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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46558/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Milano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto del deposito da parte del difensore del dispositivo della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a definizione del processo c.d.

"Epicentro"; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 28/10/2021 con il quale il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva sospeso i termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod.proc.pen. per particolare complessità del disposto giudizio abbreviato.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 304, comma 2, cod.proc.pen.

Assume la difesa che il Gup abbia fatto un uso distorto dell'istituto della sospensione dei termini di custodia cautelare in assenza di ragioni a supporto della richiesta formulata dal P.m.

Infatti risultano incongrui i dati enucleati dal giudice a sostegno della complessità del giudizio, quali l'avvenuta riunione di tre processi, il numero di imputati e di imputazioni, la mole degli atti, i concomitanti impegni del giudicante, le difficoltà logistiche, evenienze che secondo il ricorrente non integrano il presupposto legittimante l'istituto, come segnalato in sede d'appello cautelare senza che l'ordinanza impugnata abbia proceduto a concreto esame dei rilievi formulati.

Aggiungono i difensori che nella specie difettano sia il presupposto della complessità che della prognosi ex ante circa la durata del processo e sottolineano che la complessità costituisce un quid pluris rispetto a ciò che di per sé caratterizza i procedimenti di criminalità organizzata.

Censurano, inoltre, la mancata acquisizione del calendario delle udienze, che prevedeva ampi intervalli temporali, e richiamano la possibilità per il giudicante di disporre di strumenti per una sollecita evasione delle incombenze procedimentali, mentre il riferimento ai carichi di lavoro introduce un elemento di disparità nel trattamento degli imputati a seconda del foro competente a giudicarli.

Detti profili sono stati trascurati dall'ordinanza impugnata, la cui motivazione è ancorata a formule stereotipate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte.

I giudici dell'appello cautelare hanno disatteso le censure difensive con motivazione esaustiva e corredata da pertinenti richiami giurisprudenziali, dando conto della concludenza dimostrativa delle circostanze valorizzate dal Gup ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare.

La difesa ripropone rilievi già adeguatamente scrutinati senza rapportarsi in termini puntuali agli argomenti sviluppati dall'ordinanza impugnata, assumendo che la complessità del processo è solo affermata sulla base di categorie ordinariamente presenti in tutti i processi di criminalità organizzata.

Non potendo in questa sede darsi ingresso a considerazioni che chiamano in causa l'efficienza dell'amministrazione della Giustizia, pure evocate dalla difesa a pag. 5, osserva la Corte che i parametri valorizzati dal Gup e convalidati dall'ordinanza impugnata a sostegno della complessità del giudizio abbreviato a carico del prevenuto risultano pertinenti e dotati di capacità rappresentativa del peculiare impegno di tempo e risorse, umane e strumentali, prevedibilmente necessarie alla definizione del giudizio. 1.1 Come già evidenziato dal Gup nel provvedimento genetico e confermato dal dispositivo della sentenza c.d.

Epicentro, prodotto dalla difesa, consta che il processo definito nelle forme del giudizio abbreviato interessava 58 imputati, di cui 48 sottoposti a misura cautelare, attinti da 31 incolpazioni concernenti la partecipazione ad associazione ndranghetista, estorsioni, reati in materia di armi e trasferimento fraudolento di valori.

Contrariamente a quanto opina la difesa, questa Corte ha in più occasioni precisato che la particolare complessità del dibattimento può essere desunta sia da ragioni intrinseche al processo sia dalla considerazione dell'insieme di attività di carattere logistico ed organizzativo necessarie al suo svolgimento, non potendosi ritenere tali valutazioni incompatibili con la specialità del rito ex art. 438 cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 45596 del 24/10/2013, Rv.257150; Sez. 5, n. 21325 del 27/4/2010, Rv. 247308); ha reputato legittimo il riferimento ad un provvedimento di riunione dei processi a sostegno della gravosità della regiudicanda (Sez. 1, n. 44468 del 23/09/2013, Rv. 257474; Sez. 2 n. 37705 del 24/9/2008, Rv. 242051), come pure al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare (Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, Rv. 259828; Sez. 5, n. 40452 del 19/6/2019, Rv. 277406) ovvero al numero e alla qualità delle istanze avanzate dalle parti (Sez. 2, n. 1462 del 19/03/1999, Rv. 212984).

Tutte le circostanze richiamate, infatti, hanno specifica attitudine predittiva circa l'evoluzione dell'attività processuale e sono state legittimamente poste a fondamento dell'ordinanza di sospensione dal giudice dell'abbreviato.

