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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 39313/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ag) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di applicazione del regime detentivo ai sensi dell'art. 14-bis ord. pen.; rilevato che il difensore ha depositato memoria; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato assenza di motivazione per aver il Tribunale di sorveglianza omesso di valutare le deduzioni critiche della difesa, e, con il secondo motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione al contenuto del regime imposto e assenza di motivazione sui rilievi proposti con atti in data 21, 27 e 31 marzo 2023; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ag) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di applicazione del regime detentivo ai sensi dell'art. 14-bis ord. pen.; rilevato che il difensore ha depositato memoria; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato assenza di motivazione per aver il Tribunale di sorveglianza omesso di valutare le deduzioni critiche della difesa, e, con il secondo motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione al contenuto del regime imposto e assenza di motivazione sui rilievi proposti con atti in data 21, 27 e 31 marzo 2023; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023
Decreto Cassazione n. 39313/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris