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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 35926/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di evasione; letta la memoria della difesa. esaminati i motivi di ricorso, aventi ad oggetto la nomina a difensore di fiducia di quello che, in realtà, era il difensore d'ufficio (mot. 1), nonché l'omessa rinnovazione istruttoria (mot. 2).

Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di evasione; letta la memoria della difesa. esaminati i motivi di ricorso, aventi ad oggetto la nomina a difensore di fiducia di quello che, in realtà, era il difensore d'ufficio (mot. 1), nonché l'omessa rinnovazione istruttoria (mot. 2). Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] te