esame è stato correttamente applicato il principio di diritto secondo cui,risponde del delitto di cui all'art. 646 cod. pen., il mandatario che, avendo la disponibilità disomme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapportofiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati (Sez. 2, n. 43634 del23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351-01).Tanto esclude che si fosse trattato, come si sostiene in ricorso, di un mero inadempimentocivilistico, essendovi stata, attraverso la lesione del vincolo di destinazione impresso dalcontratto sul corrispettivo delle consegne dei beni, l’interversione del possesso che aveva,peraltro, procurato la risoluzione del contratto tra le parti.2.

Anche il secondo motivo è infondato avendo la Corte di appello rilevato, rispetto all’oggettivaappropriazione delle somme di danaro da parte del ricorrente nel momento in cui aveva violatoil vincolo di destinazione di esse, l’irrilevanza del successivo riconoscimento del debito contrattodall’imputato in favore della proprietà, interpretato come ennesima, fraudolenta condotta voltaa prendere tempo, fino a quando i rappresentanti della società interessata, avendo compreso ilfine propostosi dal ricorrente, che continuava a non corrispondere quanto dovuto, avevanosporto querela, non risultando alcun adempimento ad essa successiva.La ricostruzione dei comportamenti dell’imputato è priva di vizi logico-giuridici e resiste alleobiezioni difensive, anche tenuto conto, rispetto a parte di esse, della pacifica giurisprudenzasecondo la quale, in tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esoneroda responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo,liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv. 283632-01).3.

Il terzo motivo di ricorso è inerente a questione che non poteva essere dedotta in questasede, non avendo formato oggetto dell’atto di appello, fermo restando che, nel caso in esame,il ricorrente aveva acquisito la detenzione qualificata delle somme corrisposte dagli acquirenti,in base a specifici accordi commerciali con la società proprietaria dei beni, sicché in nessun casopoteva trattarsi di un furto, il cui compimento presuppone che l’autore del reato, al momentodella commissione del fatto, abbia una mera detenzione non qualificata del bene.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurataall’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa diinammissibilità, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili liquidatecome da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eClose [OSCURATO:SOCIETA], che liquida in complessivi euro 4117,10 oltre accessori di legge.Così deciso, il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi i difensori:Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che haconcluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, depositandocomparsa conclusionale e nota delle spese;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno, che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delTribunale di Velletri, emessa il 21 gennaio 2025, che aveva condannato il ricorrente alla pena digiustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato diappropriazione indebita aggravato dall’abuso di prestazione d’opera professionale, per averel’imputato, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], commercializzato econsegnato, sulla base di un contratto di appalto di servizi, beni della società multinazionaleVorwerk, senza corrisponderne il prezzo pari ad oltre 300 mila euro.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, non avendo la Corte rilevatola mancanza dell’elemento costitutivo della interversione del possesso.Nel caso in esame, non vi sarebbe stata alcuna immutazione del rapporto tra il ricorrente ed ibeni altrui da lui posseduti, avendo egli sempre riconosciuto, pur a fronte di reciproci rapporti didare/avere, di essere debitore nei confronti della società querelante, in piena pendenza di unrapporto contrattuale improvvisamente interrotto da quest’ultima.Di tal che, la condotta del ricorrente assumerebbe i connotati di un mero inadempimentocivilistico, non essendo stato provato alcun atto di disposizione dei beni uti dominus;2) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto l’insussistenza del dolo del reato, tenutoconto delle ragioni espresse con il primo motivo di ricorso, dimostrative della mancanza dellacoscienza e volontà di commettere un atto di appropriazione del bene altrui per trarne profitto.Non sarebbe stata adeguatamente valutata la crisi di liquidità in cui era caduta la società gestitadal ricorrente, il riconoscimento del debito, l’impegno a ristorarlo e l’aver agito incompensazione;3) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come appropriazione indebitaanziché come furto, dal momento che la sottrazione di un bene del quale si abbia la meradetenzione precaria – come nel caso dell’imputato - integrerebbe quest’ultima fattispecie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte manifestamente infondati ed, inparte, non consentiti.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, sulla base di una interpretazione di merito delcontratto di appalto di servizi, intercorso tra la società della quale il ricorrente era legalerappresentante e la società proprietaria dei beni, ha ritenuto che la prima avesse assuntol’obbligo della consegna dei beni venduti dalla multinazionale ai singoli acquirenti edall’immediato trasferimento delle somme incassate, per contanti o per assegni, sui conti correntidella proprietaria; tale adempimento, da un certo momento in poi (anno 2019), non era piùavvenuto, avendo il ricorrente trattenuto indebitamente quanto percepito all’atto della consegnadelle cose, nonostante il vincolo contrattuale inerente alla destinazione del corrispettivo dellevendite.Per il che, al caso in esame è stato correttamente applicato il principio di diritto secondo cui,risponde del delitto di cui all'art. 646 cod. pen., il mandatario che, avendo la disponibilità disomme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapportofiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati (Sez. 2, n. 43634 del23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351-01).Tanto esclude che si fosse trattato, come si sostiene in ricorso, di un mero inadempimentocivilistico, essendovi stata, attraverso la lesione del vincolo di destinazione impresso dalcontratto sul corrispettivo delle consegne dei beni, l’interversione del possesso che aveva,peraltro, procurato la risoluzione del contratto tra le parti.2. Anche il secondo motivo è infondato avendo la Corte di appello rilevato, rispetto all’oggettivaappropriazione delle somme di danaro da parte del ricorrente nel momento in cui aveva violatoil vincolo di destinazione di esse, l’irrilevanza del successivo riconoscimento del debito contrattodall’imputato in favore della proprietà, interpretato come ennesima, fraudolenta condotta voltaa prendere tempo, fino a quando i rappresentanti della società interessata, avendo compreso ilfine propostosi dal ricorrente, che continuava a non corrispondere quanto dovuto, avevanosporto querela, non risultando alcun adempimento ad essa successiva.La ricostruzione dei comportamenti dell’imputato è priva di vizi logico-giuridici e resiste alleobiezioni difensive, anche tenuto conto, rispetto a parte di esse, della pacifica giurisprudenzasecondo la quale, in tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esoneroda responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo,liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv. 283632-01).3. Il terzo motivo di ricorso è inerente a questione che non poteva essere dedotta in questasede, non avendo formato oggetto dell’atto di appello, fermo restando che, nel caso in esame,il ricorrente aveva acquisito la detenzione qualificata delle somme corrisposte dagli acquirenti,in base a specifici accordi commerciali con la società proprietaria dei beni, sicché in nessun casopoteva trattarsi di un furto, il cui compimento presuppone che l’autore del reato, al momentodella commissione del fatto, abbia una mera detenzione non qualificata del bene.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurataall’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa diinammissibilità, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili liquidatecome da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eClose [OSCURATO:SOCIETA], che liquida in complessivi euro 4117,10 oltre accessori di legge.Così deciso, il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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