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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 13029/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 73) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - e la successiva memoria difensiva - proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo ormai consolidato l'orientamento per cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'ualcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (cfr. Sez. 4 , n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 — 01).

Il secondo motivo è inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico, non puntualizzando le ragioni in fatto e in diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., implicitamente esclusa dal giudicante ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Ales ro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],N07-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 73) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - e la successiva memoria difensiva - proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo ormai consolidato l'orientamento per cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'ualcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (cfr. Sez. 4 , n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 — 01). Il secondo motivo è inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico, non puntualizzando le ragioni in fatto e in diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., implicitamente esclusa dal giudicante ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Ales ro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],N07-
Sentenza Cassazione n. 13029/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris