CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02391/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cf [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna, per il reato di furto aggravato (concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza), alla pena sospesa di un anno di reclusione; rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia la nullità per la mancata citazione della persona offesa e la conseguente violazione del diritto di difesa, è proposto da soggetto privo di interesse; rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'illegittima acquisizione - e, dunque, l'inutilizzabilità della copia di un documento (verbale di piombatura e di lettura del contatore) di cui non sarebbe stata verificata la provenienza, difetta della necessaria specificità poiché la sentenza impugnata ha incentrato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sul fatto che il gas sia stato prelevato a beneficio del locale da lui gestito nonostante il distacco della fornitura per morosità (essendo stata rilevata la manomissione di una valvola), iter rispetto al quale non è stato chiarito in che termini l'eventuale eliminazione del verbale de quo dal complessivo compendio probatorio incida sulla decisione (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione; rilevato che il terzo motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale sostanziale e al correlato vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, prospetta doglianze generiche e versate in fatto, che non si confrontano con le argomentazioni esposte sul punto dalla sentenza impugnata (che, come esposto, ha evidenziato che il gas sottratto servisse un esercizio gestito dall'imputato; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01);. rilevato che il quarto motivo di ricorso, afferente alla violazione dell'art. 131- bis cod. pen. per non avere la sentenza impugnata escluso la punibilità del ricorrente, risulta inedito in quanto non proposto in sede di appello (cfr. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01: «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle