CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 01/02/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 28/9/2016 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso loro ascritto, riformando parzialmente la sentenza del primo giudice con la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di violenza privata e lesioni personali e la riforma del trattamento sanzionatorio anche in virtù del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. 2. Avverso la pronuncia della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi di impugnazione: 3.1. Mancanza o insufficienza di motivazione in ordine alle censure rivolte dalla difesa alla pronuncia del primo giudice con l'atto di appello anche con riferimento alle ragioni per le quali potevano fare ingresso nel dibattimento le dichiarazioni delle persone offese, resesi irreperibili. 3.2. Violazione del disposto degli artt. 512 e 526 comma 1 bis cod. proc. pen. per essersi ritenute utilizzabili le dichiarazioni rese dalle persone offese durante le indagini in considerazione dell'asserita imprevedibilità della loro irreperibilità sulla base della mera considerazione che si trattava di soggetti radicati nel territorio italiano in considerazione dell'utenza telefonica da loro fornita alla P.G., che ne consentiva il rintraccio in ogni momento. Deduceva, inoltre, il predetto ricorrente che, anche a voler ritenere imprevedibile l'irreperibilità delle persone offese, si sarebbe dovuta almeno riconoscere la loro volontà di sottrarsi all'esame testimoniale, con conseguente violazione dell'art. 526 comma 1 cod. proc. pen. 4. Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulla deduzione della violazione di legge - in particolare degli artt. 512 e 56 comma 1 bis cod. proc. pen., ma anche dell'art. 6 CEDU - in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese in istruttoria dalle persone offese, una delle quali, il Baylle, risultava avere cittadinanza nel Sudan, essere disoccupato ed identificato con mero fotosegnalamento, mentre l'altra l'Amankwaa, residente in Ancona, era stato identificato tramite permesso di soggiorno della Prefettura di Ancona con scadenza nel 2013. Deduceva, pertanto, il ricorrente che sulla base di tali elementi non potersi ritenere imprevedibile la sopravvenuta impossibilità di formare la prova dichiarativa in dibattimento nel contraddittorio delle parti, secondo il modello della prognosi postuma, sicché l'acquisizione delle dichiarazioni rese durante le indagini dalle persone offese era stata effettuata in violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. Inoltre, sia il Baylle che l'Amankwaa erano a conoscenza di assumere la veste di testimoni, perché si erano dichiarati impossibilitati per motivi lavorativi a partecipare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per poi scomparire improvvisamente, onde la violazione del disposto dell'art. 526 comma 1 bis cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDu nell'acquisizione delle loro precedenti dichiarazioni pur essendosi gli stessi sottratti volontariamente sottratti all'esame nel contraddittorio dibattimentale. 5. Il ricorso proposto nel'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi di impugnazione: 5.1. Il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni delle persone offese pur essendosi le stesse volontariamente sottratte all'esame testimoniale nel contraddittorio del dibattimento, sulla base di una libera scelta e non già edi elementi esterni. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al secondo motivo di appello, con il quale si era dedotto che il Mbanefo era intervenuto nella colluttazione al solo fine di evitare che il suo amico soccombesse nel litigio, e non già per perpetrare la rapina. 5.3. Con il terzo motivo di impugnazione il predetto ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del benefico della sospensione condizionale della pena sulla base di argomentazioni cumulative riferite al "certificato degli appellanti" ed alla condizione di stranieri senza dimora stabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto fondati su motivi non consentiti in questa sede. 2. Nella ricostruzione dei giudici di merito, il giorno dei fatti per cui è processo, si verificava un tamponamento tra il furgone sul quale viaggiavano le due persone offese [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e l'autovettura sulla quale viaggiavano cinque persone che, al fine di evitare l'intervento delle forze dell'ordine, percuotevano il Baille e l'Amankwaa e sottraevano loro due telefoni cellulari. Tale ricostruzione dei fatti non si fonda soltanto sulle dichiarazioni rese dalle persone offese, acquisite nonostante le stesse si siano rese irreperibili dopo essersi dichiarati impossibilitati per motivi lavorativi a partecipare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, pertanto, consapevoli di aver assunto la qualità di testimoni, bensì anche su altri elementi, quali il rinvenimento in possesso dell'Obiura di uno dei telefoni sottratti alle vittime, o le ammissioni dell'Ogbuy che ha ammesso il verificarsi di una lite, sia pure non la sua partecipazione alla stessa, e nessuno dei ricorsi si è confrontato su tali elementi di prova, al fine di valutarne l'incidenza sulla ricostruzione dei fatti, così incorrendo nel vizio di aspecifictà. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, alla quale si intende dare seguito, infatti, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; analogamente, in tema di misure cautelari reali, cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239699). 3. Anche gli altri motivi di impugnazione dedotti nell'interesse del Mbanefo sono inammissibili: il secondo perché, assumendo che il predetto ricorrente era intervenuto non già per impossessarsi di un telefono cellulare, bensì solo per soccorrere un amico, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Del pari inammissibile - perché attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata - è la censura con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendosi ravvisare alcuna illogicità evidente nel giudizio prognostico negativo fondato dalla Corte territoriale, alla luce delle modalità del fatto, sull'indisponibilità, per il ricorrente, di fissa dimora, circostanza in alcun modo smentita da inequivocabili atti processuali. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili if ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca