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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45685/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale la prima è stata assolta per vizio totale di mente e, stante la sua pericolosità sociale, le è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, e la seconda condannata alla pena di giustizia per il delitto di tentativo di furto pluriaggravato in concorso, per fatto del Maggio 2009. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore di fiducia, articolando unico motivo, col quale lamenta la violazione di legge in relazione agli artt 99 cp e 157 cp.

Sostiene la difesa che il Tribunale non avrebbe applicato la recidiva contestata e non ne avrebbe fatto menzione, neppure implicitamente; pertanto in sede di appello si era eccepita la prescrizione del delitto.

La Corte milanese aveva respinto il motivo, osservando che la recidiva era stata correttamente contestata e ritenuta e che la sua applicazione sarebbe compatibile col proscioglimento per incapacità di intendere e volere pronunziato dal primo Giudice, poiché estende tutti gli effetti del commesso reato, quali l'applicazione e valutazione delle misure di sicurezza, essendo nel caso in esame irrogata all'imputata la libertà vigilata.

1.1. Con la doglianza in esame si sostiene che nella sentenza ora impugnata non vi sarebbe indicazione del passaggio in cui il Tribunale avrebbe fatto applicazione della recidiva; si sottolinea, sotto diverso profilo, che il Tribunale, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, non avrebbe preso in esame la recidiva neppure per valutare la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], tanto vero che la misura di sicurezza della libertà vigilata era stata applicata nel minimo edittale.

Ha proposto ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore di fiducia articolando quattro motivi. 2.Col primo si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione apparente riguardo al tema del concorso dell'imputata nel delitto, sia sotto il profilo del concorso materiale, sia sotto il profilo del preventivo accordo tra le imputate.

La difesa esamina le prove testimoniali che dimostrerebbero l'estraneità della ricorrente al furto.

Sotto diverso profilo si censura la motivazione per non aver tenuto in considerazione l'ipotesi della desistenza volontaria, poiché il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe arrestato prima del compimento del furto, essendo già uscita dal supermercato al momento in cui era forzato il cancelletto ad opera di altre. 3.Tramite il secondo motivo si formulano doglianze analoghe quanto alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose, individuata dai Giudici del merito nella rottura dei sigilli del cancelletto dell'uscita di sicurezza.

La difesa ribadisce che non vi è stata alcuna violenza sui presidi posti a diretta tutela della merce sottratta, richiamando la testimonianza Corvo e - dopo aver citato ampiamente giurisprudenza di questa Corte sul punto - sostiene che non è ravvisabile violenza sulle cose nel semplice spostamento di un cancello mobile di una cassa inattiva.

4. Nel terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt 99/4 cp 157, 161 cp e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta recidiva, che sarebbe stata giustificata solo attraverso il richiamo di precedenti molto lontani nel tempo e valorizzando illegittimamente due reati della stessa indole compiuti successivamente a quello oggetto del presente giudizio.4.1 Per altro verso si censura la mancata declaratoria della prescrizione del tentativo di furto pluriaggravato, in base all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la recidiva qualificata contestata alla ricorrente spiega i suoi effetti sia sul termine ordinario della prescrizione ex art 157 cp, sia sul termine prolungato per effetto degli atti interruttivi ex art 161/2 cp.

Sostiene la difesa, citando giurisprudenza di questa Corte, che non sarebbe legittimo tener conto del medesimo elemento due volte, pena la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. 5.Col quarto motivo ci si duole del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo tenuto conto che il riconoscimento delle attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva rendeva applicabile per il delitto tentato in forma semplice la pena minima di due mesi di reclusione.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA].

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente "note di udienza" c:on le quali ha ribadito, ampliandoli, gli argomenti a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 1.E' utile per chiarezza precisare che in grado di appello la difesa aveva chiesto di escludere la recidiva, dichiarare la prescrizione del reato e revocare la misura di sicurezza applicata in primo grado.

