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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26244/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia del 05/12/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della sua richiesta di riabilitazione, con riferimento alla condanna inflittagli dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 10 marzo 2017.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha escluso la sussistenza del requisito della buona condotta nei confronti del riabilitando, in considerazione dell'episodio avvenuto nel corso di un incontro di calcio giovanile nel quale egli era rimasto coinvolto.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 678, comma 1, 666, comma 5, del codice di rito e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art.178, comma 1, cod. proc. pen. per essere stata posta a fondamento della decisione del Tribunale di sorveglianza la documentazione trasmessa dai Carabinieri di Grumello pervenuta, però, il giorno successivo alla celebrazione della udienza di trattazione della opposizione, con la conseguente violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, come risulta dal provvedimento impugnato, la decisione è stata basata sugli atti trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Brescia dalla stazione dei Carabinieri di Travagli, che (come verificato da questa Corte in ragione del vizio lamentato) era pervenuta prima della udienza tenutasi il 5 dicembre 2023 e, precisamente, il giorno 23 settembre 2023.

E' evidente, pertanto, che il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva richiesto informazioni ad entrambe le stazioni dell'Arma dei Carabinieri A (Travagli e Grumello) decidendo poi sulla base degli atti trasmessi prima della udienza sopra indicata.3.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia del 05/12/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della sua richiesta di riabilitazione, con riferimento alla condanna inflittagli dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 10 marzo 2017. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha escluso la sussistenza del requisito della buona condotta nei confronti del riabilitando, in considerazione dell'episodio avvenuto nel corso di un incontro di calcio giovanile nel quale egli era rimasto coinvolto. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 678, comma 1, 666, comma 5, del codice di rito e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art.178, comma 1, cod. proc. pen. per essere stata posta a fondamento della decisione del Tribunale di sorveglianza la documentazione trasmessa dai Carabinieri di Grumello pervenuta, però, il giorno successivo alla celebrazione della udienza di trattazione della opposizione, con la conseguente violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, come risulta dal provvedimento impugnato, la decisione è stata basata sugli atti trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Brescia dalla stazione dei Carabinieri di Travagli, che (come verificato da questa Corte in ragione del vizio lamentato) era pervenuta prima della udienza tenutasi il 5 dicembre 2023 e, precisamente, il giorno 23 settembre 2023. E' evidente, pertanto, che il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva richiesto informazioni ad entrambe le stazioni dell'Arma dei Carabinieri A (Travagli e Grumello) decidendo poi sulla base degli atti trasmessi prima della udienza sopra indicata.3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2