2. Non è fuor di luogo osservare ulteriormente che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni sottolineato che il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Rv. 256063; Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Rv. 264054), condizione nella specie sussistente alla luce della trama giustificativa dell'ordinanza impugnata con conseguente irricevibilità delle censure difensive.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, d i sp. att. cod . proc.pen.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Milano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto del deposito da parte del difensore del dispositivo della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a definizione del processo c.d. "Epicentro"; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 28/10/2021 con il quale il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva sospeso i termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod.proc.pen. per particolare complessità del disposto giudizio abbreviato. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 304, comma 2, cod.proc.pen. Assume la difesa che il Gup abbia fatto un uso distorto dell'istituto della sospensione dei termini di custodia cautelare in assenza di ragioni a supporto della richiesta formulata dal P.m. Infatti risultano incongrui i dati enucleati dal giudice a sostegno della complessità del giudizio, quali l'avvenuta riunione di tre processi, il numero di imputati e di imputazioni, la mole degli atti, i concomitanti impegni del giudicante, le difficoltà logistiche, evenienze che secondo il ricorrente non integrano il presupposto legittimante l'istituto, come segnalato in sede d'appello cautelare senza che l'ordinanza impugnata abbia proceduto a concreto esame dei rilievi formulati. Aggiungono i difensori che nella specie difettano sia il presupposto della complessità che della prognosi ex ante circa la durata del processo e sottolineano che la complessità costituisce un quid pluris rispetto a ciò che di per sé caratterizza i procedimenti di criminalità organizzata. Censurano, inoltre, la mancata acquisizione del calendario delle udienze, che prevedeva ampi intervalli temporali, e richiamano la possibilità per il giudicante di disporre di strumenti per una sollecita evasione delle incombenze procedimentali, mentre il riferimento ai carichi di lavoro introduce un elemento di disparità nel trattamento degli imputati a seconda del foro competente a giudicarli. Detti profili sono stati trascurati dall'ordinanza impugnata, la cui motivazione è ancorata a formule stereotipate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte. I giudici dell'appello cautelare hanno disatteso le censure difensive con motivazione esaustiva e corredata da pertinenti richiami giurisprudenziali, dando conto della concludenza dimostrativa delle circostanze valorizzate dal Gup ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare. La difesa ripropone rilievi già adeguatamente scrutinati senza rapportarsi in termini puntuali agli argomenti sviluppati dall'ordinanza impugnata, assumendo che la complessità del processo è solo affermata sulla base di categorie ordinariamente presenti in tutti i processi di criminalità organizzata. Non potendo in questa sede darsi ingresso a considerazioni che chiamano in causa l'efficienza dell'amministrazione della Giustizia, pure evocate dalla difesa a pag. 5, osserva la Corte che i parametri valorizzati dal Gup e convalidati dall'ordinanza impugnata a sostegno della complessità del giudizio abbreviato a carico del prevenuto risultano pertinenti e dotati di capacità rappresentativa del peculiare impegno di tempo e risorse, umane e strumentali, prevedibilmente necessarie alla definizione del giudizio. 1.1 Come già evidenziato dal Gup nel provvedimento genetico e confermato dal dispositivo della sentenza c.d. Epicentro, prodotto dalla difesa, consta che il processo definito nelle forme del giudizio abbreviato interessava 58 imputati, di cui 48 sottoposti a misura cautelare, attinti da 31 incolpazioni concernenti la partecipazione ad associazione ndranghetista, estorsioni, reati in materia di armi e trasferimento fraudolento di valori. Contrariamente a quanto opina la difesa, questa Corte ha in più occasioni precisato che la particolare complessità del dibattimento può essere desunta sia da ragioni intrinseche al processo sia dalla considerazione dell'insieme di attività di carattere logistico ed organizzativo necessarie al suo svolgimento, non potendosi ritenere tali valutazioni incompatibili con la specialità del rito ex art. 438 cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 45596 del 24/10/2013, Rv.257150; Sez. 5, n. 21325 del 27/4/2010, Rv. 247308); ha reputato legittimo il riferimento ad un provvedimento di riunione dei processi a sostegno della gravosità della regiudicanda (Sez. 1, n. 44468 del 23/09/2013, Rv. 257474; Sez. 2 n. 37705 del 24/9/2008, Rv. 242051), come pure al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare (Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, Rv. 259828; Sez. 5, n. 40452 del 19/6/2019, Rv. 277406) ovvero al numero e alla qualità delle istanze avanzate dalle parti (Sez. 2, n. 1462 del 19/03/1999, Rv. 212984). Tutte le circostanze richiamate, infatti, hanno specifica attitudine predittiva circa l'evoluzione dell'attività processuale e sono state legittimamente poste a fondamento dell'ordinanza di sospensione dal giudice dell'abbreviato. 2. Non è fuor di luogo osservare ulteriormente che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni sottolineato che il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Rv. 256063; Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Rv. 264054), condizione nella specie sussistente alla luce della trama giustificativa dell'ordinanza impugnata con conseguente irricevibilità delle censure difensive. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, d i sp. att. cod . proc.pen. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 46558/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris