CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 19495/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo, per violazione di legge, è rivalutativo di dati emersi ed è lontano da ogni individuazione e rilevazione di una significativa quanto decisiva violazione di legge perpetrata in sede di valutazione del compendio probatorio, oltre che meramente assertivo e quindi privo di ogni allegazione nel rappresentare taluni degli elementi di fatto valorizzati; considerato che il secondo motivo in relazione all'art. 131 bis cod. pen. è nuovo, siccome non dedotto come emerge dalla sentenza impugnata, sul punto rimasta incontestata, considerato che il terzo motivo in tema di mancata esclusione della recidiva è anche esso nuovo per le medesime ragioni immediatamente sopra riportate, oltre a non sussistere al riguardo interesse, atteso che le attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulla recidiva; del tutto generica è l'invocazione per il minimo edittale di pena. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore ,f-i Il Presidente