Investita di tale richiesta la Corte milanese ha osservato che la pronunzia liberatoria intervenuta all'esito del primo giudizio per vizio totale di mente ex art 85 ed 88 cp, prevale sull'intervenuta prescrizione, aggiungendo che in ogni caso la contestata recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale era stata ritenuta correttamente, in quanto all'epoca del fatto oggetto del presente giudizio l'imputata era già gravata da due condanne irrevocabili per delitti di furto, essendo l'ultima intervenuta nel quinquennio precedente (23.12.2008). 1.1.La giustificazione offerta dai Giudici di appello appare corretta, poiché, quand'anche la sentenza del Tribunale non avesse pronunziato riguardo alla recidiva, la Corte territoriale ha integrato sul punto la motivazione del primo giudice esplicando le esatte ragioni per le quali a carico dell'imputata era stata ritenuta la contestata recidiva e la difesa, con l'attuale impugnazione, non ha replicato sul punto, né con deduzioni in fatto, né con argomenti in diritto. 1.2.Sotto quest'ultimo profilo va, altresì, osservato che il motivo di ricorso non tiene conto dei principi elaborati da questa Corte, per i quali l'assoluzione dell'imputato per essere stato il reato commesso da persona non imputabile per vizio totale di mente al momento del fatto prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, presupponendo quest'ultima pronuncia un giudizio positivo circa la configurabilità del reato contestato e l'ascrivibilità al suo autore. (Sez. 3, Sentenza n. 8778 del 17/10/2019 Ud. (dep. 04/03/2020 ) Rv. 278264.

In senso coerente si è puntualizzato che non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e l'aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato è stato commesso da un soggetto non imputabile, va considerato nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell'assetto circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolosità sociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 cod. pen. (Sez. 2 , Sentenza n. 2385 del 10/12/2020 Ud. (dep. 20/01/2021 ) Rv. 280517.

A ben vedere i Giudici del merito, ed in particolare il Tribunale di Milano, hanno dato applicazione proprio a quest'ultimo principio, avendo accertato, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, l'attualità della pericolosità sociale dell'imputata, per come riferito nel processo dallo psichiatra addotto a teste dalla stessa difesa.

1.3. Per completezza va rilevato che l'art 205 cp prevede che le misure di sicurezza siano ordinate dal Giudice con la sentenza di condanna o di proscioglimento e, quindi, anche nel caso in cui il reato sia dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, previa verifica della sussistenza della fattispecie in ogni suo aspetto - così in motivazione la già citata pronunzia Sez. 3, Sentenza n. 8778 del 17/10/2019 Ud. (dep. 04/03/2020 ) Rv. 278264 - accertamento eseguito nel presente giudizio.

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione invocata dalla difesa in grado di appello, pertanto, non avrebbe impedito l'applicazione della misura di sicurezza all'imputata, giudicata socialmente pericolosa al momento dell'emissione della pronunzia di primo grado.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per più profili inammissibile, risulta complessivamente infondato. 2.11 primo motivo appare inammissibile per essere ripetitivo delle doglianze espresse in grado di appello, alle quali la Corte territoriale ha dato adeguata e corretta giustificazione, e sviluppato con censure versate in fatto, anche per il dedotto profilo della desistenza ex art 56 cp.

In proposito non può che constatarsi come la difesa abbia proposto la propria versione alternativa del fatto, per di più impropriamente richiamando brevissimi pezzi delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del processo.

La Corte territoriale ha spiegato logicamente le ragioni della ritenuta partecipazione dell'imputata al tentativo di furto, richiamando il contenuto della pronunzia di primo grado, desumendole anche dalle condotte in ogni caso ben delineate nella motivazione - alle pagine 3 in fine e 4 del testo - dalle quali si ricava anche l'elemento del previo accordo tra le due imputate riguardo alle perpetrazione del furto.2.1.La pronunzia è così coerente con la giurisprudenza di questa Corte per la quale in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione.

Ex multis : Sez. 6, Sentenza n. 28411 del 13/11/2012 Ud. i;dep. 01/07/2013 ) Rv. 256435.

3. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile.

La difesa, infatti, ripropone la censura circa la ritenuta aggravante della violenza sulle cose, insistendo nell'argomento della mancata violenza sui dispositivi posti a tutela delle merci.

Appare utile, allora, ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino. (Sez. 5, Sentenza n. 11720 del 29/11/2019 Ud. (dep. 09/04/2020 ) Rv. 279042 - 01.Massime precedenti Conformi: N. 20476 del 2018 Rv. 272705 - 01, N. 7267 del 2015 Rv. 262547 - 01, N. 57710 del 2018 Rv. 274771 - 01, N. 40457 del 2002 Rv. 223199 - 01, N. 53984 del 2017 Rv. 271889.E In proposito - con argomentazione esauriente e corretta, che la difesa mostra di ignorare - la Corte territoriale ha ravvisato la violenza sulle cose con riguardo alla rottura del sigillo apposto al cancelletto dell'uscita di sicurezza, proprio allo scopo di impedire l'uscita, se non nei casi di emergenza, ovviamente non ricorrenti nella fattispecie concreta. 4.Tramite il terzo motivo si sono formulate censure sul tema della contestata e ritenuta recidiva specifica e reiterata, giustificata, secondo l'opinione della difesa, solo tramite il richiamo di precedenti penali lontani nel tempo.

La doglianza non coglie nel segno, poiché la Corte territoriale ha valorizzato la presenza di più condanne definitive, tra cui, oltre ad alcune per reati contro il patrimonio - come nel presente giudizio - molto risalenti nel tempo, vi è quella per delitti di lesioni personali, minaccia e resistenza compiuti nel 2001, opinando correttamente che il tentativo di furto in esame, alla luce delle precedenti condanne risulta significativo di una maggiore pericolosità sociale, tanto da giustificare in concreto l'applicazione dell'aumento di pena previsto dalla legge.

La pronunzia è in armonia con i solidi principi elaborati da questa Corte per i quali l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo.

Sez. 3, Sentenza n. 19170 del 17/12/2014 Ud. (dep. 08/05/2015) Rv. 263464.

In senso conforme si è pure affermato che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali, il Giudice è tenuto ad esaminare in concreto - come avvenuto nel caso ora al vaglio - ed in base ai criteri di cui &l'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016 Ud. (dep. 10/07/2017 ) Rv. 270419. 4.1.Per un secondo profilo del medesimo motivo la difesa pone la questione del duplice aumento di pena derivante nella fattispecie in esame dalla ritenuta recidiva reiterata, sia in riferimento al termine ordinario di prescrizione ex art 157/2 cp, essendo la recidiva ex art 99/4 cp una circostanza ad effetto speciale, sia in riferimento al termine massimo di prescrizione ex art 161/2 cpp, lamentando la violazione del principio del ne bis in idern sostanziale, poiché il meccanismo censurato porrebbe due volte lo stesso elemento a carico dell'imputato.

A supporto della sua tesi la ricorrente cita una pronunzia di questa Corte secondo la quale è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale. (Sez. 6, Sentenza n. 47269 del 09/09/2015 Ud. (dep. 30/11/2015 ) Rv. 265518.

4.2. La doglianza non può essere accolta.

Invero la pronunzia ora richiamata - allo stato - è rimasta isolata mentre la giurisprudenza di legittimità del tutto prevalente - alla quale il Collegio intende aderire - ritiene che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018 Ud. (dep. 20/12/2(118 ) Rv. 274721 - 01 Massime precedenti Conformi: N. 13463 del 2016 Rv, 266532 - 01, N. 6152 del 2018 Rv. 272021 - 01, N. 50089 del 2016 Rv. 268214 - 01, N. 5985 del 2018 Rv. 272015 - 01, N. 32679 del 2018 Rv. 273490 - 01, N. 50619 del 2017 Rv. 271802 - 01, N. 48954 del 2016 Rv. 268224.

Nella motivazione della prima delle pronunzie ora citate la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività.

Con specifico riguardo alla critica proposta dalla difesa,incentrata sulla violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, questa stessa Sezione ha ribadito che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., puntualizzando che il meccanismo duplicatorio non comporta una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine ci' Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione. (Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018 Ud. (dep. 16/07/2018 ) Rv. 273490.

4.3. Per esigenza di completezza sembra opportuno porre in luce che la recentissima pronunzia Sez.

U , Sentenza n. 30046 del 23/06/2022 Ud. (dep. 29/07/2022 ) Rv. 283328, pur investita di un diverso tema controverso, (il rilievo del limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, in cui ha chiarito che esso non rileva, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti) ha tuttavia esaminato, se pure incidentalmente, la questione ora posta nell'atto di ricorso, e pur ribadendo il principio largamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, ha operato una sottolineatura relativa a possibili aspetti problematici di una applicazione rigorosa del meccanismo duplicatorio ora in discussione.

Per chiarezza si riporta il passaggio relativo: E' ben vero che il risultato finale della riscrittura della disciplina della prescrizione operata nel 2005 ha comportato una forma di irrigidimento del sistema e una incidenza oltremodo rigorista della contestazione di una delle forme di recidiva qualificata sulla determinazione dei tempi per la maturazione di quella causa di estinzione del reato: ciò anche per l'effetto "duplicatorio" del riconoscimento di quelle recidive, dapprima considerate circostanze ad effetto speciale ai fini del calcolo del termine ordinario del reato e poi incidenti sul computo del termine massimo invalicabile in caso di pluralità di atti interruttivi.

Ha però puntualizzato che la portata applicativa del suindicato impianto normativo è eventualmente valutabile caso per caso, ai fini della verifica di compatibilità con i principi della Carta fondamentale laddove dovesse comportare irragionevoli conseguenze distorsive ma che non vi è dubbio che sia stata proprio l'espressione delle volontà di politica criminale del legislatore della novella.

A tale ultimo proposito si è precisato che l'intenzione del legislatore è stata quella di considerare la recidiva come espressione di un maggior disvalore sociale del fatto-reato, inteso in senso obbiettivo, tanto da giustificare un regime globalmente più severo nel computo del decorso dei termini della prescrizione.Come si nota la precedente giurisprudenza di legittimità maggioritaria formatasi sul tema sollevato dalla difesa risulta confermata, sia pure tramite un obiter dictum e sia pure con l'evidenziazione dei suindicati profili problematici, anche dal massimo consesso di questa Corte ed il Collegio ne trae ulteriore motivo per non discostarsene.

4.4. Tanto premesso va osservato che nel caso in esame il delitto di tentato furto pluriaggravato ex art. 625 n.2) e 5) cod. pen, commesso dal recidivo reiterato non è prescritto, come del resto la stessa difesa riconosce, in applicazione dei principi prevalentemente affermati da questa Corte.

Invero, in considerazione della fattispecie tentata del furto pluriaggravato, dell'aumento di un terzo, per la recidiva specifica e reiterata e per il criterio moderatore ex art. 63 comma 40 cod. pen, nonchè dell'incremento di ulteriori due terzi in virtù dell'art. 161 cpp cpv, trattandosi di recidivo reiterato ( la formulazione dell'ad 161/2 prima della riforma del 2017, prevedeva l'aumento di 2/3) il termine massimo di prescrizione è uguale a 14 anni, 9 mesi 24 giorni.

Il delitto è stato perpetrato nel Maggio 2009 ed il termine prescrizionale si compirà nel 2024. 5.11 quarto motivo di ricorso inerente il trattamento sanzionatorio è inammissibile, essendo noto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Nel caso in esame la determinazione della pena è stata correttamente e razionalmente motivata dai Giudici del merito in relazione all'oggettiva gravità del fatto, anche per l'elevato valore della merce oggetto del tentativo di furto.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono ricorsi devono essere rigettati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale la prima è stata assolta per vizio totale di mente e, stante la sua pericolosità sociale, le è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, e la seconda condannata alla pena di giustizia per il delitto di tentativo di furto pluriaggravato in concorso, per fatto del Maggio 2009. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore di fiducia, articolando unico motivo, col quale lamenta la violazione di legge in relazione agli artt 99 cp e 157 cp. Sostiene la difesa che il Tribunale non avrebbe applicato la recidiva contestata e non ne avrebbe fatto menzione, neppure implicitamente; pertanto in sede di appello si era eccepita la prescrizione del delitto. La Corte milanese aveva respinto il motivo, osservando che la recidiva era stata correttamente contestata e ritenuta e che la sua applicazione sarebbe compatibile col proscioglimento per incapacità di intendere e volere pronunziato dal primo Giudice, poiché estende tutti gli effetti del commesso reato, quali l'applicazione e valutazione delle misure di sicurezza, essendo nel caso in esame irrogata all'imputata la libertà vigilata. 1.1. Con la doglianza in esame si sostiene che nella sentenza ora impugnata non vi sarebbe indicazione del passaggio in cui il Tribunale avrebbe fatto applicazione della recidiva; si sottolinea, sotto diverso profilo, che il Tribunale, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, non avrebbe preso in esame la recidiva neppure per valutare la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], tanto vero che la misura di sicurezza della libertà vigilata era stata applicata nel minimo edittale. Ha proposto ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore di fiducia articolando quattro motivi. 2.Col primo si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione apparente riguardo al tema del concorso dell'imputata nel delitto, sia sotto il profilo del concorso materiale, sia sotto il profilo del preventivo accordo tra le imputate. La difesa esamina le prove testimoniali che dimostrerebbero l'estraneità della ricorrente al furto. Sotto diverso profilo si censura la motivazione per non aver tenuto in considerazione l'ipotesi della desistenza volontaria, poiché il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe arrestato prima del compimento del furto, essendo già uscita dal supermercato al momento in cui era forzato il cancelletto ad opera di altre. 3.Tramite il secondo motivo si formulano doglianze analoghe quanto alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose, individuata dai Giudici del merito nella rottura dei sigilli del cancelletto dell'uscita di sicurezza. La difesa ribadisce che non vi è stata alcuna violenza sui presidi posti a diretta tutela della merce sottratta, richiamando la testimonianza Corvo e - dopo aver citato ampiamente giurisprudenza di questa Corte sul punto - sostiene che non è ravvisabile violenza sulle cose nel semplice spostamento di un cancello mobile di una cassa inattiva. 4. Nel terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt 99/4 cp 157, 161 cp e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta recidiva, che sarebbe stata giustificata solo attraverso il richiamo di precedenti molto lontani nel tempo e valorizzando illegittimamente due reati della stessa indole compiuti successivamente a quello oggetto del presente giudizio.4.1 Per altro verso si censura la mancata declaratoria della prescrizione del tentativo di furto pluriaggravato, in base all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la recidiva qualificata contestata alla ricorrente spiega i suoi effetti sia sul termine ordinario della prescrizione ex art 157 cp, sia sul termine prolungato per effetto degli atti interruttivi ex art 161/2 cp. Sostiene la difesa, citando giurisprudenza di questa Corte, che non sarebbe legittimo tener conto del medesimo elemento due volte, pena la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. 5.Col quarto motivo ci si duole del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo tenuto conto che il riconoscimento delle attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva rendeva applicabile per il delitto tentato in forma semplice la pena minima di due mesi di reclusione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente "note di udienza" c:on le quali ha ribadito, ampliandoli, gli argomenti a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 1.E' utile per chiarezza precisare che in grado di appello la difesa aveva chiesto di escludere la recidiva, dichiarare la prescrizione del reato e revocare la misura di sicurezza applicata in primo grado. Investita di tale richiesta la Corte milanese ha osservato che la pronunzia liberatoria intervenuta all'esito del primo giudizio per vizio totale di mente ex art 85 ed 88 cp, prevale sull'intervenuta prescrizione, aggiungendo che in ogni caso la contestata recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale era stata ritenuta correttamente, in quanto all'epoca del fatto oggetto del presente giudizio l'imputata era già gravata da due condanne irrevocabili per delitti di furto, essendo l'ultima intervenuta nel quinquennio precedente (23.12.2008). 1.1.La giustificazione offerta dai Giudici di appello appare corretta, poiché, quand'anche la sentenza del Tribunale non avesse pronunziato riguardo alla recidiva, la Corte territoriale ha integrato sul punto la motivazione del primo giudice esplicando le esatte ragioni per le quali a carico dell'imputata era stata ritenuta la contestata recidiva e la difesa, con l'attuale impugnazione, non ha replicato sul punto, né con deduzioni in fatto, né con argomenti in diritto. 1.2.Sotto quest'ultimo profilo va, altresì, osservato che il motivo di ricorso non tiene conto dei principi elaborati da questa Corte, per i quali l'assoluzione dell'imputato per essere stato il reato commesso da persona non imputabile per vizio totale di mente al momento del fatto prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, presupponendo quest'ultima pronuncia un giudizio positivo circa la configurabilità del reato contestato e l'ascrivibilità al suo autore. (Sez. 3, Sentenza n. 8778 del 17/10/2019 Ud. (dep. 04/03/2020 ) Rv. 278264. In senso coerente si è puntualizzato che non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e l'aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato è stato commesso da un soggetto non imputabile, va considerato nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell'assetto circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolosità sociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 cod. pen. (Sez. 2 , Sentenza n. 2385 del 10/12/2020 Ud. (dep. 20/01/2021 ) Rv. 280517. A ben vedere i Giudici del merito, ed in particolare il Tribunale di Milano, hanno dato applicazione proprio a quest'ultimo principio, avendo accertato, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, l'attualità della pericolosità sociale dell'imputata, per come riferito nel processo dallo psichiatra addotto a teste dalla stessa difesa. 1.3. Per completezza va rilevato che l'art 205 cp prevede che le misure di sicurezza siano ordinate dal Giudice con la sentenza di condanna o di proscioglimento e, quindi, anche nel caso in cui il reato sia dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, previa verifica della sussistenza della fattispecie in ogni suo aspetto - così in motivazione la già citata pronunzia Sez. 3, Sentenza n. 8778 del 17/10/2019 Ud. (dep. 04/03/2020 ) Rv. 278264 - accertamento eseguito nel presente giudizio. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione invocata dalla difesa in grado di appello, pertanto, non avrebbe impedito l'applicazione della misura di sicurezza all'imputata, giudicata socialmente pericolosa al momento dell'emissione della pronunzia di primo grado. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per più profili inammissibile, risulta complessivamente infondato. 2.11 primo motivo appare inammissibile per essere ripetitivo delle doglianze espresse in grado di appello, alle quali la Corte territoriale ha dato adeguata e corretta giustificazione, e sviluppato con censure versate in fatto, anche per il dedotto profilo della desistenza ex art 56 cp. In proposito non può che constatarsi come la difesa abbia proposto la propria versione alternativa del fatto, per di più impropriamente richiamando brevissimi pezzi delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del processo. La Corte territoriale ha spiegato logicamente le ragioni della ritenuta partecipazione dell'imputata al tentativo di furto, richiamando il contenuto della pronunzia di primo grado, desumendole anche dalle condotte in ogni caso ben delineate nella motivazione - alle pagine 3 in fine e 4 del testo - dalle quali si ricava anche l'elemento del previo accordo tra le due imputate riguardo alle perpetrazione del furto.2.1.La pronunzia è così coerente con la giurisprudenza di questa Corte per la quale in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione. Ex multis : Sez. 6, Sentenza n. 28411 del 13/11/2012 Ud. i;dep. 01/07/2013 ) Rv. 256435. 3. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile. La difesa, infatti, ripropone la censura circa la ritenuta aggravante della violenza sulle cose, insistendo nell'argomento della mancata violenza sui dispositivi posti a tutela delle merci. Appare utile, allora, ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino. (Sez. 5, Sentenza n. 11720 del 29/11/2019 Ud. (dep. 09/04/2020 ) Rv. 279042 - 01.Massime precedenti Conformi: N. 20476 del 2018 Rv. 272705 - 01, N. 7267 del 2015 Rv. 262547 - 01, N. 57710 del 2018 Rv. 274771 - 01, N. 40457 del 2002 Rv. 223199 - 01, N. 53984 del 2017 Rv. 271889.E In proposito - con argomentazione esauriente e corretta, che la difesa mostra di ignorare - la Corte territoriale ha ravvisato la violenza sulle cose con riguardo alla rottura del sigillo apposto al cancelletto dell'uscita di sicurezza, proprio allo scopo di impedire l'uscita, se non nei casi di emergenza, ovviamente non ricorrenti nella fattispecie concreta. 4.Tramite il terzo motivo si sono formulate censure sul tema della contestata e ritenuta recidiva specifica e reiterata, giustificata, secondo l'opinione della difesa, solo tramite il richiamo di precedenti penali lontani nel tempo. La doglianza non coglie nel segno, poiché la Corte territoriale ha valorizzato la presenza di più condanne definitive, tra cui, oltre ad alcune per reati contro il patrimonio - come nel presente giudizio - molto risalenti nel tempo, vi è quella per delitti di lesioni personali, minaccia e resistenza compiuti nel 2001, opinando correttamente che il tentativo di furto in esame, alla luce delle precedenti condanne risulta significativo di una maggiore pericolosità sociale, tanto da giustificare in concreto l'applicazione dell'aumento di pena previsto dalla legge. La pronunzia è in armonia con i solidi principi elaborati da questa Corte per i quali l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo. Sez. 3, Sentenza n. 19170 del 17/12/2014 Ud. (dep. 08/05/2015) Rv. 263464. In senso conforme si è pure affermato che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali, il Giudice è tenuto ad esaminare in concreto - come avvenuto nel caso ora al vaglio - ed in base ai criteri di cui &l'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016 Ud. (dep. 10/07/2017 ) Rv. 270419. 4.1.Per un secondo profilo del medesimo motivo la difesa pone la questione del duplice aumento di pena derivante nella fattispecie in esame dalla ritenuta recidiva reiterata, sia in riferimento al termine ordinario di prescrizione ex art 157/2 cp, essendo la recidiva ex art 99/4 cp una circostanza ad effetto speciale, sia in riferimento al termine massimo di prescrizione ex art 161/2 cpp, lamentando la violazione del principio del ne bis in idern sostanziale, poiché il meccanismo censurato porrebbe due volte lo stesso elemento a carico dell'imputato. A supporto della sua tesi la ricorrente cita una pronunzia di questa Corte secondo la quale è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale. (Sez. 6, Sentenza n. 47269 del 09/09/2015 Ud. (dep. 30/11/2015 ) Rv. 265518. 4.2. La doglianza non può essere accolta. Invero la pronunzia ora richiamata - allo stato - è rimasta isolata mentre la giurisprudenza di legittimità del tutto prevalente - alla quale il Collegio intende aderire - ritiene che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018 Ud. (dep. 20/12/2(118 ) Rv. 274721 - 01 Massime precedenti Conformi: N. 13463 del 2016 Rv, 266532 - 01, N. 6152 del 2018 Rv. 272021 - 01, N. 50089 del 2016 Rv. 268214 - 01, N. 5985 del 2018 Rv. 272015 - 01, N. 32679 del 2018 Rv. 273490 - 01, N. 50619 del 2017 Rv. 271802 - 01, N. 48954 del 2016 Rv. 268224. Nella motivazione della prima delle pronunzie ora citate la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività. Con specifico riguardo alla critica proposta dalla difesa,incentrata sulla violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, questa stessa Sezione ha ribadito che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., puntualizzando che il meccanismo duplicatorio non comporta una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine ci' Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione. (Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018 Ud. (dep. 16/07/2018 ) Rv. 273490. 4.3. Per esigenza di completezza sembra opportuno porre in luce che la recentissima pronunzia Sez. U , Sentenza n. 30046 del 23/06/2022 Ud. (dep. 29/07/2022 ) Rv. 283328, pur investita di un diverso tema controverso, (il rilievo del limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, in cui ha chiarito che esso non rileva, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti) ha tuttavia esaminato, se pure incidentalmente, la questione ora posta nell'atto di ricorso, e pur ribadendo il principio largamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, ha operato una sottolineatura relativa a possibili aspetti problematici di una applicazione rigorosa del meccanismo duplicatorio ora in discussione. Per chiarezza si riporta il passaggio relativo: E' ben vero che il risultato finale della riscrittura della disciplina della prescrizione operata nel 2005 ha comportato una forma di irrigidimento del sistema e una incidenza oltremodo rigorista della contestazione di una delle forme di recidiva qualificata sulla determinazione dei tempi per la maturazione di quella causa di estinzione del reato: ciò anche per l'effetto "duplicatorio" del riconoscimento di quelle recidive, dapprima considerate circostanze ad effetto speciale ai fini del calcolo del termine ordinario del reato e poi incidenti sul computo del termine massimo invalicabile in caso di pluralità di atti interruttivi. Ha però puntualizzato che la portata applicativa del suindicato impianto normativo è eventualmente valutabile caso per caso, ai fini della verifica di compatibilità con i principi della Carta fondamentale laddove dovesse comportare irragionevoli conseguenze distorsive ma che non vi è dubbio che sia stata proprio l'espressione delle volontà di politica criminale del legislatore della novella. A tale ultimo proposito si è precisato che l'intenzione del legislatore è stata quella di considerare la recidiva come espressione di un maggior disvalore sociale del fatto-reato, inteso in senso obbiettivo, tanto da giustificare un regime globalmente più severo nel computo del decorso dei termini della prescrizione.Come si nota la precedente giurisprudenza di legittimità maggioritaria formatasi sul tema sollevato dalla difesa risulta confermata, sia pure tramite un obiter dictum e sia pure con l'evidenziazione dei suindicati profili problematici, anche dal massimo consesso di questa Corte ed il Collegio ne trae ulteriore motivo per non discostarsene. 4.4. Tanto premesso va osservato che nel caso in esame il delitto di tentato furto pluriaggravato ex art. 625 n.2) e 5) cod. pen, commesso dal recidivo reiterato non è prescritto, come del resto la stessa difesa riconosce, in applicazione dei principi prevalentemente affermati da questa Corte. Invero, in considerazione della fattispecie tentata del furto pluriaggravato, dell'aumento di un terzo, per la recidiva specifica e reiterata e per il criterio moderatore ex art. 63 comma 40 cod. pen, nonchè dell'incremento di ulteriori due terzi in virtù dell'art. 161 cpp cpv, trattandosi di recidivo reiterato ( la formulazione dell'ad 161/2 prima della riforma del 2017, prevedeva l'aumento di 2/3) il termine massimo di prescrizione è uguale a 14 anni, 9 mesi 24 giorni. Il delitto è stato perpetrato nel Maggio 2009 ed il termine prescrizionale si compirà nel 2024. 5.11 quarto motivo di ricorso inerente il trattamento sanzionatorio è inammissibile, essendo noto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso in esame la determinazione della pena è stata correttamente e razionalmente motivata dai Giudici del merito in relazione all'oggettiva gravità del fatto, anche per l'elevato valore della merce oggetto del tentativo di furto. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono ricorsi devono essere rigettati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento de
Sentenza Cassazione n. 45685/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris