CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 giugno 1998
Cassazione n. 07296/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/07/2025 del Tribunale di Milano - Sez. Riesame. udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Milano, nel rigettare il ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città aveva applicato al predetto la misura del divieto di dimora nella città metropolitana di Milano. Secondo l'incoipazione provvisoria il ricorrente, in concorso con persona rimasta ignota, si impossessava di uno zainetto contenente portafogli / carte di credito, auricolari e quattro orologi di pregio / asportandoli dalla hall di un albergo, individuando la vittima a cui sottrarre il bagaglio e indicandola telefonicamente al complice che poi, una volta prelevatolo, si dirigeva verso l'uscita dell'albergo,facendo perdere le sue tracce.2. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso formulando un unico motivo /7 con cui deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di reato, essendo l'ordinanza fondata solo su elementi presuntivi, privi di riscontro, non essendo stato mai dimostrato il presunto contatto telefonico tra l'imputato e l'autore materiale del fatto. Si evidenzia che, pur essendo stato il telefono del ricorrente sottoposto a sequestro, da esso non è stato estratto alcun elemento indiziario a conforto dell'ipotesi accusatoria. Il Tribunale, rigettando le censure mosse con le quali si evidenziava l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza/ha sostanzialmente invertito l'onere della prova assumendo che "non emerge il benché minimo elemento in base al quale ritenere che l'[OSCURATO:PERSONA] si trovasse casualmente nella hall ... e che non conoscesse l'altro soggetto coinvolto nell'episodio contestato". 3. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il provvedimento impugnato ha ricostruito i fatti nel modo che segue. Il 25 giugno 2025, alle ore 11,20, la responsabile della sicurezza dell'[OSCURATO:PERSONA] contattava le forze dell'ordine poiché poco prima aveva notato un soggetto, non cliente dell'albergo, che si aggirava nella hall con fare sospetto, osservando i bagagli dei clienti che si avvicinavano alla reception per effettuare il check out. Giunti sul posto gli operanti trovavano la responsabile della sicurezza e l'addetto che trattenevano un individuo, individuato nell'odierno ricorrente il quale, poco prima, avrebbe contribuito alla sottrazione di uno zaino, posto su un divanetto, sottratto a un cliente e contenente orologi, denaro e carte di credito. 3. Il Tribunale, in maniera non illogica e coerente con le emergenze acquisite, specificamente in ordine alla gravità indiziaria, ha posto in evidenza che gli operanti procedendo alla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza dell'hotel hanno rilevato che il ricorrente entrava nella struttura in collegamento telefonico con qualcuno, in quanto indossava auricolari e parlava; si sedeva sui divanetti della hall per poi uscire all'esterno, sempre con gli auricolari indossati e il telefono in mano. Usciva momentaneamente e rientrava nella hall e si sedeva sul divanetto alle spalle della persona offesa. Subito dopo, giungeva un secondo individuo, anch'egli in contatto telefonico con qualcuno tramite auricolari a filo, si sedeva sul divanetto, accanto allo zaino della persona offesa, dando le spalle al ricorrente e dopo avere sottratto lo zaino, si dirigeva verso l'uscita. L'[OSCURATO:PERSONA], a questo punto, si dirigeva a sua volta verso l'uscita dell'albergo dove veniva fermato dal responsabile della sicurezza. 4. Ricostruito l'episodio il Tribunale, in maniera non manifestamente illogica e coerente con gli elementi indiziari acquisiti, ha argomentato che la versione offerta t e, dall'[OSCURATO:PERSONA] secondo cui- era Casualmente entrato nella hall dell'albergo, dove aveva intenzione di fare colazione, era stata smentita dalla diretta osservazione del comportamento da costui tenuto, come immortalato dalle immagini delle videocamere di sorveglianza. E' stata valorizzata la circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] era stato osservato mentre si aggirava con fare sospetto nella hall, in contatto telefonico con qualcuno, osservando i bagagli dei clienti; che dopo essersi seduto sui divanetti, rimanendo sempre in contatto telefonico con qualcuno, usciva dall'albergo per poi fare rientro e si sedeva esattamente dietro il divanetto sul quale si trovava lo zaino che di lì a poco veniva asportato dall'individuo che, entrato nella hall, se ne impossessava; che dopo l'avvenuto furto dello zainetto, l'[OSCURATO:PERSONA], tentava di guadagnare l'uscita, venendo bloccato dal personale dell'albergo. Il Tribunale ha ritenuto, dunque, l'esistenza di un grave e univoco quadro indiziario a carico del ricorrente, ritenendo l'azione predatoria minuziosamente organizzata dai due soggetti, confutando anche la versione offerta dall'[OSCURATO:PERSONA] circa le ragioni del suo ingresso in quell'albergo e rilevando che il complice, che era riuscito a fuggire, era stato riconosciuto come soggetto che in altre occasioni era stato controllato per fatti analoghi a quelli oggetto del procedimento in esame. 5. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). E' consolidata la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o solo alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002; Sez. 2, 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272687). La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). A fronte di un percorso argomentativo congruo, non manifestamente illogico ed in linea con i principi di diritto succitati, il ricorrente propone censure in fatto, orientate a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie e una diversa valutazione delle circostanze compiutamente vagliate. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 28 novembre 2026 La