CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 21250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12 luglio 2022, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Palermo in composizione monocratica del 12 luglio 2019, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato (artt.624, 625 n.2 cod. pen.). -Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità risultano generici risolvendosi in mere doglianze in punto di fatto, reiterative delle censure contenute nell'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (p. 4 e ss. della sentenza impugnata). -Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 69, 157 comma secondo, 161 comma secondo 2, e 625 ultimo comma cod. pen., è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157 comma terzo cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057). - Rilevato che la memoria difensiva sottoscritta dal difensore di fiducia avv. M. GIACONIA, pervenuta via PEC in data 27 marzo 2023, è meramente riproduttiva dei motivi di censura contenuti nell'originario ricorso; -Rilevato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino). - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i