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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31079/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi manifestamente infondati per il seguente ordine di ragioni: 1) quanto al primo motivo, si rileva che la disciplina emergenziale applicabile ai giudizi di appello è quella prevista dall'art. 23-bis della legge n. 176 del 2020 e che, nel caso in esame, il ricorrente ha riferito di avere comunicato esclusivamente il sopravvenuto stato di detenzione senza, tuttavia, chiedere la trattazione orale; 2) quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata a pagina 4 argomenta, con motivazione immune da vizi, completamente ignorata dal ricorrente, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 337 cod. pen.; quanto al terzo motivo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte che ravvisa un concorso formale di reati nella condotta di chi, come nella fattispecie in esame, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (cfr. Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); quanto al quarto motivo, la sentenza impugnata (pagina 4), con motivazione immune da vizi, rispetto alla quale il ricorrente si limita ad opporre un mero dissenso, ha argomentato in merito alla esclusione della particolare tenuità del fatto.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi manifestamente infondati per il seguente ordine di ragioni: 1) quanto al primo motivo, si rileva che la disciplina emergenziale applicabile ai giudizi di appello è quella prevista dall'art. 23-bis della legge n. 176 del 2020 e che, nel caso in esame, il ricorrente ha riferito di avere comunicato esclusivamente il sopravvenuto stato di detenzione senza, tuttavia, chiedere la trattazione orale; 2) quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata a pagina 4 argomenta, con motivazione immune da vizi, completamente ignorata dal ricorrente, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 337 cod. pen.; quanto al terzo motivo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte che ravvisa un concorso formale di reati nella condotta di chi, come nella fattispecie in esame, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (cfr. Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); quanto al quarto motivo, la sentenza impugnata (pagina 4), con motivazione immune da vizi, rispetto alla quale il ricorrente si limita ad opporre un mero dissenso, ha argomentato in merito alla esclusione della particolare tenuità del fatto. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gi
Sentenza Cassazione n. 31079/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris